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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1994, n. 674

Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/12/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1996)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-12-1994
al: 8-2-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di collocamento, di patronati e di previdenza
per gli spedizionieri doganali; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 dicembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
               Disposizioni in materia di collocamento 
  1. Nei casi di assunzioni nominative  e  di  quelle  con  passaggio
diretto  ed  immediato  da  un'azienda  all'altra,  in  luogo   della
richiesta preventiva alla sezione circoscrizionale per l'impiego,  il
datore di lavoro ha facolta' di inviare alla sezione medesima,  entro
dieci   giorni   dall'assunzione,   ovvero   entro   cinque    giorni
dall'assunzione per i rapporti di lavoro la cui durata e' inferiore a
dieci giorni lavorativi, una comunicazione  contenente  l'indicazione
del nominativo  del  lavoratore  assunto,  la  data  dell'assunzione,
nonche' gli altri elementi richiesti dalla  vigente  normativa  e  la
dichiarazione, sotto la  sua  responsabilita',  di  avere  effettuato
l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti  di
legge. La facolta' di assunzione nominativa e di quella con passaggio
diretto ed immediato da un'azienda all'altra e' estesa, con le stesse
modalita', ai datori di lavoro del settore agricolo. 
  2. La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11  della
legge 29 aprile 1949,  n.  264,  e'  effettuata  entro  dieci  giorni
dall'assunzione. 
  3. In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista ai commi 1  e
2, il datore di  lavoro  e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione
amministrativa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile
1949, n.  264,  come  sostituito  dall'articolo  26  della  legge  28
febbraio 1987, n. 56. Il datore di lavoro che assume senza  osservare
l'obbligo di cui all'articolo 25, comma  1,  secondo  periodo,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre  milioni  per  ogni
lavoratore riservatario  non  assunto  e  non  puo'  avvalersi  della
comunicazione sostitutiva di cui al  comma  1  per  nuove  assunzioni
effettuate nei dodici mesi successivi. 
  4. Al terzo comma, numero  6),  dell'articolo  11  della  legge  29
aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed  integrazioni,  le
parole: "con non  piu'  di  tre  dipendenti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con non piu' di quindici dipendenti"; al comma 1,  secondo
periodo, dell'articolo 25 della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  le
parole: "piu' di dieci dipendenti" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"piu' di quindici dipendenti". 
  5. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui
al  terzo  comma  dell'articolo  10  del  testo  unico  delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670,  si  applicano  anche  nei  casi  di  assunzione
diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e  19  della  legge  29
aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  6. La commissione  provinciale  per  la  manodopera  agricola  puo'
deliberare che ai datori  di  lavoro  del  settore  agricolo  con  la
qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a  titolo
principale  sia  consentita  l'assunzione  diretta  fino   a   cinque
lavoratori. 
  7. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e successive  modificazioni,  l'applicabilita'  dei  contratti  a
termine e' estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato
che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente  da  societa'
di servizi o studi professionali per attivita' da  svolgere  sia  sul
territorio nazionale che all'estero. 
  8. Nel rispetto dei criteri e principi di cui all'articolo 2, comma
9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con decreto  del  Presidente
della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione
pubblica,  al  fine  di  realizzare  una   piu'   efficiente   azione
amministrativa in materia di collocamento, sono dettate  disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della  Repubblica
18 aprile 1994, n. 345, intese  a  semplificare  e  razionalizzare  i
procedimenti amministrativi  concernenti  gli  esoneri  parziali,  le
compensazioni territoriali e le denunce dei  datori  di  lavoro,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  capi
III e IV, e del decreto del Presidente  della  Repubblica  18  aprile
1994, n. 346. Il decreto e' emanato  entro  centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  per  il  predetto
periodo e' sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati  decreti
n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV. Dalla tabella C annessa al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608,  e'  eliminata
la commissione regionale per l'impiego. All'articolo 23, comma 4, del
predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ",  nonche'  per  quelle  del  personale  delle  agenzie  per
l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
da assumere con contratto di diritto privato a termine.". 
  9. Gli importi delle sanzioni amministrative previste  al  comma  3
sono  versati  su  apposito  capitolo  dello  stato   di   previsione
dell'entrata dello Stato per  essere  riassegnati  al  capitolo  1176
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo  1
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.  Il  Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 
  10. In attesa della piena  attuazione  del  riordino  degli  uffici
periferici del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  il
personale dei nuclei dell'Arma dei  carabinieri  in  servizio  presso
l'ispettorato provinciale del  lavoro  dipende,  funzionalmente,  dal
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,  dal
comandante  del  reparto  appositamente  istituito  e  operante  alle
dirette  dipendenze  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, il quale, con proprio decreto, puo' attribuire  al  predetto
personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento  dei  servizi
di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.