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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 1 luglio 1994, n. 519

Regolamento concernente l'impiego di acido tannico nella produzione della birra.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/9/1994
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vigente al 03/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-9-1994
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni,
concernente  la  disciplina igienica della produzione e del commercio
della birra;
  Visto l'art. 4, ultimo comma, della citata legge n. 1354 del  1962,
che  pone  l'obbligo  di impiegare per la chiarificazione della birra
soltanto mezzi meccanici o  sostanze  innocue  autorizzate  ai  sensi
della lettera e) dello stesso articolo;
  Vista  la  lettera  e)  dell'art.  4  sopra citato, con la quale e'
conferita al Ministro della sanita' la facolta' di autorizzare  nella
preparazione  della  birra l'impiego di ogni altra eventuale sostanza
non  prevista  dalla  legge,  sentiti  i  Ministeri  per  le  risorse
agricole,  alimentari  e  forestali,  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza, ed il Consiglio superiore di sanita';
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto giustificato da motivi  tecnologici  l'impiego  dell'acido
tannico  nel  processo di fabbricazione della birra quale coadiuvante
di chiarificazione e di stabilizzazione;
  Visto il parere  favorevole  espresso  dall'Istituto  superiore  di
sanita' sia sotto il profilo tecnologico che igienico-sanitario;
  Visto  il  parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella
seduta del 25 novembre 1991;
  Visti i pareri favorevoli espressi dal  Ministero  per  le  risorse
agricole,  alimentari e forestali e dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Visto il parere favorevole espresso  dal  Ministero  delle  finanze
subordinatamente al rispetto di particolari prescrizioni di impiego;
  Visti  la  comunicazione  alla  Commissione delle Comunita' europee
effettuata in data 13  giugno  1992  ai  sensi  della  direttiva  del
Consiglio  83/189/CEE  del  29  marzo  1983 ed il parere dalla stessa
espresso in data 29 gennaio 1993;
  Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai
sensi degli articoli 11 e 12 della legge  28  luglio  1993,  n.  300,
anche  all'acido  tannico  originario  dai  Paesi Efta che sono parti
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
effettuata in data 10 giugno 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Nel  processo  di  fabbricazione  della  birra  e'  consentito
impiegare l'acido tannico quale coadiuvante di chiarificazione  e  di
stabilizzazione.
  2.  Con  il  termine  "acido  tannico"  si intendono i gallotannini
idrolizzabili ottenuti  per  estrazione  da  alcune  specie  vegetali
appartenenti  alle specie Quercus e Sumac e costituiti essenzialmente
da esteri poligalloici di glucosio.
  3.  Il  prodotto  commercializzato  per  l'impiego come coadiuvante
tecnologico nella produzione della birra deve possedere  i  requisiti
riportati in allegato.
  4.  La  dose  massima  di  impiego deve essere tale da non lasciare
residui nel prodotto finito.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  L'art.  4  della  legge  16  agosto  1962,  n.   1354
          (Disciplina igienica della produzione e del commercio della
          birra), cosi' recita:
             "Art. 4. - E' vietato nella preparazione della birra:
               a)  impiegare  sostanze amidacee o aggiungere ai mosti
          di birra zuccheri o succhi di  frutta,  salvo  il  disposto
          dell'art. 1;
               b)  colorare  la  birra con sostanze diverse da quelle
          provenienti dal malto d'orzo torrefatto;
               c)  aggiungere  alla  birra  additivi   salvo   quelli
          autorizzati  dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art.
          5, primo comma, lettera g), e dell'art. 22 della  legge  30
          aprile 1962, n. 283;
               d)  aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella
          sua preparazione alcool, sostanze  schiumogene  o  sostanze
          amare diverse dal luppolo;
               e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso
          non  sia stato specificamente autorizzato dal Ministero per
          la sanita', sentiti i Ministeri  dell'agricoltura  e  delle
          foreste,  dell'industria  e  del commercio e delle finanze,
          ciascuno per  la  parte  di  rispettiva  competenza,  e  il
          Consiglio superiore di sanita'.
             Per  la  chiarificazione  della birra debbono impiegarsi
          soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate  ai
          sensi della lettera e) del presente articolo".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Si  trascrive  il  testo  degli  articoli  11  e   12
          dell'accordo  sullo  spazio economico europeo, ratificato e
          reso esecutivo in Italia con la legge 28  luglio  1993,  n.
          300:
             "Art.  11.  -  Sono  vietate  fra le Parti contraenti le
          restrizioni    quantitative    all'importazione,    nonche'
          qualsiasi misura di effetto equivalente".
             "Art.  12.  -  Sono  vietate  fra le Parti contraenti le
          restrizioni    quantitative    all'esportazione,    nonche'
          qualsiasi misura di effetto equivalente".