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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1994, n. 512

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/8/1994.
Decreto-Legge convertito dalla L. 17 ottobre 1994, n. 590 (in G.U. 26/10/1994, n.251).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1995)
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Testo in vigore dal: 3-8-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste  le   risoluzioni   approvate   rispettivamente   dalla   XII
commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del
16 giugno 1994 e dalla  12a  commissione  sanita'  del  Senato  della
Repubblica nella seduta del 22 giugno 1994, in materia di 
riorganizzazione delle unita' sanitarie locali; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   definire
tempestivamente la nuova disciplina sul  riordinamento  delle  unita'
sanitarie locali, nonche' di procedere alla revisione dei criteri di 
selezione dei direttori generali delle nuove aziende sanitarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 26 agosto 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro di grazia e 
giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo  3  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, sono abrogati. Le regioni e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  previo  avviso  da  pubblicarsi  almeno  trenta
giorni prima nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
nominano i direttori generali delle unita' sanitarie locali  e  delle
aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato  domanda.  La
domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi
in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi
al vero e' punito con la  reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni.  I
candidati devono essere in possesso di un  diploma  di  laurea  e  di
specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni  da
svolgere  ed   attestanti   qualificata   formazione   ed   attivita'
professionale  di  direzione  tecnica  o  amministrativa  in  enti  o
strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale  acquisita
per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il
31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non provveda
nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina  dei
direttori generali e' effettuata, previa  diffida,  con  le  medesime
modalita' dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  della
sanita', ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. ((2)) 
  2. La nomine effettuate in difformita' rispetto  alle  disposizioni
di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  sono  nulle.  Le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  revocano  la
nomina non appena diviene noto che il nominato si trova nelle 
condizioni di cui ai citati commi 9 e 11. ((2)) 
  3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori generali  delle
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono riattivate con nuovi 
avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 1. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione  del  presente  decreto,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   definiscono   la   disciplina
sull'organizzazione e sul funzionamento delle unita' sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  e,
con la contestuale cessazione  delle  funzioni  degli  amministratori
straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli
amministratori    straordinari,    i     commissari     straordinari.
Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari  si  provvede
alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione,  ove
mancanti. Ove la regione o  la  provinca  autonoma  non  adempia  nei
termini alla disposizioni di cui  al  presente  comma,  vi  provvede,
previa diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
della sanita'. ((2)) 
  5. Restano valide ed efficaci  le  nomine  dei  direttori  generali
delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere  deliberate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano fino 
al 24 giugno 1994. ((2)) 
  6. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti  secondo
i criteri e i principi recati dalla normativa vigente  e  dispongono,
con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la 
risoluzione del relativo contratto. ((2)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (2)
 La  Corte  Costituzionale, con sentenza 13-25  luglio  1995, n.  373,
(in G.U.  1a s.s.  2/8/1995,   n.  32)  ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1, commi  1,  2, 4,  5  e  6,  del  decreto-
legge 27 agosto  1994, n. 512 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di 
organizzazione delle unita' sanitarie  locali), convertito nella legge
17 ottobre 1994, n. 590, nella parte in cui si applica alla Provincia 
autonoma di Bolzano."