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DECRETO 28 ottobre 1994, n. 735

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/8/CEE e 93/9/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-01-1995
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-1-1995
                      IL MlNlSTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
  Vista la direttiva 93/8/CEE della Commissione recante modificazioni
della  direttiva  82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base
necessarie per la  verifica  della  migrazione  dei  costituenti  dei
materiali  e  degli  oggetti di materia plastica destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari;
  Vista la direttiva 93/9/CEE della Commissione recante modificazione
della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile
1973,  concernente   la   disciplina   igienica   degli   imballaggi,
recipienti,  utensili  destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da  ultimo  con
il  decreto  ministeriale  1  luglio  1994,  n.  556,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
1994;
  Ritenuto di dover provvedere  al  recepimento  delle  sopra  citate
direttive 93/8/CEE e 93/9/CEE;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito  il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale
del 4 luglio 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'art. 5 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato
dall'art. 1 del decreto ministeriale  26  aprile  1993,  n.  220,  e'
modificato come segue:
   - il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "Salvo  diverse  indicazioni  particolari  riportate  per i singoli
materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali  e  gli  oggetti  non
devono  cedere  i  loro  costituenti  ai  prodotti  alimentari  o  ai
simulanti dei prodotti alimentari in quantita' superiori a 8  mg  per
decimetro  quadrato  (mg/dm(Elevato  al  Quadrato)) di superficie del
materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione).".
   - sono aggiunti i seguenti commi:
   " 1. Il controllo  dei  limiti  di  migrazione  specifici  non  e'
obbligatorio  qualora  si possa accertare che, assumendo una completa
migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto,  essa  non
possa superare il limite specifico di migrazione.
   2. Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei prodotti
alimentari   e'  eseguito  nelle  peggiori  condizioni  di  durata  e
temperatura prevedibili per l'uso.".
  2.  La  prima  frase  del  comma  1  dell'art.  9-bis  del  decreto
ministeriale 21 marzo 1973 e' sostituita dalla seguente:
   "  1.  I  materiali  e gli oggetti di cui all'art. 9, comma 2, non
devono  cedere  i  loro  costituenti  ai  prodotti  alimentari  o  ai
simulanti  dei prodotti alimentari in quantita' superiori a 10 mg per
decimetro quadrato (mg/dm(Elevato al  Quadrato))  di  superficie  del
materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione).".
  3. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e'
modificato come segue:
    a) al punto 8:
    - dopo la voce "QM(T)" e' aggiunto il seguente testo:
  "Ai  fini  del  presente decreto 'QM(T)' significa che la quantita'
massima di sostanza 'residua' ammessa nel prodotto finito deve essere
determinata al livello del limite specificato con un metodo analitico
convalidato. Se un tale metodo attualmente non  esiste,  puo'  essere
impiegato  un  metodo  analitico  avente  caratteristiche di qualita'
adeguate al livello del limite specificato, in attesa dello  sviluppo
di un metodo convalidato.".
    - dopo la voce "LMS(T)" e' aggiunto il seguente testo:
  "Ai  fini del presente decreto 'LMS(T)' significa che la migrazione
specifica deve essere determinata al livello del  limite  specificato
con  un  metodo  analitico convalidato. Se un tale metodo attualmente
non  esiste,  puo'  essere  impiegato  un  metodo  analitico   avente
caratteristiche   di   qualita'   adeguate   al  livello  del  limite
specificato, in attesa dello sviluppo dell'elaborazione di un  metodo
concordato.";
     b) nella sezione A:
     - sono aggiunti i seguenti monomeri:
=====================================================================
  N.
PM/REF    N. CAS               Nome                     Restrizioni
  1         2                   3                            4
_____________________________________________________________________
10750  002495-35-1  Acrilato di benzile
11890  002499-59-4  Acrilato di n-ottile (*)
15095  000334-48-5  Acido decanoico
15565  000106-46-7  1,4-Diclorobenzene                LMS = 12mg/kg
15790  000111-40-0  Dietilentriammina                 LMS = 5mg/kg
15820  000345-92-6  4,4'-Difluorobenzofenone          LMS = 0,05mg/kg
17160  000097-53-0  Bugenolo                          LMS = 0,01mg/kg
19210  001459-93-4  Isoftloto di dimetile (*)         LMS = 0,05mg/kg
20080  002495-37-6  Metacrilato di benzile (*)
21280  002177-70-0  Metacrilato di fenile (*)
22390  000840-65-3  2,6-Naftalendicarbossilato di
                     dimetile                         LMS = 0,05mg/kg
24057  000089-32-7  Anidride piromellitica            LMS = 0,05mg/kg
                                                     (espresso come
                                                 acido piromellitico)
24475  001313-82-2  Solfuro di sodio
24550  009005-25-8  Acido commestibile
24888  003965-55-7  5-Solfoisoftalato di dimetile,
                     sale monosodico                  LMS = 0,05mg/kg
24940  000100-20-9  Dicloruro dell'acido tereftalico  LMS(T)=7,5mg/kg
                                                     (espresso come
                                                   acido tereftalico)
25120  000116-14-3  Tetrafluoroerilene (*)            LMS = 0,05mg/kg
   (*) Sono depennate dalla sezione B.
