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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 662

Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2007)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  18,  69  e  70  del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla  convenzione
internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad
Amburgo  il  27  aprile  1979,  e  sua  esecuzione, il cui articolo I
impegna le parti ad "adottare ogni provvedimento legislativo od altro
provvedimento  appropriato  necessari  a  dare  pieno  effetto   alla
convenzione  e  al  suo  allegato,  che  e'  parte  integrante  della
convenzione";
  Visto il decreto del Ministro  della  marina  mercantile  1  giugno
1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
174    del   27   giugno   1979,   di   approvazione   delle   "Norme
interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca  e
soccorso  della  vita umana in mare tra i vari organi dello Stato che
dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazione";
  Ritenuta la necessita' di  emanare  disposizioni  regolamentari  al
fine  di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla ricerca
e il salvataggio in mare a quanto stabilito nella convenzione dinanzi
citata e segnatamente al capitolo 2 del suo allegato;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 1994;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della  navigazione,  di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della difesa;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
    a)  per "soccorso marittimo", tutte le attivita' finalizzate alla
ricerca e al salvataggio della vita umana in mare;
    b) per "convenzione", la convenzione internazionale sulla ricerca
e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il  27  aprile  1979,
alla  quale  e'  stata data adesione ed esecuzione con legge 3 aprile
1989, n. 147;
    c) per "allegato", l'annesso alla convenzione di cui alla lettera
b), che e' parte integrante della convenzione medesima.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -   La   legge   n.   147/1989,  recante  adesione  alla
          convenzione internazionale sulla ricerca ed il  salvataggio
          marittimo,  con  annesso,  adottata ad Amburgo il 27 aprile
          1979, e sua esecuzione, e' stata pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  97
          del 27 aprile 1989.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.