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DECRETO-LEGGE 22 novembre 1994, n. 643

Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1994, n. 738 (in G.U. 05/01/1995, n.4).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal: 22-11-1994
al: 5-1-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme di
interpretazione e di  modificazione  del  decreto-legge  19  dicembre
1992,  n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente  la  soppressione
dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria manifatturiera
(EFIM);
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 novembre 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro, di concerto con  il  Ministro  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Le societa' controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento
industria  manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto
ricorso   agli   interventi   ordinari  e  straordinari  della  Cassa
integrazione guadagni per il periodo massimo  previsto  dall'articolo
1,  comma  9,  della  legge  23  luglio  1991, n. 223, possono essere
ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione  delle  procedure
previste  dall'articolo  2,  comma  2,  dello stesso decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio  1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei
mesi.
  2. Allo scopo  di  assicurare  fino  alla  cessione  delle  aziende
interessate   i   livelli   produttivi,  anche  minimi,  mediante  il
mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal  ricorso
agli  interventi  ordinari  e  straordinari  della Cassa integrazione
guadagni, ovvero da messa in mobilita' previsti dalla  legge  n.  223
del  1991,  devono  intendersi a carico della gestione liquidatoria i
relativi costi retributivi. A tal  fine  il  commissario  liquidatore
potra'  utilizzare  le disponibilita' di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo  periodo,  del  decreto-legge  19  dicembre  1992,   n.   487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.