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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1994, n. 696

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/12/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1994)
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Testo in vigore dal: 22-12-1994
al: 20-2-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni    a    completamento    della    complessiva    riforma
dell'ordinamento portuale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
    Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
  1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo  1990,  n.  58,  e'  integrato di 1.000 unita' relativamente ai
lavoratori  ed  ai  dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi
compresi  quelli  della compagnia carenanti del porto di Genova e del
Fondo   gestione   istituti   contrattuali   lavoratori  portuali  in
liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n.  6  del  1990,  e  di  ulteriori  1.000  unita'  relativamente  ai
dipendenti  degli  enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici,
intendendosi   il   termine   del   31   dicembre   1993   prorogato,
rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.
  2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti
e  della  navigazione,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente decreto, individua termini, criteri e modalita',
riconoscendo  priorita',  nell'ambito  delle  eccedenze  di  ciascuna
dotazione  organica  delle  compagnie e gruppi portuali, a coloro che
hanno  presentato  la  domanda  e  maturato  i  requisiti entro il 31
dicembre  1992.  Con  decreto  determina  le  dotazioni  organiche  e
relative  eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali,
sulla  base  di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di
esodi  predisposti  da  parte  degli  enti interessati, tenendo conto
dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai
lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato
i  requisiti  entro  il  31  dicembre  1993 e' consentito il recupero
volontario   delle   marche   contributive  relative  al  periodo  di
occasionalato,  senza  onere  per  lo  Stato.  E'  fatto  divieto  di
procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi  1  e  2 si applicano le
disposizioni   di   cui   all'articolo   3,  commi  1-bis  e  8,  del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi
1,  4,  5,  6,  8  e  9,  del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
Ai  lavoratori  e  dipendenti,  posti in pensionamento anticipato, e'
concesso   l'aumento  dell'anzianita'  contributiva  per  un  periodo
massimo  di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la
data  di  risoluzione  del  rapporto  o  di cancellazione dai ruoli e
quella  di  raggiungimento  del  sessantesimo anno di eta', ovvero al
periodo  necessario  al  compimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale.  Ai  trattamenti  pensionistici  di  cui  al  presente
articolo  si  applicano  i  vigenti  regimi  di  incumulabilita' e di
incompatibilita'   previsti   per   i  trattamenti  pensionistici  di
anzianita'.  Per  i  lavoratori  titolari  di  pensioni  o assegni di
invalidita'  a  carico  dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti
per   il   pensionamento  anticipato,  l'accoglimento  della  domanda
comporta  la  corresponsione  di un supplemento di pensione secondo i
criteri  e  le  condizioni  di  cui al presente comma. Il trattamento
pensionistico  del  personale  iscritto alla CPDEL terra' conto degli
eventuali  elementi  retributivi sinora non compresi nel computo e di
fatto  corrisposti,  previo  versamento volontario dei relativi oneri
contributivi  da  parte  dei  lavoratori posti in prepensionamento ai
sensi del presente decreto.
  4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6,
comma  17,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per
il  medesimo  periodo  1994-1996,  anche ai dipendenti della societa'
Sidermar   di  navigazione,  Sidermar  trasporti  costieri,  Sidermar
servizi  accessori,  Almare,  Interlogistica  e  Societa' finanziaria
marittima (Finmare), nonche' delle societa' Italia e Lloyd Triestino,
intendendosi   il   trattamento  di  pensione  liquidato  sulla  base
dell'anzianita'  contributiva,  aumentata di un periodo pari a quello
compreso  tra  la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella
del  conseguimento  del  sessantesimo  anno di eta', ovvero del minor
periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale.
  5.  Gli  oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4, nonche' quelli derivanti dall'attuazione del comma
4  dell'articolo  24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a
carico  della  gestione  commissariale  del  Fondo  gestione istituti
contrattuali  lavoratori  portuali  in liquidazione e sono rimborsati
agli  istituti  previdenziali  di  competenza  sulla base di apposita
rendicontazione annuale.
