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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1994, n. 730

Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal: 31-12-1994
al: 28-2-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  25  luglio  1992, n. 349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;
  Visto  il  decreto-legge  29  agosto 1994, n. 521, convertito dalla
legge 27 ottobre 1994, n. 599;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di utilizzare
contingenti  di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare
la  criminalita'  organizzata  nel territorio della regione Sicilia e
della  regione Calabria e nel territorio del comune e della provincia
di  Napoli  per  la  tutela  di  specifici  obiettivi  di  lotta alla
criminalita'  organizzata,  nonche'  per  il controllo dei valichi di
frontiera  nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di conseguire
un  piu'  diffuso  controllo  dell'ordine  pubblico e di garantire la
sicurezza dei cittadini;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
rafforzare  talune  strutture e funzioni, al fine di intensificare la
lotta  contro  la  criminalita' organizzata nei settori del controllo
del   traffico   degli   stupefacenti   e  della  salvaguardia  della
trasparenza e buon andamento delle amministrazioni locali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dell'interno  e  della  difesa,  di concerto con i Ministri
delle  finanze,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione
economica e di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo  1 e dall'articolo 3,
comma  1,  del  decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad
applicarsi  nelle  province  della  Sicilia a decorrere dal 1 gennaio
1995.
  2.  A  decorrere  dalla  stessa  data  le  disposizioni  citate  si
applicano,  con  l'osservanza  delle  modalita'  ivi stabilite, nelle
province  della Calabria e nei territori della provincia e del comune
di  Napoli,  per  la  tutela  di  specifici  obiettivi  di lotta alla
criminalita'   organizzata,  nonche'  nelle  province  della  regione
Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.