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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1994, n. 648

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-11-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1995)
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Testo in vigore dal: 26-11-1994
al: 25-1-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  adottare  una
nuova disciplina normativa per l'Azienda di Stato per gli  interventi
nel mercato agricolo, trasformandola  in  Ente  autonomo  di  diritto
pubblico  e  provvedendo  altresi'  al  temporaneo   commissariamento
dell'Ente medesimo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di  concerto
con i Ministri delle finanze, del tesoro, per la funzione pubblica  e
gli affari regionali e del bilancio e della programmazione economica; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo 
             (E.I.M.A.) e disciplina della sua attivita' 
  1. L'Azienda di Stato per gli interventi  nel  mercato  agricolo  -
A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e' trasformata in
Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede  in
Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e
con personalita' giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato
Ente. 
  2. L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo  che  sia  disposto
diversamente dalla legge, dal  codice  civile  e  dalle  altre  leggi
relative alle persone giuridiche private. 
  3. Lo  statuto  dell'Ente  e'  predisposto  dal  consiglio  di  cui
all'articolo 7 ed e'  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  delle   risorse   agricole,
alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa  con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. 
  4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche
agroalimentari e forestali di cui  all'articolo  2,  comma  6,  della
legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Comitato,  detta
le linee programmatiche e gli obiettivi e  controlla  che  l'Ente  si
adegui ai medesimi. Il Ministro presenta annualmente  al  Parlamento,
entro il mese di febbraio, una relazione dettagliata sull'attivita' e
sui risultati dell'Ente relativi  all'anno  precedente,  specificando
gli  indirizzi  programmatici  e  gli  obiettivi  concordati  con  il
Comitato per il periodo successivo. 
  5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi  che
fanno capo all'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (A.I.M.A.) e in particolare di quelli relativi al patrimonio
e al personale.