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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 727

Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 1995, n. 46 (in G.U. 27/02/1995, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal: 31-12-1994
al: 27-2-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  consentire l'avvio degli interventi programmati in
agricoltura  ed  il  rientro  nella  quota  assegnata dalla normativa
comunitaria alla produzione nazionale del latte;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro  e  del bilancio e della programmazione
economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Allo scopo di assicurare la continuita' degli interventi facenti
capo  al  Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed
alle   regioni  e  province  autonome,  per  la  realizzazione  delle
attivita'  previste  dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more
della  approvazione  di  una nuova legge pluriennale di spesa per gli
interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 e' autorizzata
la spesa di lire 800 miliardi.
  2.   La  somma  di  cui  al  comma  1  e'  ripartita  dal  Comitato
interministeriale per la programmazione economica - CIPE, su proposta
del  Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, tra le regioni e province autonome e tra
le azioni realizzate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali.
  3.  All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
  4.  Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti  normativi:  -  La legge n. 491/1993 reca: "Riordinamento
delle  competenze regionali e statali in materia agricola e forestale
e  istituzione  del  Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e
forestali".  Si trascrive il testo dei commi 6 e 10 del relativo art.
2:  "6.  Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali
della  politica  agricola,  alimentare e forestale nazionale, nonche'
per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in
sede  comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri
generali  e  delle modalita' attuative per l'esercizio della funzione
di   indirizzo   e  di  cordinamento,  nell'ambito  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  e'  istituito  il  Comitato permanente delle
politiche  agroalimentari  e forestali. Il Comitato e' presieduto dal
Ministro ed e' composto dai presidenti delle regioni e delle province
autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati
il  Ministro  per  gli  affari regionali e per il coordinamento delle
politiche  comunitarie  e,  per  quanto  attiene all'art. 6, comma 6,
lettera  a),  anche  il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta,
tra  l'altro,  criteri  ed  indirizzi  per interventi con particolare
riferimento: alla regolazione del mercato agricolo; alle attivita' di
ricerca  e  di  informazione  connesse  alla programmazione nazionale
della  produzione  agricola  e  forestale;  alla  valorizzazione e al
controllo  di  qualita'  dei  prodotti  agricoli  ed  alimentari, ivi
compresi  quelli  inerenti  ai materiali di propagazione delle specie
vegetali  e  relative  certificazioni;  alla  raccolta,  adduzione  e
distribuzione  primaria delle acque irrigue; al Fondo di solidarieta'
nazionale;  alle  associazioni  ed  unioni  nazionali  dei produttori
agricoli;    alle    associazioni    di    categoria   dell'industria
agroalimentare  ed  a  quelle  della commercializzazione dei prodotti
agroalimentari;   alla  cooperazione  agroindustriale  e  alimentare;
all'ordinamento  e  alla  tenuta dei registri di varieta' e dei libri
genealogici,   nonche'   ai   relativi   controlli  funzionali;  alla
regolazione   in   materia   fitosanitaria;   alla   omologazione   e
certificazione   dei   prototipi   delle   macchine   agricole;  alla
regolazione delle sementi e dei fertilizzanti. 7-9 (Omissis). 10. Per
effetto  dell'applicazione  dell'art. 1, a partire dall'anno 1994, la
quota  di  risorse  finanziarie  da  attribuire  al Ministero per gli
interventi  nelle  materie  di sua competenza, previste dalle leggi 8
novembre  1986,  n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201, e dalle successive
leggi  di programmazione, per i settori oggetto della presente legge,
non puo' essere superiore al 20 per cento".