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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1994, n. 649

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1994)
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    EDILIZIA.
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Testo in vigore dal: 27-11-1994
al: 25-1-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di rilanciare le attivita' economiche e favorire
la  ripresa  delle  attivita'   imprenditoriali,   nonche'   per   la
semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei lavori  pubblici,  di  concerto  con  i  Ministri  delle
finanze, del  tesoro,  della  difesa,  dell'ambiente  e  per  i  beni
culturali e ambientali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
           Definizione agevolata delle violazioni edilizie 
  1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della  legge  28  febbraio
1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   come
ulteriormente modificate dal presente  articolo,  si  applicano  alle
opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e  che
non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30  per
cento  della  volumetria   della   costruzione   originaria,   ovvero
indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore
a  750  metri  cubi.  Le  suddette  disposizioni   trovano   altresi'
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui  sopra,
relative a nuove costruzioni non superiori  ai  750  metri  cubi  per
singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. 
I termini contenuti nelle disposizioni richiamate nel presente  comma
e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28  febbraio
1985,  n.  47,  o  delle  leggi   di   successiva   modificazione   o
integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data  di  entrata
in vigore del presente articolo. 
  2. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985  e  dal  16
marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la  misura  dell'oblazione,  prevista
nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione  al
periodo dal 30 gennaio  1977  al  1  ottobre  1983,  e'  moltiplicata
rispettivamente per  2  e  per  3.  La  misura  dell'oblazione,  come
determinata ai sensi del presente comma, e'  elevata  di  un  importo
pari alla meta', nei comuni con popolazione  superiore  ai  centomila
abitanti. 
  3. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria,  con
la prova del pagamento  dell'oblazione,  deve  essere  presentata  al
comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 15  gennaio
1995. La documentazione, di cui all'articolo 35, comma  terzo,  della
legge  28  febbraio  1985,  n.  47,   e'   sostituita   da   apposita
dichiarazione del richiedente, resa ai sensi  dell'articolo  4  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta  fermo  l'obbligo  di  allegazione
della  documentazione  fotografica  e,  ove  prescritto,  quello   di
presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla
lettera  b)  del  predetto  terzo  comma,  nonche'  del  progetto  di
adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo  35.
Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge  28  febbraio
1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui  al  comma  5,  degli
oneri di concessione di cui al comma 6, nonche' la documentazione  di
cui al presente comma e la denuncia in catasto  nel  termine  di  cui
all'articolo 52, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n.  47,
come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma 8, del  decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto senza l'adozione di un  provvedimento  negativo  del  comune,
equivale a concessione o ad  autorizzazione  edilizia  in  sanatoria,
salvo il disposto del periodo successivo; ai fini  del  rispetto  del
suddetto termine la ricevuta  attestante  il  pagamento  degli  oneri
concessori e la documentazione di denuncia  al  catasto  puo'  essere
depositata entro la data di  compimento  dell'anno.  Se  nei  termini
previsti l'oblazione dovuta non e' determinata in  modo  veritiero  e
interamente corrisposta, le costruzioni realizzate  senza  licenza  o
concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate  agli
articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
  4.  L'oblazione  prevista  dal  presente   articolo   deve   essere
corrisposta a  mezzo  di  versamento,  entro  il  15  dicembre  1994,
dell'importo fisso indicato nella allegata tabella A e della restante
parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi  rispettivamente
entro il 15 gennaio 1995, il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995  ed  il
15 settembre 1995. E' consentito il versamento della  restante  parte
dell'oblazione, in una unica soluzione, entro il  15  dicembre  1994,
ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove
l'intera oblazione da corrispondere sia  di  importo  minore  o  pari
rispetto a  quello  indicato  nella  tabella  di  cui  sopra,  ovvero
l'oblazione stessa, pari a L. 2.000.000, sia riferita alle  opere  di
cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28  febbraio  1985,
n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di  oblazione
per ciascuna unita' immobiliare,  deve  essere  effettuato  in  unica
soluzione, entro il 15 dicembre 1994. Per le opere di cui  ai  numeri
4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione,  pari
a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalita' di cui
sopra. Le somme gia' versate in adempimento di  norme  contenute  nei
decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 27 settembre  1994,  n.  551,
che siano di importo superiore a quello indicato nel presente  comma,
sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da
versare entro il 15 settembre 1995. 
