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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 506

Trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia.

note: Entrata in vigore del decreto: 03-09-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1997)
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Testo in vigore dal: 3-9-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione 16 aprile 1994;
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 giugno 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Istituzione
  1. E' istituito l'Istituto nazionale per la  fisica  della  materia
(INFM),  ente  nazionale  di  ricerca  a carattere non strumentale ai
sensi dell'art. 8, comma 1,  della  legge  9  maggio  1989,  n.  168.
L'Istituto  e' dotato di personalita' giuridica ed e' sottoposto alla
vigilanza del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
e tecnologica.
  2.  L'INFM  ha  autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile;  puo'  darsi  ordinamenti  autonomi,  nel  rispetto  delle
proprie  finalita'  istituzionali,  con  propri  regolamenti, secondo
quanto previsto dai commi 4 e 5 del  medesimo  art.  8  della  citata
legge n. 168 del 1989.
  3. L'INFM subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo, alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  al  Consorzio
interuniversitario nazionale per la fisica della materia,  costituito
il 15 aprile 1986, con sede in Genova, e riconosciuto con decreto del
Presidente  della  Repubblica 9 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1987, che e' soppresso  alla  predetta
data.  Le  strutture  del  Consorzio  costituiscono, in sede di prima
applicazione della presente legge, le strutture dell'INFM.
  4. Sono trasferiti all'INFM i beni mobili e immobili, le strutture,
le attrezzature scientifiche e strumentali del Consorzio.
  5. L'INFM e' sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi
dell'art.  2  della  legge  21  marzo  1958,  n.  259,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed  e'  inserito  nella  tabella  A
allegata  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.   720,   e   successive
modificazioni ed integrazioni.
  6.  All'Istituto  si  applicano  le  norme di cui all'art. 25 della
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 8 della legge n.  168/1989,  e'  il
          seguente:
             "Art.  8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il CNR,
          l'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare   (INFN),   gli
          osservatori  astronomici,  astrofisici e vesuviano, nonche'
          gli enti e istituzioni pubbliche  nazionali  di  ricerca  a
          carattere  non  strumentale  hanno  autonomia  scientifica,
          organizzativa, finanziaria e contabile ai  sensi  dell'art.
          33  della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel
          rispetto delle loro  finalita'  istituzionali,  con  propri
          regolamenti.
            2.  Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui
          al comma 1 sono  individuati  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica.  Il  decreto  viene  adottato sentite le
          competenti commissioni della  Camera  dei  deputati  e  del
          Senato  della  Repubblica,  dal  Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro,  il  quale  avra'  preventivamente
          acquisito  il  parere  del  CNST,  parere che dovra' esesre
          espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni  dalla
          richiesta.  In  prima  applicazione,  il decreto e' emanato
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
             3. Gli enti di cui al presente articolo:
               a)  svolgono  attivita'  di  ricerca  scientifica  nel
          rispetto  dell'autonomia   di   ricerca   delle   strutture
          scientifiche  e  della liberta' di ricerca dei ricercatori,
          singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni
          istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
               b)  gestiscono  programmi  di  ricerca  di   interesse
          nazionale,  attuati  anche in collaborazione con altri enti
          pubblici e privati, e  partecipano  alla  elaborazione,  al
          coordinamento  ed  alla  esecuzione di programmi di ricerca
          comunitari ed internazionali;
               c) provvedono all'istituzione, alla  organizzazione  e
          al  funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio,
          anche   per   quanto   concerne    i    connessi    aspetti
          amministrativi, finanziari e di gestione;
               d)  esercitano  la  propria  autonomia  finanziaria  e
          contabile ai sensi del comma 5.
             4. I regolamenti di cui al comma 1 sono  deliberati  nel
          rispetto  dei  limiti  e  delle  procedure  stabiliti dalla
          apposita legge di attuazione dei principi di  autonomia  di
          cui  al  presente articolo e sono trasmessi al Ministro che
          esercita  i  controlli  di  legittimita'  e  di  merito.  I
          controlli  di  legittimita' e di merito si esercitano nelle
          forme di cui all'art. 6, commi 9  e  10;  il  controllo  di
          merito  e'  esercitato nella forma della richiesta motivata
          di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni  dalla
          loro   comunicazione,   decorso   il   quale  si  intendono
          approvati.  I  regolamenti  sono  emanati  dagli   enti   e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             5.  Agli  enti di cui al presente articolo si estendono,
          in quanto compatibili  con  i  rispettivi  ordinamenti,  le
          norme  in  materia  di autonomia finanziaria e contabile di
          cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il  regolamento
          di  amministrazione,  finanza  e  contabilita'  di ciascuno
          degli enti di  ricerca  e'  emanato  secondo  le  procedure
          previste  dalle  rispettive  normative  ed e' sottoposto al
          controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4".