     -  per  il  monomero  "acido  11  - amminoundecanoico", avente i
numeri di riferimento: N. PM/REF 12788 e N. CAS 002432-99-7, il testo
della colonna 4 "restrizioni" e' sostituito dal seguente:  "LMS  =  5
mg/kg";
     c) nella sezione B sono incluse le seguenti sostanze:
=====================================================================
    N.
  PM/REF     N. CAS              Nome                     Restrizioni
    1          2                   3                           4
_____________________________________________________________________
10599/90A  061788-89-4  Dimeri degli acidi grassi insatu-
                         ri (C18) distillati
10599/91   061788-89-4  Dimeri degli acidi grassi insatu-
                         ri (C18) non distillati
10599/92A  068783-41-5  Dimeri idrogenati degli acidi
                         grassi insaturi (C18) distillati
10599/93   068783-41-5  Dimeri idrogenati degli acidi
                         grassi insaturi (C18) non
                         distillati
     d)  nella  sezione  B  sono  soppresse  le  sostanze  di seguito
indicate con il relativo "N. PN/R.E.F.": 10720, 10775, 10990,  11005,
11532, 11875, 18490, 15030, 15060, 14560, 14650, 11010, 11020, 11080,
11140, 11110, 11170, 25630, 20455, 17305, 17320, 17380, 17398, 19480,
19660, 19690, 19720, 19750, 19915, 20095, 20320, 20560, 20920, 20945,
20965, 20980, 21430, 21670, 11860, 21170, 22901, 18610.
   4. L'allegato III, sezione I, parte A, del decreto ministeriale 26
aprile 1993, n. 220, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione     delle    leggi
          sull'emanazione dei decreti del Presidenfe della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 3 del D.Lgs. n. 108/1992 sostituisce  l'art.  3
          del  D.P.R.    23  agosto  1982,  n.  777 (Attuazione della
          direttiva CEE  n.  76/893  relativa  ai  materiali  e  agli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari), con il seguente:
             "Art. 3. - 1. Con decreti del  Ministro  della  sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto
          con le sostanze alimentari, di cui all'allegato 1, da  soli
          o  in  combinazione tra loro, i componenti consentiti nella
          loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e
          le prove di cessione alle quali i materiali e  gli  oggetti
          debbono   essere  sottoposti  per  determinare  l'idoneita'
          all'uso cui  sono  destinati  nonche'  le  limitazioni,  le
          tolleranze  e  le condizioni di impiego sia per i limiti di
          contaminazione  degli  alimenti  che  per   gli   eventuali
          pericoli risultanti dal contatto orale.
             2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di
          gomma,  di  cellulosa,  di  carta, di cartone, di vetro, di
          acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica  e  di
          banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti
          ministeriali  21  marzo  1973,  3 agosto 1974, 13 settembre
          1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno  1981,  18
          febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n.  243.
             3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il Consiglio
          superiore  di  sanita'  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
             4.   Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi   o   con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni  a  lire
          quindicimilioni".
             - Il  D.M.  21  marzo  1973  ha  dettato  la  disciplina
          igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
          venire  in  contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con
          sostanze d'uso personale  per  quanto  attiene  i  seguenti
          materiali:
               a) materie plastiche;
               b) gomma;
               c) cellulosa rigenerata;
               d) carta e cartone;
               e) vetro;
               f) acciaio inossidabile.
             I   decreti   ministeriali   che   hanno  modificato  ed
          aggiornato il  predetto  D.M.  31  marzo  1973  (prima  del
          presente decreto) sono i seguenti:
             D.M.  3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 227 del 31 agosto 1974;
             D.M. 27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 96 del 10 aprile 1975:
             D.M.   13  settembre  1975,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;
             D.M. 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 180 del 3 luglio 1979;
             D.M.  2  dicembre  1980,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;
             D.M. 25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 198 del 21 luglio 1981;
             D.M.  2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 200 del 22 luglio 1982;
             D.M.  20  ottobre  1982,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982;
             D.M.  4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 120 del 23 maggio 1985;
             D.M. 7 agosto 1987, n. 395,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  226 del 28 settembre 1987;
             D.M.  18  gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 67, del 20 marzo 1991;
             D.M 30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
             D.M.  26  aprile 1993, n. 220, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993;
             D.M. 15 luglio 1993, n. 322, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993;
             D.M.   20  settembre  1993,  n.  516,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
             D.M. 3 giugno 1994, n. 511,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  198 del 25 agosto 1994;
             D.M.  1  luglio 1994, n. 566, pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del  30  settembre
          1994.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinarnento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministerale  possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzione da parte della legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di  regolamento,  siano
          adottati previo parere dei Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.