  6.  L'onere  connesso  alla  corresponsione del trattamento di fine
servizio  e  delle  indennita' contrattuali e del trattamento di fine
rapporto    relativi    al   pensionamento   anticipato   a   favore,
rispettivamente,  dei  lavoratori  e dei dipendenti delle compagnie e
gruppi   portuali,   nonche'   dei   lavoratori   dell'ex  gruppo  di
portabagagli  di  Olbia  e  di  Porto Torres gia' in quiescenza e non
ancora  liquidati  a  tale  titolo, fa carico alla gestione di cui al
comma  5.  A  tal fine il commissario liquidatore del fondo provvede,
con  le  modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n.  58,  alla  contrazione  di un mutuo per un importo pari a lire 91
miliardi.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 3, comma primo, del
decreto-legge  6  aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  maggio  1983,  n. 230, e le successive disposizioni
relative  alla  corresponsione  delle competenze dovute ai dipendenti
delle  compagnie  e  gruppi  portuali  si  intendono riferite al solo
trattamento  di  fine  rapporto.  L'onere connesso alle competenze di
fine  servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei
mezzi  meccanici e' a carico della gestione del fondo di cui al comma
5  nell'ambito  dei  piani  triennali  di  esodo  di  cui al comma 2,
limitatamente  agli  enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che
non  abbiano  gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze
di cui al presente comma, ivi comprese quelle gia' corrisposte a tale
titolo,   non   sono  soggette  a  rivalutazione  o  ad  altri  oneri
finanziari.
  7.  Per  il  superamento del contenzioso relativo ai trattamenti di
fine  servizio  maturati  al  31  gennaio  1990  dai lavoratori delle
compagnie  e gruppi portuali, la gestione del fondo di cui al comma 5
e'  autorizzata  a  rimborsare  alle  compagnie ed ai gruppi portuali
medesimi,  secondo  un piano individuato con decreto del Ministro dei
trasporti  e della navigazione, la complessiva somma valutata in lire
280   miliardi   senza   rivalutazioni   o  altri  oneri  finanziari.
Conseguentemente  le  somme  dovute  dall'INPS,  in  attuazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991,
a  titolo  di  sgravi  degli oneri sociali a favore delle compagnie e
gruppi  portuali  operanti  nei territori di cui alla legge 16 aprile
1973,  n.  171,  e  al  testo  unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo  1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla
data   della   predetta   pubblicazione,  affluiscono  alla  gestione
commissariale, e concorrono alla copertura finanziaria della predetta
somma, unitamente alle somme a tale titolo gia' corrisposte dall'INPS
per  il  complessivo  importo  valutato  in lire 160 miliardi. L'INPS
corrispondentemente e' autorizzato a compensare, in otto rate annuali
di  pari  importo su tali somme, senza aggravio di rivalutazioni o di
altri  oneri  finanziari,  la  somma  di  lire 30.705.765.778 ad esso
dovuta  dalla  gestione del predetto fondo a titolo di maggiori oneri
connessi  al  pensionamento  anticipato  dei  lavoratori e dipendenti
delle  compagnie  portuali  nel  triennio  1990-1992. Per le esigenze
connesse  ai  compiti  di  cui  al presente articolo, il Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  provvede, con decreto, su richiesta
motivata  del  commissario  liquidatore,  al  trasferimento presso il
Fondo   gestione   istituti   contrattuali   lavoratori  portuali  in
liquidazione del personale gia' dipendente dal fondo stesso.
  8.  I  termini  per la presentazione delle domande per l'attuazione
degli  interventi  di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 15
dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, nonche' le
sospensioni   dal   lavoro   sono  prorogati  al  31  dicembre  1996,
intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo
scopo.
  9.  Il  beneficio  di integrazione salariale di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla
legge  5 novembre 1992, n. 428, e' concesso nell'anno 1994 nel limite
di   ulteriori  1.800  unita',  ivi  compresa  la  regolazione  delle
eccedenze  dell'anno  1993.  Detto  beneficio, qualora non utilizzato
pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il
relativo onere e' a carico della gestione del fondo di cui al comma 5
ed  e'  rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli
interventi  di  cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge
n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in
materia,  il  Governo attiva le procedure per il recupero delle somme
erogate  alle  compagnie  e  gruppi  portuali, unitamente ai relativi
interessi legali.
  10.  Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  24  marzo  1990,  n.  58,  provvede  agli  adempimenti
contrattuali  inerenti  la  prosecuzione della gestione della casa di
soggiorno  per  lavoratori  portuali  in Dovadola fino al 31 dicembre
1995.  L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo,
e' posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.
  11.  Per  l'attuazione  dei  commi  da  1 a 10 sono autorizzati, in
favore  della gestione commissariale del fondo di cui al comma 5, gli
ulteriori  limiti  di  impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli
anni  1995  e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno
1995,  e  di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede mediante
corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni,  per  gli anni medesimi,
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1994-1996,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del   tesoro  per  l'anno  1994,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione.
  12.  Ai rimborsi di cui al comma 6, relativamente al trattamento di
fine  rapporto  dei  dipendenti  degli enti portuali ed aziende mezzi
meccanici,  nonche'  quelli  di  cui  all'articolo 28, comma 1, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo  55,  comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  13.  Le  somme di cui al comma 12 non costituiscono presupposto per
l'applicazione  dell'imposta  sui  redditi delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi.