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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1994, n. 763

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sottratti al diritto d'accesso.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-3-1995
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 4-3-1995
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
  Udito il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art.  27  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 16
febbraio 1993;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente regolamento individua, in conformita' all'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti
formati o comunque rientranti nella disponibilita' del  Consiglio  di
Stato,  del  consiglio  di  giustizia  amministrativa  della  regione
siciliana, dei tribunali amministrativi  regionali  e  del  tribunale
regionale  di  giustizia  amministrativa  per il Trentino-Alto Adige,
sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della  medesima
legge  n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
  2. Nel presente regolamento, pertanto, il termine "Amministrazione"
designa tutti gli  organi  di  giustizia  amministrativa  suindicati,
nell'esercizio  di funzioni non rientranti fra quelle giurisdizionali
o consultive.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e' il
          seguente:
             "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e'  escluso  per  i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della  legge  24  ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di
          segreto o di divieto di  divulgazione  altrimenti  previsti
          dall'ordinamento.
             2.  Il  Governo  e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita' di esercizio del diritto di accesso e  gli  altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenze di salvaguardare:
               a)  la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c) l'ordine pubblico e la  prevenzione  e  repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese, garantendo peraltro agli  interessati  la  visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
             3. Con i  decreti  di  cui  al  comma  2  sono  altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati  raccolti  mediante  strumenti informatici avvenga nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
             4.  Le  singole  amministrazioni  hanno   l'obbligo   di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da esse
          formati o comunque  rientranti  nella  loro  disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
             5.  Restano  ferme  le disposizioni previste dall'art. 9
          della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come   modificato
          dall'art.  26  della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
          relative  norme   di   attuazione,   nonche'   ogni   altra
          disposizione  attualmente  vigente  che limiti l'accesso ai
          documenti amministrativi.
             6. I soggetti indicati nell'art. 23  hanno  facolta'  di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare
          lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e'  comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione dei provvedimenti  di  cui  all'art.  13,  salvo
          diverse disposizioni di legge".
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il testo dell'art. 8 del regolamento per la disciplina
          delle modalita' di esercizio e dei casi di  esclusione  del
          diritto   di   accesso   ai  documenti  amministrativi,  in
          attuazione dell'art. 24, comma  2,  della  legge  7  agosto
          1990,   n.   241,   recante   nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, approvato con D.P.R. n. 352/1992,
          e' il seguente:
             "Art.  8  (Disciplina  dei  casi di esclusione). - 1. Le
          singole  amministrazioni  provvedono   all'emanazione   dei
          regolamenti  di  cui  all'art.  24,  comma 4, della legge 7
          agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei  criteri  fissati
          nel presente articolo.
             2.  I documenti non possono essere sottratti all'accesso
          se  non  quando  essi  siano  suscettibili  di  recare   un
          pregiudizio  concreto  agli interessi indicati nell'art. 24
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. I  documenti  contenenti
          informazioni  connesse  a  tali  interessi sono considerati
          segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale  connessione.
          A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
          di  documenti,  anche  l'eventuale  periodo di tempo per il
          quale essi sono sottratti all'accesso.
             3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti
          all'accesso ove sia sufficiente far ricorso  al  potere  di
          differimento.
             4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge
          7  agosto  1990,  n.  241,  riguardano  tipologie  di  atti
          individuati con criteri  di  omogeneita'  indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
             5.  Nell'ambito  dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso:
               a)  quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
          dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla
          loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          nonche'  all'esercizio  della  sovranita'  nazionale e alla
          continuita'   e   alla    correttezza    delle    relazioni
          internazionali,  con  particolare  riferimento alle ipotesi
          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
               b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai  processi  di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
               c) quanto  i  documenti  riguardino  le  strutture,  i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni e delle persone coinvolte,  nonche'  all'attivita'  di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
               d)  quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza di persone  fisiche,  di  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti
          la visione degli atti dei  procedimenti  amministrativi  la
          cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
          loro stessi interessi giuridici".
             - Il testo dell'art. 27 della citata legge  n.  241/1990
          e' il seguente:
             "Art.  27.  -  1.  E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri  la  commissione  per  l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
             2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri.  Essa  e'
          presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei
          quali  due senatori e due deputati designati dai Presidenti
          delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di
          cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,  su  designazione  dei
          rispettivi  organi di autogoverno, quattro fra i professori
          di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro  fra
          i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
             3.  La  commissione  e'  rinnovata  ogni tre anni. Per i
          membri parlamentari si procede a nuova nomina  in  caso  di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
             4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
          a carico dello stato di  previsione  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
             5.  La  commissione  vigila  affinche'  venga attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza dell'attivita' della pubblica  amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;  propone   al   Governo   modifiche   dei   testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
          22.
             6. Tutte le ammissioni sono  tenute  a  comunicare  alla
          commissione,  nel  termine  assegnato  dalla  medesima,  le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
             7. In caso di prolungato  inadempimento  all'obbligo  di
          cui  al  comma  1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla commissione di cui al presente articolo".
          Note all'art. 1:
             -  Per  il testo dell'art. 24, commi 2 e 4, della citata
          legge n.  241/1990 si veda in nota alle premesse.
             - Per il testo dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 352/1992
          si veda in nota alle premesse.