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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto legislativo: 17/05/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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    SEZIONE I
    IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
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  • 6
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  • BILANCI E PROGRAMMAZIONE
    SEZIONE II
    ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
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  • 13
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  • BILANCI E PROGRAMMAZIONE
    SEZIONE III
    COMPETENZE DEGLI ORGANI IN MATERIA DI BILANCI
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    SEZIONE I
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  • 23
  • 24
  • 25
  • LA GESTIONE DEL BILANCIO
    SEZIONE II
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  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • LA GESTIONE DEL BILANCIO
    SEZIONE III
    IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
  • 30
  • 31
  • 32
  • LA GESTIONE DEL BILANCIO
    SEZIONE IV
    RESIDUI
  • 33
  • 34
  • LA GESTIONE DEL BILANCIO
    SEZIONE V
    PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • INVESTIMENTI
    SEZIONE I
    PRINCIPI GENERALI
  • 42
  • 43
  • INVESTIMENTI
    SEZIONE II
    DISCIPLINA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DERIVANTI DAL RICORSO
    ALL'INDEBITAMENTO
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • INVESTIMENTI
    SEZIONE III
    GARANZIE DELL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI
  • 48
  • 49
  • IL SERVIZIO DI TESORERIA
    SEZIONE I
    PRINCIPI GENERALI
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • IL SERVIZIO DI TESORERIA
    SEZIONE II
    ATTIVITÀ CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
  • 56
  • 57
  • IL SERVIZIO DI TESORERIA
    SEZIONE III
    ATTIVITÀ CONNESSE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • IL SERVIZIO DI TESORERIA
    SEZIONE IV
    DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CUSTODIA DI TITOLI E VALORI
  • 63
  • IL SERVIZIO DI TESORERIA
    SEZIONE V
    ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • IL SERVIZIO DI TESORERIA
    SEZIONE VI
    ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
  • 68
  • RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • RISANAMENTO FINANZIARIO
    SEZIONE I
    PRINCIPI GENERALI
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • RISANAMENTO FINANZIARIO
    SEZIONE II
    ATTIVITÀ DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • RISANAMENTO FINANZIARIO
    SEZIONE III
    IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO
  • 91
  • 92
  • 93
  • RISANAMENTO FINANZIARIO
    SEZIONE IV
    PRESCRIZIONI E LIMITI CONSEGUENTI AL RISANAMENTO DELL'ENTE
    LOCALE
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
    SEZIONE I
    NORME DI CARATTERE GENERALE
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
    SEZIONE II
    NORME DI CONTABILITÀ
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
    SEZIONE III
    NORME SUL SERVIZIO DI TESORERIA
  • 118
  • DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
    SEZIONE IV
    NORME SUL RISANAMENTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI
  • 119
  • 120
  • 121
  • DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
    SEZIONE V
    NORME SULLA REVISIONE ECONOMICO CONTABILE
  • 122
  • DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
    SEZIONE VI
    NORME FINALI
  • 123
  • 124
Testo in vigore dal: 17-5-1995
al: 12-10-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
   Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  27  agosto  1994,  n.
515; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 1994; 
   Acquisito il parere della competente commissione del Senato  della
Repubblica; 
   Considerato che le competenti commissioni riunite della Camera dei
deputati non hanno espresso nei termini il proprio parere; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 24 febbraio 1995; 
   Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e delle finanze; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                              Art. 1 
                      (Ambito di applicazione) 
1.  L'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali  e'
   stabilito dalle disposizioni di principio del presente decreto. 
2. L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni,  le  comunita'
   montane, le citta' metropolitane e le unioni di comuni i  principi
   contabili  che  si  applicano  alle  attivita'  di  programmazione
   finanziaria, di previsione, di gestione,  di  rendicontazione,  di
   investimento e di revisione, nonche' alla disciplina del dissesto.
   3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale  e
   delle province autonome di Trento e Bolzano. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
             -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             - Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 421/1992 (Delega
          al  Governo  per  la  riorganizzazione e la revisione della
          disciplina in materia di sanita', di pubblico  impiego,  di
          previdenza  e  di  finanza territoriale) reca la delega per
          l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi  diretti  al
          riordino  dell'ordinamento  finanziario  e  contabile delle
          amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro  consorzi
          e delle comunita' montane.
             -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  1 della legge n.
          596/1994 di conversione del D.L. n. 515/1994 (Provvedimenti
          urgenti in materia di finanza locale per l'anno  1994),  e'
          il  seguente:  "4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei
          decreti emanati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre
          1992, n.  421,  e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o
          piu' decreti legislativi fino al 31 dicembre 1995".