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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1994, n. 699

Regolamento recante modificazioni di talune circoscrizioni territoriali marittime.

note: 8 articoli e n. 13 allegati Entrata in vigore del decreto: 23/3/95
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-3-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato  con  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  1  e  2  del regolamento per l'esecuzione del
codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Vista  la  tabella  delle  circoscrizioni territoriali della marina
mercantile, approvata con decreto del Presidente della  Repubblica  9
agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Ritenuta la necessita' di apportare modifiche  alle  circoscrizioni
territoriali  della  Marina  mercantile  per  adeguare  le  strutture
periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali
creando nuovi uffici locali marittimi e di istituire in  luogo  delle
delegazioni  di spiaggia di Falconara Marittima, Santo Spirito, Torre
a  Mare  e  Le  Grazie,  sezioni   staccate   rispettivamente   delle
capitanerie di porto di Ancona, Bari e La Spezia;
  Attesa  la  necessita'  di ripartire i servizi delle capitanerie di
porto di Ancona, Bari e La  Spezia  in  rapporto  alle  esigenze  dei
traffici marittimi;
  Ritenuto  che occorre garantire la costante presenza dell'autorita'
marittima negli approdi di Falconara Marittima, Santo Spirito,  Torre
a  Mare  e  Le  Grazie,  allo  scopo di assicurare l'espletamento dei
compiti delle capitanerie di porto di Ancona, Bari e La  Spezia,  per
quanto  riguarda  i  servizi amministrativi e di polizia connessi con
l'attivita' marittima e del traffico;
  Ritenuto   opportuno   mutare   la    denominazione    dell'ufficio
circondariale  marittimo di Sibari in ufficio circondariale marittimo
di Corigliano Calabro, in quanto la sede dell'ufficio predetto ricade
nella  giurisdizione  di  quest'ultimo  comune  e  di  procedere,  in
conseguenza,  alla  soppressione  della  delegazione  di  spiaggia di
Corigliano Calabro;
  Udito il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  nella  adunanza
generale del 25 novembre 1993;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 1994;
  Sulla proposta del Ministro della marina  mercantile,  di  concerto
con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Sono elevati al rango di uffici locali marittimi le delegazioni
di spiaggia di  Ventimiglia,  Loano,  Arenzano,  Portofino,  Rapallo,
Lavagna,  Riva Trigoso, Levanto, Portovenere, Lerici, Foce del Magra,
Forte dei Marmi,  Marina  di  Pisa,  Castiglioncello,  Vada,  Cecina,
Giglio (Isola), Castiglione della Pescaia, Talamone, Orbetello, Porto
Ercole,  Capraia (Isola), Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina,
Santa  Marinella,  Ladispoli,   Torvaianica,   San   Felice   Circeo,
Sperlonga,   Ventotene,   Mondragone,   Castelvolturno,  Torregaveta,
Casamicciola,  Forio  d'Ischia,  Piano  di  Sorrento,  Massalubrense,
Positano, Maiori, Cetara, S. Maria di Castellabate, Acciaroli, Marina
di  Pisciotta,  Marina  di  Camerota,  Scario,  Sapri,  Praia a Mare,
Scalea,  Diamante,  Paola,  Tropea,  Bagnara,  Bova Marina, Soverato,
Catanzaro  Marina,  Ciro'  Marina,  Cariati,  Trebisacce,   Policoro,
Maruggio,  Torre  Cesarea,  Torre  S.  Giovanni d'Ugento, Leuca (Capo
Santa  Maria),  Tricase,  Castro  (Vaste),   San   Cataldo   (Lecce),
Giovinazzo,  Margherita  di  Savoia,  Lesina,  Roseto  degli Abruzzi,
Tortoreto, Silvi, Martinsicuro, Cupra Marittima, Porto  San  Giorgio,
Numana,  Marotta,  Gabicce  a Mare, Riccione, Bellaria, Cervia, Goro,
Porto Levante, Jesolo, Lignano  Sabbiadoro,  Marano  Lagunare,  Porto
Nogaro,  Muggia,  S. Stefano di Camastra, S. Agata di Militello, Capo
d'Orlando, Torre di Faro, Giardini, Pozzillo, Acicastello, Scoglitti,
Portopalo,  Terrasini,  Isola  delle  Femmine,   Mondello,   Cefalu',
Favignana  (Isola),  Marettimo,  Castellammare  del Golfo, Siniscola,
Cala Gonone, Porto Cervo, Palau, Castelsardo, Porto Conte  (Fertilia)
e Bosa che assumono la corrispondente denominazione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione  e'
          il seguente:
             "Art.  16  (Circoscrizione del litorale del Regno). - Il
          litorale del Regno e' diviso in  zone  marittime;  le  zone
          sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
             Alla   zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,  al
          compartimento un capo del compartimento, al circondario  un
          capo del circondario.  Nell'ambito del compartimento in cui
          ha  sede  l'ufficio della direzione marittima, il direttore
          marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito  del
          circondario  in  cui ha sede l'ambito del compartimento, il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario.
             Negli approdi di maggiore importanza in  cui  non  hanno
          sede  ne'  l'ufficio  del  compartimento  ne' l'ufficio del
          circondario  sono  istituiti  uffici  locali  di  porto   o
          delegazioni    di    spiaggia,    dipendenti   dall'ufficio
          circondariale.
             Il capo del compartimento, il capo del circondario  e  i
          capi   degli   altri   uffici   marittimi  dipendenti  sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
             - Il testo degli articoli 1  e  2  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (navigazione
          marittima) e' il seguente:
             "Art.  1  (Circoscrizioni).  -  La  determinazione delle
          circoscrizioni marittime di cui all'art. 30  del  codice  e
          della  loro estensione territoriale lungo il litorale dello
          Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
             Con decreto del Presidente della Repubblica e'  altresi'
          stabilita,  agli  effetti  previsti  dal  codice e da altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
          dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
             Art.  2  (Denominazione  degli  uffici   marittimi).   -
          L'ufficio  della  zona  marittima  e'  denominato direzione
          marittima,  l'ufficio  del  compartimento  capitaneria   di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo.
             Gli uffici che sono istituiti negli approdi di  maggiore
          importanza   in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio  del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
          ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
             - Il comma 1, lettera d), dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge. Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce
          che   gli   anzidetti   regolamenti   debbano   recare   la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere  del  Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.