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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1994, n. 680

Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le esigenze di gestione dei sistemi concernenti la sicurezza dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/12/1994
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 28-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio  1993,  n.  39,
recante norme per il coordinamento delle disposizioni in  materia  di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con
quelle concernenti la sicurezza dello Stato; 
  Vista  la  legge  24  ottobre  1977,  n.  801,  sull'istituzione  e
ordinamento  dei  Servizi  per  le  informazioni  e  la  sicurezza  e
disciplina del segreto di Stato ed in particolare gli articoli 1,  2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 della medesima legge; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 2 giugno 1994; 
  Acquisita l'intesa con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a) per legge, la legge 24 ottobre 1977, n. 801; 
    b) per decreto legislativo, il decreto  legislativo  12  febbraio
1993, n. 39; 
    c) per Organismi, gli Organismi di informazione e di sicurezza di
cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; 
    d) per Servizi, il Servizio per le informazioni  e  la  sicurezza
militare (SISMI) ed il Servizio per le informazioni  e  la  sicurezza
democratica (SISDE); 
    e) per  ANS,  l'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza  per  la
protezione delle informazioni coperte dal segreto di Stato; 
    f) per Segreteria del CESIS, la Segreteria generale del  Comitato
esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza; 
    g) per Autorita', l'Autorita' per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione. 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il testo dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/1993  (Norme  in
          materia  di   sistemi   informativi   automatizzati   delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.  2,  comma  1,
          lettera mm), della legge 23 ottobre 1992,  n.  421)  e'  il
          seguente: 
            "Art. 16. - 1. Entro il 31 dicembre 1993  sono  adottati,
          su  proposta  dei   Ministri   competenti,   d'intesa   con
          l'Autorita', uno o piu' regolamenti governativi emanati  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, al fine di coordinare  le  disposizioni  del  presente
          decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi
          automatizzati concernenti  la  sicurezza  dello  Stato,  la
          difesa nazionale, l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  lo
          svolgimento  di  consultazioni  elettorali   nazionali   ed
          europee. 
            2. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  ai
          sistemi  informativi  automatizzati  di  cui  al  comma  1,
          contestualmente ai regolamenti ivi  previsti,  a  decorrere
          dal 1 gennaio 1994. Restano comunque ferme le  disposizioni
          di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1  aprile  1981,
          n.  121,  e  dei  relativi  provvedimenti   di   attuazione
          concernenti il funzionamento del centro  elaborazione  dati
          di cui all'art. 8 della stessa legge. 
            3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di
          cui   al   comma   1   hanno    facolta'    di    procedere
          indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art.
          8, dandone comunicazione all'Autorita'  medesima.  In  tali
          casi  le   amministrazioni   richiedono   direttamente   al
          Consiglio di Stato  il  parere  di  competenza,  che  viene
          espresso nei termini di cui all'art. 8,  comma  4,  ridotti
          della meta'. 
            4.  Le   comunicazioni   all'Autorita'   concernenti   la
          progettazione,  lo  sviluppo  e  la  gestione  dei  sistemi
          informativi automatizzati di cui al comma  1  sono  coperte
          dal segreto d'ufficio  o  dal  segreto  di  Stato,  secondo
          l'indicazione dell'amministrazione interessata. 
            5. Dall'applicazione del presente  decreto  sono  esclusi
          gli enti che svolgono la loro attivita'  nelle  materie  di
          cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. 
            6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative  al
          trattamento di dati personali. 
            7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione  dei
          sistemi  informativi  automatizzati  resta   fermo   quanto
          previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
            8. Con i regolamenti di cui  al  comma  1  sono  altresi'
          individuate  particolari  modalita'  di  applicazione   del
          presente decreto  in  relazione  all'Amministrazione  della
          giustizia". 
            - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12
          della legge n.  801/1977  (Istituzione  e  ordinamento  dei
          servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
          segreto di Stato) e' il seguente: 
            "Art. 1. - Al Presidente del Consiglio dei Ministri  sono
          attribuiti l'alta direzione,  la  responsabilita'  politica
          generale e il coordinamento della politica informativa e di
          sicurezza  nell'interesse  e  per  la  difesa  dello  Stato
          democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione  a
          suo fondamento. 
            Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  impartisce  le
          direttive ed emana  ogni  disposizione  necessaria  per  la
          organizzazione  ed   il   funzionamento   delle   attivita'
          attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla  la
          applicazione dei  criteri  relativi  alla  apposizione  del
          segreto di Stato e alla individuazione degli organi a  cio'
          competenti; esercita la tutela del segreto di Stato". 