  5. I soggetti che hanno presentato  domanda  di  concessione  o  di
autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, o i loro  aventi  causa,  se  non  e'  stata
interamente corrisposta l'oblazione  dovuta  ai  sensi  della  stessa
legge devono, a pena di improcedibilita' della domanda,  versare,  in
luogo della somma residua, il triplo della differenza  tra  la  somma
dovuta e quella versata, in unica  soluzione  entro  il  15  dicembre
1994. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in
cui  a  seguito  dell'intero  pagamento  dell'oblazione  sia   dovuto
unicamente il conguaglio da determinarsi ai sensi  dell'articolo  35,
quindicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
  6. Alla domanda di concessione in sanatoria  deve  essere  altresi'
allegata una ricevuta comprovante il pagamento  al  comune,  nel  cui
territorio e' ubicata la  costruzione,  di  una  somma  a  titolo  di
anticipazione degli oneri  concessori,  se  dovuti,  calcolata  nella
misura indicata nella allegata  tabella  B,  rispettivamente  per  le
nuove  costruzioni  e  gli  ampliamenti  e  per  gli  interventi   di
ristrutturazione  edilizia  di  cui  all'articolo  31,  primo  comma,
lettera d), della legge  5  agosto  1978,  n.  457,  nonche'  per  le
modifiche di destinazione d'uso, ove soggette  a  sanatoria.  Qualora
l'importo finale degli  oneri  concessori  applicati  nel  comune  di
ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata  nella
predetta tabella B la somma da versare, in un'unica  soluzione,  deve
essere pari a detto minore importo. 
  7. Le domande di concessione in sanatoria presentate  entro  il  30
giugno 1987 e non definite per il mancato  pagamento  dell'oblazione,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  40,  primo  comma,   ultimo
periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate
dalla presentazione  di  una  ricevuta  attestante  il  pagamento  al
comune, entro il termine del 15 dicembre 1994, di una quota  pari  al
70 per cento delle somme di cui al comma 6, se  dovute.  Qualora  gli
oneri concessori siano stati determinati  ai  sensi  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e  dai  conseguenti
provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti  devono  essere
pari, in deroga a quanto  previsto  dal  presente  comma,  all'intera
somma calcolata, in applicazione dei suddetti importi in vigore  alla
data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori,
di cui al comma 6 ed al presente comma, entro  il  15  dicembre  1994
comporta l'applicazione dell'interesse  del  10%  annuo  sulle  somme
dovute. 
  8. I soggetti che  hanno  presentato  entro  il  31  dicembre  1993
istanza di concessione ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto  dei  termini  e
degli obblighi previsti dal  presente  articolo,  che  l'istanza  sia
considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro un anno  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, i comuni determinano  in  via  definitiva  i  contributi  di
concessione e l'importo, da richiedere a  titolo  di  conguaglio  dei
versamenti di cui  ai  commi  6  e  7.  L'interessato  provvede  agli
adempimenti conseguenti entro sessanta giorni  dalla  notifica  della
richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario  puo'
accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione  bancaria,  o
ad altre forme di finanziamento, offrendo in  garanzia  gli  immobili
oggetto della domanda di sanatoria. 
  9. Per le opere realizzate al  fine  di  ovviare  a  situazioni  di
estremo disagio abitativo, la misura  dell'oblazione  e  degli  oneri
concessori e' ridotta percentualmente in relazione  ai  limiti,  alla
tipologia del reddito ed all'ubicazione delle  stesse  opere  secondo
quanto  previsto  dalla  allegata  tabella  C.   Per   il   pagamento
dell'oblazione si applicano le modalita' di cui al comma 4. 
  10. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione e degli oneri
di concessione e' in ogni caso richiesto che l'opera abusiva  risulti
adibita ad abitazione principale del possessore  dell'immobile  o  di
altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro
il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado, e  che  vi  sia
convivenza da almeno due anni; e' necessario  inoltre  che  le  opere
abusive risultino di consistenza non superiore a quella  indicata  al
comma 1. La riduzione dell'oblazione  non  si  applica  nel  caso  di
presentazione di piu' di una richiesta di sanatoria  da  parte  dello
stesso soggetto. 
  11. Il  reddito  di  riferimento  di  cui  al  comma  9  e'  quello
dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993  dal  nucleo  familiare  del
possessore  ovvero,  nel  caso  di  piu'  aventi  titolo,  e'  quello
derivante  dalla  somma  della  quota   proporzionale   dei   redditi
dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei  possessori
dell'immobile. A  tali  fini  si  considera  la  natura  del  reddito
prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove  l'immobile
sanato, ai sensi del comma 10, venga trasferito, con atto inter vivos
a titolo oneroso a terzi, entro sette anni a decorrere dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' dovuta la  differenza  tra
l'oblazione  corrisposta  in  misura  ridotta  e   l'oblazione   come
determinata ai sensi del comma 2, maggiorata  degli  interessi  nella
misura legale.  Il  versamento  della  somma  eccedente  deve  essere
effettuato,  a  pena   di   nullita'   dell'atto   di   trasferimento
dell'immobile, entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento. 
  12.  All'oblazione  calcolata  ai  sensi  del   presente   articolo
continuano ad applicarsi, anche in deroga ai limiti  di  cubatura  di
cui al comma 1, le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto  e
settimo  comma,  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47.  Ai  fini
dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 3  e'
integrata dal  certificato  di  cui  all'articolo  35,  terzo  comma,
lettera  d),  della  suddetta  legge.  La  riduzione  di   un   terzo
dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo
34 e' aumentata al 50 per cento.