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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1994, n. 495

Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-8-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/2011)
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Testo in vigore dal: 26-8-1994
                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
   Visti  gli articoli 2, comma 2, e 4, comma 1, della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  che  demandano  ad  un   apposito   regolamento   la
determinazione  da  parte delle pubbliche amministrazioni del termine
entro cui  deve  concludersi  ciascun  tipo  di  procedimento  e  del
responsabile per ciascun tipo di procedimento;
   Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 1107 del 10 maggio 1994;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
   1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai  procedimenti
amministrativi che si concludono con  un  provvedimento  espresso  di
competenza  del  Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali. Il
regolamento  si  applica   sia   ai   procedimenti   che   conseguano
obbligatoriamente   ad  iniziativa  di  parte,  sia  ai  procedimenti
promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241.
   2.  I  procedimenti  di competenza dell'amministrazione per i beni
culturali  e  ambientali  devono  concludersi  con  un  provvedimento
espresso  nel  termine  stabilito,  per  ciascun  procedimento, nella
tabella a) allegata, che costituisce parte  integrante  del  presente
regolamento  e  che  contiene,  altresi', l'indicazione dell'organo o
ufficio competente e  della  fonte  normativa.  In  caso  di  mancata
inclusione  del  procedimento  nelle  allegate  tabelle, lo stesso si
concludera'  nel  termine  previsto  da  altra  fonte  legislativa  o
regolamentare  o,  in  mancanza,  nel termine di trenta giorni di cui
all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   3. Nella tabella b allegata al presente regolamento sono  indicati
i  termini  entro  cui  l'amministrazione  per  i  beni  culturali  e
ambientali  espleta  la  prescritta  attivita'  endoprocedimentale  e
manifesta  il  proprio intento, comunque denominato, nei procedimenti
di competenza di altre amministrazioni.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n.    241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi):
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quando  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento
          procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi-
          nale.
             2.  Le  disposizioni  adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".
          Note alle premesse:
             -  Per  il  testo  degli  articoli  2 e 4 della legge n.
          241/1990 si vede in nota al titolo.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri  prima  della  loro  emanazione. Ai sensi del
          comma 4 dello stesso articolo, gli  anzidetti  regolamenti,
          che  devono  recare  la denominazione di "regolamento" sono
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si  rimanda  alla
          nota al titolo.