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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1994, n. 671

Modificazioni allo statuto della Società italiana degli autori ed editori.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/12/1994
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 7-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il  titolo  V  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, per la
protezione del diritto d'autore e di altri diritti  connessi  al  suo
esercizio;
  Visto  il  regio  decreto  24 agosto 1942, n. 1799, con il quale e'
stato approvato lo statuto dell'Ente italiano per il diritto d'autore
(E.I.D.A.);
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  20  luglio  1945,  n.
433,   relativo  alla  modificazione  della  denominazione  dell'Ente
italiano per il diritto d'autore  in  quella  di  "Societa'  italiana
degli autori ed editori" (S.I.A.E.);
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile 1948, n. 274, e l'art. 7
della legge 31 luglio 1959, n. 617;
  Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n.  657,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio  1975,  n.  5,  concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1962,
n. 1842, con il quale e' stato approvato lo statuto della S.I.A.E.;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974,
n. 859, e 2 agosto 1986, n. 726, recanti modificazioni  allo  statuto
della S.I.A.E.;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 gennaio 1994
recante la nomina del commissario straordinario della S.I.A.E.;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio  1994,
recante conferma della nomina sopra menzionata;
  Vista  la  delibera  commissariale n. 30 del 30 marzo 1994, recante
alcune proposte di modifica al vigente statuto della S.I.A.E.;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione I del 6 luglio 1994;
  Vista  la  delibera  commissariale n. 132 del 10 agosto 1994, che a
seguito del menzionato parere del Consiglio di Stato  reca  ulteriori
proposte di modifica al vigente statuto della S.I.A.E.;
  Visto l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1994;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione  e  per  i  beni
culturali e ambientali;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  L'art. 13 dello statuto della Societa' italiana degli autori ed
editori  (S.I.A.E.),  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20 ottobre 1962, n. 1842, e successive modificazioni - di
seguito denominato statuto - e' sostituito dal seguente:
  "Art. 13. - 1. A fini di solidarieta' fra soci e  fra  iscritti  ed
allo  scopo  di ridurre la contribuzione individualmente posta a loro
carico, la Societa' puo' dedurre un importo dagli incassi per diritti
d'autore da essa effettuati nei territori  di  gestione  diretta,  al
netto  delle provvigioni. Tale deduzione potra' essere determinata da
un minimo del 2 per cento sino ad un massimo del  10  per  cento  del
totale di detti incassi.
   2.  La  misura  e la destinazione della deduzione sono determinate
dall'assemblea  delle  commissioni  di  sezione,  su   proposta   del
consiglio    di    amministrazione,   tenuto   conto   dell'andamento
dell'esercizio finanziario, e possono essere  differenziate,  sentite
le singole commissioni di sezione, in relazione ai generi delle opere
ed alle tipologie di utilizzazione.
   3.   Gli   incassi   derivanti  dalla  concessione  di  licenze  e
autorizzazioni sono ripartiti secondo le  norme  regolamentari  e  al
netto  delle  provvigioni e della deduzione di cui al primo comma del
presente articolo.
   4.  L'attribuzione  agli  iscritti  delle  somme  derivanti  dalla
ripartizione  ha  luogo periodicamente con le modalita' stabilite per
ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il titolo  V  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633
          (articoli  da  180 a 184), reca norme sugli enti di diritto
          pubblico per la pubblicazione  e  l'esercizio  del  diritto
          d'autore.
             -  Il  D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274, reca: "Sistemazione
          dei servizi stampa,  spettacolo  e  del  commissariato  del
          turismo, nonche' dei relativi ruoli organici".
             -   L'art.   7  della  legge  31  luglio  1959,  n.  617
          (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo),
          dispone che il  servizio  delle  informazioni  e  l'ufficio
          della   proprieta'   letteraria,  artistica  e  scientifica
          rimangono,  con  le  rispettive  attribuzioni,  presso   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
             -  Il  D.P.R.  4  gennaio 1994 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  34  dell'11
          febbraio 1994.
             -  Il  D.P.R. 22 febbraio 1994 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 93 del  22  aprile
          1994.
             - Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera q), della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), e' il seguente:
             "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
          Ministri:
              a)-p) (omissis);
              q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o
          il  Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuna
          la deliberazione consiliare".