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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1994, n. 749

Regolamento per l'attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 437, recante provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/1/1994
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-1-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 437, concernente provvidenze  a
favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici
in tempo di pace;
  Visto  l'art.  17,  comma 1, lettere b) e d), della legge 23 agosto
1988, n. 400, concernente  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 maggio 1993;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 1994;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Modalita' di presentazione della domanda e termini
  1.  Le domande degli "aventi diritto" e degli "aventi causa" intese
ad  ottenere  l'attribuzione  della  pensione  privilegiata  di   cui
all'art.  1  della  legge  31  dicembre  1991,  n. 437, devono essere
redatte in carta semplice  secondo  gli  schemi  allegati,  sotto  le
lettere  A  e  B,  al  presente  regolamento,  del  quale fanno parte
integrante.
  2.  La  domanda,  corredata  della  documentazione  indicata  negli
allegati suddetti, deve essere presentata al Ministero della difesa -
Direzione  generale  delle  pensioni, entro cinque anni dalla data in
cui si e' verificato l'evento dannoso. Detto  termine  e'  elevato  a
dieci  anni  qualora  l'invalidita'  sia  derivata  da parkinsonismo.
Qualora venga spedita a  mezzo  lettera  raccomandata,  si  considera
presentata nel giorno in cui e' stata consegnata all'ufficio postale.
  3.  Sono fatti salvi il termine previsto dall'art. 2 della legge 31
dicembre 1991, n. 437, e le particolari disposizioni emanate ai sensi
della norma stessa.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Le lettere b) e d) del  comma  1  dell'art.  17  della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevedono  che con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possano  essere  emanati
          regolamenti,    rispettivamente,    per    l'attuazione   e
          l'integrazione  delle  leggi  e  dei  decreti   legislativi
          recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli  relativi a
          materie  riservate  alla   competenza   regionale   e   per
          l'organizzazione  ed il funzionamento delle amministrazioni
          pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla  legge.  Il
          comma  4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 437/1991,
          concernente  provvidenze  a favore dei cittadini deceduti o
          invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace,  e'
          il seguente:
             "Art.  1. - 1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi e
          ai congiunti di cittadini italiani deceduti  a  seguito  di
          scoppio  di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o
          abbandonati  dalle  Forze  armate  in  tempo  di  pace   in
          occasione   di   esercitazioni   combinate  o  isolate,  e'
          attribuita la pensione privilegiata di cui alla  tabella  3
          allegata  al  testo  unico  delle  norme sul trattamento di
          quiescenza dei dipendenti civili e  militari  dello  Stato,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 29
          dicembre 1973, n. 1092, come  sostituita  dalla  tabella  B
          allegata  alla  legge 29 aprile 1976, n.  177, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
             2. Per il trattamento di pensione  di  cui  al  comma  1
          trova  applicazione la normativa prevista per i mutilati ed
          invalidi per servizio".
             "Art. 2. - 1. In sede di prima attuazione della presente
          legge la disposizione dell'art. 1  si  applica  anche  alle
          situazioni  pregresse purche' gli aventi diritto presentino
          domanda entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge stessa.
             2.  Il  Ministro della difesa stabilisce, con decreto da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della presente legge, le modalita' di presentazione
          della domanda prevista dal comma 1".