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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 729

Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/1995)
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Testo in vigore dal: 31-12-1994
al: 28-2-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  concernenti  abolizione degli esami di riparazione e di
seconda  sessione,  nonche'  l'attivazione dei relativi interventi di
sostegno e di recupero;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  pubblica  istruzione, di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
     Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
  1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:
    a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore;
    b)  gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza
di maestro d'arte.
  2.  Gli  esami di idoneita' di cui all'articolo 192 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono
in un'unica sessione estiva.
  3.  Gli  studenti  che,  al  termine  delle lezioni, a giudizio del
consiglio  di  classe  non  possano  essere  valutati, per malattia o
trasferimento  della  famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30
giugno,  prove  suppletive  che  si  concludono  con  un  giudizio di
ammissione o non ammissione alla classe successiva.
  4.  Nel  testo  unico  approvato  con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono abrogati:
    a) il comma 6 dell'art. 74;
    b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 193;
    c) il comma 4 dell'articolo 193;
    d) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 194;
    e) il comma 2 dell'articolo 196.