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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 662

Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2007)
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Testo in vigore dal: 16-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  18,  69  e  70  del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla  convenzione
internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad
Amburgo  il  27  aprile  1979,  e  sua  esecuzione, il cui articolo I
impegna le parti ad "adottare ogni provvedimento legislativo od altro
provvedimento  appropriato  necessari  a  dare  pieno  effetto   alla
convenzione  e  al  suo  allegato,  che  e'  parte  integrante  della
convenzione";
  Visto il decreto del Ministro  della  marina  mercantile  1  giugno
1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
174    del   27   giugno   1979,   di   approvazione   delle   "Norme
interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca  e
soccorso  della  vita umana in mare tra i vari organi dello Stato che
dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazione";
  Ritenuta la necessita' di  emanare  disposizioni  regolamentari  al
fine  di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla ricerca
e il salvataggio in mare a quanto stabilito nella convenzione dinanzi
citata e segnatamente al capitolo 2 del suo allegato;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 1994;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della  navigazione,  di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della difesa;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
    a)  per "soccorso marittimo", tutte le attivita' finalizzate alla
ricerca e al salvataggio della vita umana in mare;
    b) per "convenzione", la convenzione internazionale sulla ricerca
e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il  27  aprile  1979,
alla  quale  e'  stata data adesione ed esecuzione con legge 3 aprile
1989, n. 147;
    c) per "allegato", l'annesso alla convenzione di cui alla lettera
b), che e' parte integrante della convenzione medesima.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  18,  69  e  70  del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla  convenzione
internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad
Amburgo  il  27  aprile  1979,  e  sua  esecuzione, il cui articolo I
impegna le parti ad "adottare ogni provvedimento legislativo od altro
provvedimento  appropriato  necessari  a  dare  pieno  effetto   alla
convenzione  e  al  suo  allegato,  che  e'  parte  integrante  della
convenzione";
  Visto il decreto del Ministro  della  marina  mercantile  1  giugno
1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
174    del   27   giugno   1979,   di   approvazione   delle   "Norme
interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca  e
soccorso  della  vita umana in mare tra i vari organi dello Stato che
dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazione";
  Ritenuta la necessita' di  emanare  disposizioni  regolamentari  al
fine  di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla ricerca
e il salvataggio in mare a quanto stabilito nella convenzione dinanzi
citata e segnatamente al capitolo 2 del suo allegato;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 1994;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della  navigazione,  di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della difesa;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
    a)  per "soccorso marittimo", tutte le attivita' finalizzate alla
ricerca e al salvataggio della vita umana in mare;
    b) per "convenzione", la convenzione internazionale sulla ricerca
e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il  27  aprile  1979,
alla  quale  e'  stata data adesione ed esecuzione con legge 3 aprile
1989, n. 147;
    c) per "allegato", l'annesso alla convenzione di cui alla lettera
b), che e' parte integrante della convenzione medesima.