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DECRETO-LEGGE 27 marzo 1995, n. 89

Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-3-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 17 maggio 1995, n. 186 (in G.U. 23/05/1995, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1997)
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Testo in vigore dal: 28-3-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare
l'uniformita'  di  miglioramento  economico  per  l'anno  1994 tra il
personale statale  disciplinato  ovvero  escluso  dalle  disposizioni
sulla  contrattazione  collettiva  di  cui  al  decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed  integrazioni,  e  di
disciplinare alcuni aspetti indispensabili concernenti la materia del
pubblico impiego;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
regionali,  di  concerto  con  i  Ministri dell'interno, degli affari
esteri, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole,
alimentari   e   forestali,   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato  e  del  commercio  con l'estero, dell'universita' e
della ricerca scientifica  e  tecnologica  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. L'indennita' di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del
Presidente  del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  143  del  21  giugno
1994, e' corrisposta fino al 31 dicembre 1994.