             -  Il  testo   dell'avviso   di   riconoscimento   della
          personalita' giuridica del Consorzio (avvenuto con D.P.R. 9
          marzo 1987), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del
          9 ottobre 1987, e' il seguente:
             "Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 marzo
          1987, registrato alla Corte dei conti il  20  luglio  1987,
          atti  di  Governo,  registro  n.  44,  foglio n. 160, sulla
          proposta del Ministro della pubblica istruzione,  e'  stata
          riconosciuta  la  personalita'  giuridica  ed  approvato lo
          statuto del 'Consorzio interuniversitario nazionale per  la
          fisica della materia', in Genova".
             -  Il  testo  dell'art. 2 della legge n. 259/1958, e' il
          seguente:
             "Art.  2.  Devono   essere   considerate   contribuzioni
          ordinarie:
               a)  i contributi che, con qualsiasi denominazione, una
          pubblica  amministrazione  o  un'azienda  autonoma  statale
          abbia   assunto   a   proprio   carico,  con  carattere  di
          periodicita', per la gestione finanziaria di un ente, o che
          da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;
               b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di
          continuita' gli enti siano autorizzati  ad  imporre  o  che
          siano comunque ad essi devoluti.
             -  La  tabella  A allegata alla legge n. 720/1984, e' la
          seguente:
                                                    "TABELLA A (10/a)
          Province.
             Comuni,  con  esclusione  di  quelli   con   popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti.
             Consorzi  e associazioni tra regioni, province e comuni,
          con  popolazione  complessiva  non   inferiore   a   10.000
          abitanti.
             Comunita'  montane,  con popolazione complessiva montana
          non inferiore a 10.000 abitanti.
             Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.
             Enti parchi nazionali.
             Cassa integrativa personale telefonico statale.
             Consorzio del porto di Bari.
             Ente per lo sviluppo l'irrigazione e  la  trasformazione
          fondiaria in Puglia e Lucania.
             Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione
          di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
             Gestioni governative ferroviarie.
             Istituto   di  studi  per  la  programmazione  economica
          (ISPE).
             Istituto nazionale per il commercio estero.
             Croce rossa italiana.
             Camere    di   commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura.
             Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti  pubblici
          per l'edilizia residenziale.
             Istituto  nazionale  per  lo  studio  della  congiuntura
          (ISCO).
             Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la   borsa
          (CONSOB).
             Azienda  autonoma  di assistenza al volo per il traffico
          aereo generale.
             Istituto  di  vigilanza  sulle   assicurazioni   private
          (ISVAP).
             Istituto centrale di statistica (ISTAT).
             Aziende      regionalizzate,      provincializzate     e
          municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni,  province
          e comuni per l'erogazione di servizi pubblici.
             Istituto nazionale di fisica nucleare.
             Consiglio nazionale delle ricerche.
             Comitato  nazionale  per  le  ricerche e per lo sviluppo
          dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA).
             Aereo club d'Italia.
             Club alpino italiano.
             Registro aeronautico italiano.
             Universita'    statali,    istituti    di     istruzione
          universitaria,   istituti   per   il  diritto  allo  studio
          universitario e istituti per lo studio universitario.
             Enti  autonomi  lirici  ed  istituzioni   concertistiche
          assimilate.
             Ente nazionale corse al trotto.
             Ente nazionale italiano turismo.
             Ente nazionale sementi elette.
             Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
             Ente nazionale per il cavallo italiano.
             Istituto  elettrotecnico  nazionale "Galileo Ferraris" -
          Torino.
             Istituto   nazionale   di   studi   ed   esperienze   di
          architettura navale (Vasca navale).
             Istituto nazionale della nutrizione.
             Istituto nazionale economia agraria.
             Istituto nazionale di geofisica.
             Istituto nazionale di ottica.
             Jockey club d'Italia.
             Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
             Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
             Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli.
             Societa' degli Steeple-chases d'Italia.
             Enti regionali di sviluppo agricolo.
             Istituti zooprofilattici sperimentali.
             Istituti sperimentali agrari.
             Stazioni sperimentali per l'industria.
 
             Enti provinciali per il turismo.
             Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
             Aziende di promozione turistica.
             Automobile  club d'Italia e Automobile clubs provinciali
          e locali.
             Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
             Ente acquedotti siciliani.
             Ente autonomo acquedotto pugliese.
             Ente autonomo del Flumendosa.
             Ente  autonomo  per  la  bonifica,  l'irrigazione  e  la
          valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia,
          Siena e Terni.
             Ente ospedaliero "Policlinico San Matteo" - Pavia.
             Istituto  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico
          "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte.
