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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1994, n. 763

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sottratti al diritto d'accesso.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-3-1995
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Testo in vigore dal: 4-3-1995
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
  Udito il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art.  27  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 16
febbraio 1993;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente regolamento individua, in conformita' all'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti
formati o comunque rientranti nella disponibilita' del  Consiglio  di
Stato,  del  consiglio  di  giustizia  amministrativa  della  regione
siciliana, dei tribunali amministrativi  regionali  e  del  tribunale
regionale  di  giustizia  amministrativa  per il Trentino-Alto Adige,
sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della  medesima
legge  n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
  2. Nel presente regolamento, pertanto, il termine "Amministrazione"
designa tutti gli  organi  di  giustizia  amministrativa  suindicati,
nell'esercizio  di funzioni non rientranti fra quelle giurisdizionali
o consultive.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
  Udito il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art.  27  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 16
febbraio 1993;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente regolamento individua, in conformita' all'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti
formati o comunque rientranti nella disponibilita' del  Consiglio  di
Stato,  del  consiglio  di  giustizia  amministrativa  della  regione
siciliana, dei tribunali amministrativi  regionali  e  del  tribunale
regionale  di  giustizia  amministrativa  per il Trentino-Alto Adige,
sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della  medesima
legge  n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
  2. Nel presente regolamento, pertanto, il termine "Amministrazione"
designa tutti gli  organi  di  giustizia  amministrativa  suindicati,
nell'esercizio  di funzioni non rientranti fra quelle giurisdizionali
o consultive.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.