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DECRETO-LEGGE 30 novembre 1994, n. 659

Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-12-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/1995)
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Testo in vigore dal: 1-12-1994
al: 30-1-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  che  consentano  la  realizzazione  di  interventi   di
disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 novembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
giustizia, dei lavori pubblici, per la funzione pubblica e gli affari
regionali,  del  tesoro  e  del  bilancio  e   della   programmazione
economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  L'articolo  10  del  decreto-legge  5  febbraio  1990,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n.  71,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia,
ad integrazione del 'Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il
risanamento  delle  acque  del  bacino   idrografico   immediatamente
sversante nella laguna di Venezia', elaborano,  entro  il  30  giugno
1995, progetti di  fognatura  e  di  depurazione  delle  acque  usate
provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e
di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo  criteri
e tecnologie adeguati a  realizzare  nell'intera  area  lagunare  gli
obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per  le
aree  sensibili.  Il  comune  di  Venezia  provvede   alla   suddetta
elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo
di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5
febbraio 1992, n. 139. 
   2. I progetti sono approvati dalla regione  Veneto  previo  parere
della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui  all'articolo
5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo  4
della legge 8  novembre  1991,  n.  360.  L'approvazione  costituisce
altresi' variante agli  strumenti  urbanistici  generali  e  comporta
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza  e  indifferibilita'  dei
relativi lavori. 
   3. Negli ambiti indicati nel comma  1,  non  dotati  di  fognature
dinamiche, e' consentito lo scarico delle  acque  reflue  provenienti
dagli insediamenti civili di cui ai commi  undicesimo,  dodicesimo  e
tredicesimo  dell'articolo  3  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  20  settembre  1973,  n.  962,  dalle  aziende  artigiane
produttive,  ancorche'  non  rientranti  nella   tipologia   di   cui
all'articolo 17 del  piano  regionale  di  risanamento  delle  acque,
approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962  del
1  settembre  1989,  dagli  stabilimenti  ospedalieri,   dagli   enti
assistenziali  e  dalle  aziende   turistiche   ricettive   e   della
ristorazione, purche' sottoposte a trattamenti individuali secondo  i
progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al
presente comma superiori a cento abitanti equivalenti  devono  essere
basati  sull'impiego  delle   migliori   tecnologie   applicabili   e
gestibili, a costi  sostenibili  e  tenendo  conto  della  situazione
urbanistica  ed  edilizia  specifica.  Le  tipologie  degli  impianti
individuali o le relative prestazioni  depurative  sono  identificate
dalla regione Veneto con il  piano  regionale  di  risanamento  delle
acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976,
n. 319, e successive modificazioni, che sara' a tal  fine  integrato,
per  il  trattamento  degli  scarichi  superiori  a  cento   abitanti
equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualita' delle
acque degli effluenti degli impianti individuali di cui  al  presente
comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre  1973,  n.  962,
salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanita'. 
   4. Il sindaco del comune di Venezia e il  sindaco  del  comune  di
Chioggia possono concedere contributi  ai  privati  per  l'esecuzione
delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di  tutte
le  unita'  edilizie  interessate   dai   progetti   di   intervento,
utilizzando le quote vincolate ai sensi  dell'articolo  2,  comma  3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 
   5. Le aziende  artigiane  produttive,  di  cui  al  comma  3,  gli
stabilimenti  ospedalieri,  gli  enti   assistenziali,   le   aziende
turistiche ricettive e della ristorazione  non  serviti  da  pubblica
fognatura che abbiano presentato o presentino ai comuni entro  il  30
novembre  1994  un  piano  di  adeguamento  degli  scarichi,  possono
completare le opere entro il 30 giugno 1995. Le opere  relative  agli
insediamenti con scarichi di acque reflue superiori a cento  abitanti
equivalenti possono essere completate entro il  30  giugno  1996.  Le
disposizioni di cui al  comma  4  si  applicano  anche  alle  aziende
artigiane produttive, di cui al comma 3,  che  abbiano  presentato  o
presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto  piano  di
adeguamento degli scarichi.  I  sindaci,  nel  definire  il  criterio
preferenziale, dovranno  tener  conto  del  rischio  di  inquinamento
collegato e quindi della particolarita' del caso e dell'urgenza delle
opere da eseguire, oppure  dell'avvenuta  completa  esecuzione  degli
interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi. 
   6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi  di
cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali  per  i  reati  di
scarico  senza  autorizzazione  e  di  superamento  dei   limiti   di
accettabilita' di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  20
settembre 1973, n. 962,  previsti  dall'articolo  9  della  legge  16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed  integrazioni.  Il
rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i  termini  previsti
dal comma 5 estingue i reati stessi.".