            "Art.  2.  -  Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e' istituito un Comitato interministeriale per  le
          informazioni e la sicurezza con funzioni  di  consulenza  e
          proposta, per il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali  da
          perseguire nel  quadro  della  politica  informativa  e  di
          sicurezza. 
            Il Comitato e' presieduto dal  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri ed e' composto dai  Ministri  per  gli  affari
          esteri, per l'interno, per la grazia e  giustizia,  per  la
          difesa, per l'industria e per le finanze. 
            Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiamare  a
          partecipare  alle  sedute  del  Comitato  interministeriale
          altri  Ministri,  i  direttori  dei  Servizi  di   cui   ai
          successivi articoli 4 e 6, autorita' civili e  militari  ed
          esperti". 
            "Art. 3. - E'  istituito,  alla  diretta  dipendenza  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   il   Comitato
          esecutivo per i servizi  di  informazione  e  di  sicurezza
          (CESIS). 
            E'  compito  del  Comitato  fornire  al  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, ai fini del  concreto  espletamento
          delle funzioni a lui  attribuite  dall'art.  1,  tutti  gli
          elementi necessari per il coordinamento dell'attivita'  dei
          Servizi previsti dai successivi articoli 4 e  6;  l'analisi
          degli   elementi   comunicati   dai    suddetti    Servizi;
          l'elaborazione  delle  relative  situazioni.  E'   altresi'
          compito del Comitato il coordinamento dei  rapporti  con  i
          servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati. 
            Il Comitato e' presieduto dal  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri o, per sua delega, da  un  Sottosegretario  di
          Stato. 
            La segreteria generale del Comitato  e'  affidata  ad  un
          funzionario  dell'amministrazione  dello  Stato  avente  la
          qualifica di dirigente generale, la  cui  nomina  e  revoca
          spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri,  sentito
          il Comitato interministeriale di cui all'art. 2. 
            Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  determina  la
          composizione del Comitato, di cui dovranno essere  chiamati
          a far parte i direttori dei Servizi di  cui  ai  successivi
          articoli 4  e  6,  e  istituisce  gli  uffici  strettamente
          necessari per lo svolgimento della sua attivita'". 
            "Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni e
          la sicurezza militare  (SISMI).  Esso  assolve  a  tutti  i
          compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul  piano
          militare dell'indipendenza e della integrita'  dello  Stato
          da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il  SISMI  svolge
          inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio. 
            Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende,
          ne stabilisce l'ordinamento e  ne  cura  l'attivita'  sulla
          base delle direttive e delle  disposizioni  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  dell'art.  1.  Il
          direttore del Servizio  e  gli  altri  funzionari  indicati
          nelle  disposizioni  sull'ordinamento  sono  nominati   dal
          Ministro per la difesa, su  parere  conforme  del  Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2. 
            Il SISMI e' tenuto a comunicare al Ministro per la difesa
          e al Comitato di  cui  all'art.  3  tutte  le  informazioni
          ricevute o comunque  in  suo  possesso,  le  analisi  e  le
          situazioni elaborate, le operazioni compiute e  tutto  cio'
          che attiene alla sua attivita'". 
            "Art.  5.  -  I  reparti  e  gli  uffici   addetti   alla
          informazione,  sicurezza  e  situazione  esistenti   presso
          ciascuna forza armata o  corpo  armato  dello  Stato  hanno
          compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare  e  di
          polizia militare  limitatamente  all'ambito  della  singola
          forza armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento
          con il SISMI. 
            E' abrogata la lettera g) dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477". 
            "Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni e
          la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve  a  tutti  i
          compiti informativi e di  sicurezza  per  la  difesa  dello
          Stato  democratico  e   delle   istituzioni   poste   dalla
          Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti  e
          contro ogni forma di eversione. 
            Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende,
          ne stabilisce l'ordinamento e  ne  cura  l'attivita'  sulla
          base delle direttive e delle  disposizioni  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  dell'art.  1.  Il
          direttore del Servizio  e  gli  altri  funzionari  indicati
          nelle  disposizioni  sull'ordinamento  sono  nominati   dal
          Ministro per l'interno, su  parere  conforme  del  Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2. 
            Il SISDE e' tenuto a comunicare al Ministro per l'interno
          e al Comitato di  cui  all'art.  3  tutte  le  informazioni
          ricevute o comunque  in  suo  possesso,  le  analisi  e  le
          situazioni elaborate, le operazioni compiute e  tutto  cio'
          che attiene alla sua attivita'". 
            "Art. 7. - Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti
          dagli articoli 4 e 6 del Comitato  di  cui  all'art.  3  e'
          costituito da dipendenti civili e militari dello Stato  che
          vengono trasferiti, con il loro  consenso,  alle  esclusive
          dipendenze dei Servizi stessi, nonche' da personale assunto
          direttamente. In nessun caso i Servizi possono  avere  alle
          loro dipendenze, in modo organico o saltuario,  membri  del
          Parlamento, consiglieri regionali,  provinciali,  comunali,
          magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti. 