             Istituto  centrale  per   la   ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata alla pesca marittima.
             Istituto di biologia della selvaggina.
             Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
             Istituto "Giannina Gaslini" - Genova.
             Istituto  nazionale per lo studio e la cura dei tumori -
          Milano.
             Istituto scientifico per lo studio e la cura dei  tumori
          - Genova.
             Istituto   nazionale   di  riposo  e  cura  per  anziani
          "Vittorio Emanuele II" - Ancona.
             Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano.
             Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.
             Istituto per lo sviluppo della formazione  professionale
          dei lavoratori.
             Ospedale maggiore - Milano.
             Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
             Istituti   regionali   di   ricerca,  sperimentazione  e
          aggiornamento educativo (IRRSAE).
             Centro europeo dell'educazione (CEDE).
             Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
             Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
             Ente zona industriale di Trieste.
             Istituto agronomico per l'Oltremare.
             Istituto nazionale per le conserve alimentari.
             Istituto nazionale di alta matematica.
             Ente siciliano di elettricita'.
             Consorzio dell'Adda.
             Consorzio del Ticino.
             Consorzio dell'Oglio.
             Consorzio idrovia Padova-Venezia.
             Ospedale per l'infanzia e "Pie fondazioni Burlo Garofalo
          e Alessandro ed Aglaia De Manussi" - Trieste.
             Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
             Federazioni sportive nazionali.
             Ospdale oncologico - Bari.
             Consorzio  obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo
          sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
          della provincia di Trieste.
             Lega navale italiana.
             Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
             Centro sperimentale di cinematografia.
             Ente teatrale italiano.
             Ente  autonomo  "Esposizione  triennale   internazionale
          delle    arti   decorative   ed   industriali   moderne   e
          dell'architettura moderna" di Milano.
             Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
             Ente autonomo "La Biennale di Venezia".
             Ente per  il  Museo  nazionale  della  scienza  e  della
          tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano.
             Accademia nazionale dei Lincei.
             Istituto italiano di medicina sociale.
             Istituto nazionale del dramma antico.
             Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
             Istituto italo-africano.
             Comitato per l'intervento nella SIR.
             Comitato di liquidazione EAGAT.
             Consorzi di bonifica.
             Agenzia spaziale italiana.
             Fondo    gestioni   istituti   contrattuali   lavoratori
          portuali".
             - Il testo dell'art. 25 della legge n. 468/1978,  e'  il
          seguente:
             "Art.   25   (Normalizzazione   dei   conti  degli  enti
          pubblici). - Ai comuni, alle province e  relative  aziende,
          nonche'  a  tutti  gli enti pubblici non economici compresi
          nella tabella A allegata  alla  presente  legge,  a  quelli
          determinati   ai   sensi  dell'ultimo  comma  del  presente
          articolo, gli enti ospedalieri, sino  all'attuazione  delle
          apposite  norme contenute nella legge di riforma sanitaria,
          alle aziende autonome dello Stato, agli  enti  portuali  ed
          all'ENEL,  e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in
          vigore della presente legge, di adeguare il  sistema  della
          contabilita'  ed  i  relativi  bilanci  a quello annuale di
          competenza e  di  cassa  dello  Stato.    provvedendo  alla
          esposizione  della  spesa  sulla base della classificazione
          economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata,  gli
          introiti  in  relazione  alla  provenienza degli stessi, al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
             La  predetta  tabella  A  potra'  essere  modificata con
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e
          della programmazione economica.
             Per  l'ENEL  e le aziende di servizi che dipendono dagli
          enti territoriali, l'obbligo  di  cui  al  primo  comma  si
          riferisce  solo  alle  previsioni e ai consuntivi di cassa,
          restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano
          la tenuta della contabilita'.
             Gli  enti  territoriali  presentano  in allegato ai loro
          bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che  da
          loro  dipendono,  secondo  uno  schema  tipo  definito  dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
             Ai fini della formulazione dei conti  pluriennali  della
          finanza  pubblica,  e'  fatto  obbligo  agli enti di cui al
          presente  articolo  di  fornire  al  Ministro  del   tesoro
          informazioni  su  prevedibili  flussi delle entrate e delle
          spese per gli anni considerati  nel  bilancio  pluriennale,
          ove   questi  non  risultino  gia'  dai  conti  pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
             Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          dei   Ministri   del   tesoro   e   del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con  proprio  decreto,  individua
          gli  organismi  e  gli  enti  anche di natura economica che
          gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
          la finanza pubblica, con eccezione degli enti  di  gestione
          delle   partecipazioni   statali   e  degli  enti  autonomi
          fieristici, ai  quali  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente  articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui
          al primo comma si riferisce  solo  alle  previsioni  ed  ai
          consuntivi in termini di cassa".