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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1994, n. 694

Regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/06/1995
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 19-6-1995
                   Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 1994; 
  Considerato  che  i  termini  per  l'emissione  del  parere   delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
sono scaduti il 28 marzo 1994; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nelle  adunanze
generali del 13 aprile 1994 e del 27 luglio 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 1994; 
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e  gli  affari
regionali, di concerto con i Ministri della sanita'  e  di  grazia  e
giustizia; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Oggetto del regolamento 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   il   procedimento   di
autorizzazione al trapianto di parti di cadavere di cui alla legge  2
dicembre 1975, n. 644. 
  2. Nulla e' innovato in ordine ai trapianti di cornea  disciplinati
dalla legge 12 agosto 1993, n. 301. 
    

         AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dell'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             -  Si  riporta  il  testo dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 2
          della  legge  n.  537/1993 recante interventi correttivi di
          finanza pubblica:
             "7.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, con regolamenti governativi,
          emanati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o  leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti  siano  tra  loro  condizionati  o siano tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica.  Gli  schemi  di  regolamento sono trasmessi alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su  di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione,   il   parere  delle  commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati  anche  in  mancanza  di detto parere ed entrano in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.   Le   norme,   anche   di   legge,  regolatrici  dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla  data  di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo  da  ridurre  il  numero delle fasi procedimentali, il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero     presso    diversi    uffici    della    medesima
          amministrazione,  e  uniformazione  dei  relativi  tempi di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili, anche mediante adozione, ed estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli  atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di cui
          all'art.  51,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)    unificazione   a   livello   regionale,   oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi   per   il   rilascio  delle  autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento  acustico,  dell'acqua, dell'aria e dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi     comparti     produttivi    degli    adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)   individuazione   delle  responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo".



    
           Note all'art. 1: 
             - La legge n. 644/1975 reca la disciplina  dei  prelievi
          di parti di cadavere a scopo  di  trapianto  terapeutico  e
          norme sul prelievo dell'ipofisi  da  cadavere  a  scopo  di
          produzione di estratti per uso terapeutico. 
             - La legge n. 301/1993 reca norme in materia di prelievi
          di innesti di cornea.