            La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'art.
          3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalita' relativi  al
          rientro dei dipendenti pubblici  nelle  amministrazioni  di
          originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico
          e  i  casi  e  le  modalita'  di  trasferimento  ad   altra
          amministrazione   dello   Stato   del   personale   assunto
          direttamente, sono  stabiliti,  anche  in  deroga  ad  ogni
          disposizione vigente, rispettivamente  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la  difesa  e  dal
          Ministro per l'interno  su  parere  conforme  del  Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2 e di  concerto  con  il
          Ministro  per  il  tesoro.  Il  trattamento  giuridico   ed
          economico del personale del Comitato di cui  all'art.  3  e
          dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non  puo'  comunque
          essere inferiore a quello delle  qualifiche  corrispondenti
          del pubblico impiego. 
            Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6
          possono utilizzare, per determinazione del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  rispettivamente  dei
          Ministri per la difesa e per l'interno e  di  concerto  con
          gli altri Ministri interessati, mezzi e  infrastrutture  di
          qualsiasi amministrazione dello Stato. 
            Il  SISMI  e  il  SISDE   debbono   prestarsi   reciproca
          collaborazione e assistenza". 
            "Art. 9. - Gli appartenenti al Comitato di cui all'art. 3
          e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6  non  rivestono  la
          qualita' di ufficiali o di agenti di  polizia  giudiziaria;
          tale qualita' e' sospesa durante il periodo di appartenenza
          al Comitato e ai Servizi per coloro  che  la  rivestono  in
          base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza. 
            In deroga alle ordinarie disposizioni,  gli  appartenenti
          ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro
          superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che  ne
          riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e  al
          Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente
          del Consiglio dei  Ministri  tramite  il  Comitato  di  cui
          all'art. 3. 
            I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli  4  e  6
          hanno l'obbligo, altresi', di fornire ai competenti  organi
          di polizia giudiziaria le informazioni e  gli  elementi  di
          prova relativi a fatti configurabili come reati. 
            L'adempimento dell'obbligo di  cui  al  precedente  comma
          puo'  essere  ritardato,  su  disposizione   del   Ministro
          competente con  l'esplicito  consenso  del  Presidente  del
          Consiglio, quando cio' sia strettamente necessario  per  il
          perseguimento delle finalita' istituzionali dei Servizi. 
            Tutti gli ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria
          debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei
          Servizi". 
            "Art.  10.  -  Nessuna  attivita'  comunque  idonea   per
          l'informazione e la sicurezza  puo'  essere  svolta  al  di
          fuori degli strumenti, delle modalita', delle competenze  e
          dei fini previsti dalla presente legge. 
            Sono   abrogate   tutte   le   disposizioni   interne   e
          regolamentari in contrasto o comunque non  compatibili  con
          la legge stessa;  le  nuove  disposizioni  dovranno  essere
          immediatamente emanate dagli organi competenti. 
            Nella prima applicazione della  presente  legge,  e  fino
          alla  formazione  dei  ruoli  dei  Servizi  previsti  dagli
          articoli  4  e  6,  i  Servizi  stessi  si  avvalgono,  con
          l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8,  di  personale
          dei servizi fin qui  esistenti  presso  i  Ministeri  della
          difesa e dell'interno (SID e SdS). 
            Tali servizi cessano comunque di operare entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  e
          tutti i mezzi, la documentazione e  le  strutture  tecniche
          confluiranno,  su   determinazione   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno  e
          per la difesa, nei Servizi istituiti dagli articoli 4 e  6,
          secondo le competenze e le funzioni loro attribuite". 
            "Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i
          documenti, le notizie, le attivita' e ogni  altra  cosa  la
          cui diffusione sia idonea a  recar  danno  alla  integrita'
          dello Stato democratico,  anche  in  relazione  ad  accordi
          internazionali, alla difesa delle istituzioni  poste  dalla
          Costituzione a suo fondamento, al  libero  esercizio  delle
          funzioni degli  organi  costituzionali,  alla  indipendenza
          dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni  con
          essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
          In nessun caso possono essere oggetto di segreto  di  Stato
          fatti eversivi dell'ordine costituzionale". 
            - Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolarmente
          per: 
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b)
          l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei  decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
            Il comma 4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
 
          Note all'art. 1: 
            - Per il titolo e per gli articoli 3, 4 e 6  della  legge
          n. 801/1977 si veda in nota alle premesse. 
            - Per il titolo del D.Lgs. n. 39/1z993 si  veda  in  nota
          alle premesse.