stai visualizzando l'atto

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 ottobre 1994, n. 585

Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

note: Entrata in vigore della legge: 5-11-1994
Testo in vigore dal: 5-11-1994
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  l'art.  1  della  legge  3 agosto 1949, n. 536, l'art. 3 del
decreto  legislativo  luogotenenziale  22  febbraio  1946,  n.   170,
l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Esaminata  la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data
12 giugno 1993 concernente i  criteri  per  la  determinazione  degli
onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai
procuratori  per  le  prestazioni  giudiziali,  in  materia  civile e
penale, e stragiudiziali;
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  interministeriale
prezzi  in  data  29  dicembre 1993, ai sensi dell'art. 14, comma 20,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994;
  Rilevato  che, secondo le indicazioni del C.I.P. e del Consiglio di
Stato, l'impatto della manovra sull'inflazione deve essere  perequato
nel tempo e cio' mediante una graduazione che preveda il regime pieno
decorsi sei mesi dall'approvazione delle nuove tariffe;
  Considerato  tuttavia  che  l'avvenuto decorso del termine previsto
per  l'approvazione  della  tariffa   (1   giugno   1994),   comporti
necessariamente  uno  spostamento  di  entrambe  le date ritenute dal
Consiglio di Stato idonee a realizzare  l'anzidetta  graduazione,  in
modo  da  far  decorrere  l'aumento  del  50% delle voci incise dal 1
ottobre 1994 (data dell'ormai prossima approvazione),  e  l'ulteriore
50%, dal 1 aprile 1995 in conformita' alle osservazioni formulate dal
Consiglio di Stato nel parere del 28 aprile 1994;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 4135 del 16 giugno 1994);
  Vista la delibera 29 settembre  1994  con  la  quale  il  Consiglio
nazionale forense ha aderito alle osservazioni del Consiglio di Stato
ed al rilievo della Corte dei conti;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvata  la  deliberazione  in  data  12  giugno  1993  e
successiva integrazione del Consiglio nazionale forense, allegata  al
presente  decreto,  che  stabilisce  i  criteri per la determinazione
degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati
ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile  e
penale, e stragiudiziali.
                                    N O T E
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari
          di  avvocato  e  degli  onorari  e diritti di procuratore),
          modificato  implicitamente  dall'art.  1  della  legge   n.
          536/1949 e dalla legge n.  1051/1957, cosi' recita:
             "Art.  57.  -  1.  I criteri per la determinazione degli
          onorari e delle  indennita'  dovute  agli  avvocati  ed  ai
          procuratori   in   materia  penale  e  stragiudiziale  sono
          stabiliti ogni  biennio  con  deliberazione  del  Consiglio
          nazionale  forense  per  quanto  concerne la determinazione
          degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema
          di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto
          concerne la determinazione degli  onorari,  dei  diritti  e
          delle  indennita'  spettanti agli avvocati e ai procuratori
          per prestazioni giudiziali in materia civile.
             Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i  criteri
          di  cui  al  comma  precedente  devono essere approvate dal
          Ministro per la grazia e giustizia".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il comma 20  dell'art.  14  della  legge  n.  887/1984
          (Legge  finanziaria  1985)  prevede,  fra  l'altro,  che il
          Ministro di grazia e  giustizia  approvi  le  modificazioni
          delle  tariffe  proposte dagli ordini professionali, previo
          parere del Comitato interministeriale dei prezzi.