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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 670

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, in tema di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/12/1994
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 21-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  5  novembre  1962, n. 1695, riguardante documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei  militari  di
truppa  dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e del Corpo
della guardia di finanza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n.
1431, quale risulta  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   14   agosto  1971,  n.  1302,  concernente  i  documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei  militari  di
truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Uditi i pareri del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di Stato, espressi nelle adunanze
generali del 22 luglio 1993 e 25 novembre 1993;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1994;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il comma quarto dell'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  giugno  1965,  n.  1431,  introdotto  dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n.  1302,  e'
sostituito dal seguente:
  "Gli  elementi  di  informazione di cui ai precedenti commi primo e
secondo sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di  cui  al  comma
terzo,  oltre agli aspetti tecnici, sono riferiti anche alle qualita'
fisiche,  morali  e  di  carattere,   culturali   ed   intellettuali,
professionali,  militari  (eccetto, per queste ultime, il caso in cui
il  militare  dipenda  da  autorita'   civile).   Gli   elementi   di
informazione non contengono qualifica".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 4 del  D.P.R.  n.  1431/1965,  come
          modificato  dall'art.  3  del  D.P.R.  n.  1302/1971  e dal
          presente decreto, e' il seguente:
             "Art. 4. - Prima di esprimere il giudizio  nei  riguardi
          degli  ufficiali dei servizi (compresi quelli tecnici), per
          l'Esercito; dei Corpi del genio navale, delle armi  navali,
          sanitario,  di  commissariato e delle capitanerie di porto,
          per  la  Marina;  dei  Corpi  del  genio  aeronautico,   di
          commissariato    e   sanitario,   per   l'Aeronautica,   il
          compilatore  del  documento  caratteristico,  qualora   non
          appartenga  allo  stesso  Servizio  o Corpo del giudicando,
          deve chiedere elementi  di  informazione  all'ufficiale  di
          detto  Servizio  o Corpo dal quale il giudicando dipenda in
          linea tecnica diretta, qualora sussista detta dipendenza.
             Per gli ufficiali dell'Arma dei  carabinieri,  impiegati
          in   servizi   di  polizia  militare,  il  compilatore  del
          documento  caratteristico   deve   chiedere   elementi   di
          informazione  all'autorita'  con  la  quale detti ufficiali
          hanno dirette relazioni in linea tecnico-professionale.
            Per gli ufficiali che prestano servizio  alle  dipendenze
          di  autorita'  militari  o  civili non appartenenti ad enti
          dell'organizzazione  del   Ministero   della   difesa,   la
          autorita'  dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica
          cui   e'   devoluta   la   compilazione    del    documento
          caratteristico   deve  chiedere  elementi  di  informazione
          all'autorita'  presso  la  quale   il   giudicando   presta
          servizio.
             Gli  elementi di informazione di cui ai precedenti commi
          primo e secondo sono limitati agli aspetti tecnici,  quelli
          di  cui  al  comma  terzo, oltre agli aspetti tecnici, sono
          riferiti  anche  alle  qualita'  fisiche,   morali   e   di
          carattere,   culturali   ed  intellettuali,  professionali,
          militari (eccetto, per queste ultime, in  caso  in  cui  il
          militare  dipenda  da  autorita'  civile).  Gli elementi di
          informazione non contengono qualifica".