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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1994, n. 717

Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/12/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 1995, n. 45 (in G.U. 25/02/1995, n.47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/1995)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 26-2-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  al  fine di prevenire fenomeni di violenza in occasione
di competizioni agonistiche;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  di grazia e
giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
(( (Modifica dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).))

  ((  1.  L'articolo  6  della  legge  13  dicembre  1989, n. 401, e'
sostituito dal seguente:
  'Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni
agonistiche)   -   1.  Nei  confronti  delle  persone  che  risultano
denunciate  o  condannate  per  uno  dei reati di cui all'articolo 4,
primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per
aver  preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa
di  manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano
incitato,  inneggiato  o  indotto  alla  violenza,  il  questore puo'
disporre  il  divieto  di  accesso  ai  luoghi  in  cui  si  svolgono
competizioni  agonistiche  specificamente  indicate nonche' a quelli,
specificamente  indicati,  interessati  alla  sosta, al transito o al
trasporto  di  coloro  che  partecipano o assistono alle competizioni
medesime.
  2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto di cui al comma
1,   il   questore   puo'   prescrivere  di  comparire  personalmente
nell'ufficio  o  comando  di  polizia  competente  per  il  luogo  di
residenza,  o  in  quello specificamente indicato, in orario compreso
nel  periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali
opera il divieto di cui al comma 1.
  3.  La  prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla
prima  competizione  successiva  alla  notifica all'interessato ed e'
comunicata  al  procuratore  della  Repubblica  presso la pretura del
circondario  in  cui  ha  sede  l'ufficio  di  questura.  Il pubblico
ministero,  ove  ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente
articolo,  entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne
chiede  la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la
pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la
convalida non e' disposta nelle quarantotto ore successive.
  4.  Contro  l'ordinanza  di convalida e' proponibile il ricorso per
Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
  5.  Il  divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui
al  comma  2  non  possono  avere  durata superiore ad un anno e sono
revocati  o  modificati  qualora  siano venute meno o siano mutate le
condizioni  che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia
stato  emesso  un  provvedimento  di  archiviazione o sia concessa la
riabilitazione.
  6.  Il  contravventore  alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' punito
con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che
contravvengono  al  divieto di cui al comma 1 e' consentito l'arresto
nei  casi  di  flagranza.  Nell'udienza  di convalida dell'arresto il
giudice,  se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle
misure  coercitive  di  cui  agli  articoli  282  e 283 del codice di
procedura  penale,  anche  al di fuori dei limiti di cui all'articolo
280  dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi
in  un  ufficio  o  comando  di  polizia  durante  lo  svolgimento di
competizioni agonistiche specificamente indicate.
  7.  Con la sentenza di condanna il giudice puo' disporre il divieto
di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in
un   ufficio   o   comando  di  polizia  durante  lo  svolgimento  di
competizioni  agonistiche  specificamente  indicate per un periodo da
due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi
nei  casi  di  sospensione  condizionale della pena e di applicazione
della pena su richiesta.
  8.  Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo' autorizzare
l'interessato,  per  gravi  e  comprovate  esigenze, a comunicare per
iscritto  allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di
privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato
sia  reperibile  durante  lo svolgimento di specifiche manifestazioni
agonistiche')).