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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 1 luglio 1994, n. 519

Regolamento concernente l'impiego di acido tannico nella produzione della birra.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/9/1994
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vigente al 20/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-9-1994

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e del commercio della birra;
Visto l'art. 4, ultimo comma, della citata legge n. 1354 del 1962, che pone l'obbligo di impiegare per la chiarificazione della birra soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera e) dello stesso articolo;
Vista la lettera e) dell'art. 4 sopra citato, con la quale è conferita al Ministro della sanità la facoltà di autorizzare nella preparazione della birra l'impiego di ogni altra eventuale sostanza non prevista dalla legge, sentiti i Ministeri per le risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, ed il Consiglio superiore di sanità;
Ritenuto giustificato da motivi tecnologici l'impiego dell'acido tannico nel processo di fabbricazione della birra quale coadiuvante di chiarificazione e di stabilizzazione;
Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto superiore di sanità sia sotto il profilo tecnologico che igienico-sanitario;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 novembre 1991;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle finanze subordinatamente al rispetto di particolari prescrizioni di impiego;
Visti la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee effettuata in data 13 giugno 1992 ai sensi della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 29 marzo 1983 ed il parere dalla stessa espresso in data 29 gennaio 1993;
Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche all'acido tannico originario dai Paesi Efta che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 10 giugno 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Nel processo di fabbricazione della birra è consentito impiegare l'acido tannico quale coadiuvante di chiarificazione e di stabilizzazione.
2. Con il termine "acido tannico" si intendono i gallotannini idrolizzabili ottenuti per estrazione da alcune specie vegetali appartenenti alle specie Quercus e Sumac e costituiti essenzialmente da esteri poligalloici di glucosio.
3. Il prodotto commercializzato per l'impiego come coadiuvante tecnologico nella produzione della birra deve possedere i requisiti riportati in allegato.
4. La dose massima di impiego deve essere tale da non lasciare residui nel prodotto finito.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), così recita:
"Art. 4. - È vietato nella preparazione della birra:
a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'art. 1;
b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto;
c) aggiungere alla birra additivi salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera g), e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo;
e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificamente autorizzato dal Ministero per la sanità, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanità.
Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera e) del presente articolo".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si trascrive il testo degli articoli 11 e 12 dell'accordo sullo spazio economico europeo, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 28 luglio 1993, n. 300:
"Art. 11. - Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente".
"Art. 12. - Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente".