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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994, n. 575

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-4-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1995)
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vigente al 07/05/2024
Testo in vigore dal: 11-4-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in  particolare  l'art.
2, commi 7, 8 e 9; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro dei trasporti e della navigazione; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Oggetto del regolamento 
  1. Il presente regolamento disciplina i  procedimenti  di  rilascio
della patente di guida ed i procedimenti ad esso  connessi,  regolati
dagli articoli 116 e seguenti del codice della strada, emanato con il
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  modificato  con  il
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in  materia  di
          procedimento  amministrativo  di  diritto  di  accesso   ai
          documenti  amministrativi"   (pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 192 del 1 agosto 1990). 
            - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della  legge  n.  537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica)   sono   i
          seguenti: 
            "7. Entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad essi connessi.  La  connessione  si  ha  quando  diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari  per  l'esercizio  di  un'attivita'   privata   o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,  il  parere  delle   Commissioni   permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
            8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti
          indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di
          entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo  comma
          7. 
            9. I regolamenti di cui  al  comma  7  si  conformano  ai
          seguenti criteri e principi: 
            a) semplificazione dei  procedimenti  amministrativi,  in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero delle amministrazioni intervenienti,  la  previsione
          di atti di concerto e di intesa; 
            b) riduzione dei termini attualmente  prescritti  per  la
          conclusione del procedimento; 
            c) regolazione uniforme  dei  procedimenti  dello  stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero    presso    diversi    uffici    della     medesima
          amministrazione, e  uniformazione  dei  relativi  tempi  di
          conclusione; 
            d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e
          accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
            e) semplificazione e  accelerazione  delle  procedure  di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle fasi  procedimentali  di  integrazione  dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'art. 51, comma 2, del decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni; 
            f) unificazione a livello regionale,  oppure  provinciale
          su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per  il
          rilascio delle autorizzazioni previste  dalla  legislazione
          vigente   nelle   materie    dell'inquinamento    acustico,
          dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; 
            g)  snellimento  per  le  piccole  imprese  operanti  nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi previsti dalla vigente legislazione  per  la
          tutela ambientale; 
            h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure
          di verifica e controllo". 
            - Il D.Lgs. n. 285/1992, come modificato  dal  D.Lgs.  n.
          360/1993, reca  "Nuovo  codice  della  strada"  (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992). 
 
            Note all'art. 1: 
            - Per il D.Lgs. n. 285/1992, come modificato  dal  D.Lgs.
          n. 360/1993, si vedano le precedenti note alle premesse. 
            - Per il testo degli articoli 116 e seguenti  del  D.Lgs.
          n. 285/1992, si vedano le note all'art. 2.