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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 484

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/2/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1994)
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  • GENERALITÀ
    Capo I
    OGGETTO E DEFINIZIONI
  • 1
  • 2
  • GENERALITÀ
    Capo II
    NORME DI RINVIO
  • 3
  • PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA
    Capo I
    CONFERIMENTO DEI PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA
    Capo II
    PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO
    DEI PERMESSI DI RICERCA
  • 11
  • CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
    Capo I
    CONFERIMENTO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
    Capo II
    PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO
    DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
  • 18
  • DISPOSIZIONI FINALI
    Capo I
    ABROGAZIONE DI NORME
  • 19
  • 20
Testo in vigore dal: 4-2-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 
2, commi 7, 8 e 9; 
  Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6; 
  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9; 
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; 
  Considerato che i termini per l'emissione del parere delle 
competenti commissioni parlamentari del  Senato  della  Repubblica  e
della Camera dei  deputati  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 9  aprile
1994 e 6 marzo 1994; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza 
generale del 24 marzo 1994; 
  Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato 
in relazione all'art.  3,  comma  1,  in  quanto  la  previsione  ivi
contenuta rientra nell'ambito della delega; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 12 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Oggetto del regolamento 
  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di 
conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e  di  concessione
di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in  terraferma  e
in mare. 
    

          AVVERTENZA:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazionie   dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca  "Nuove  norme  in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             I  commi  7,  8  e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica)   sono   i
          seguenti:
             Art.   2.   -   (Semplificazione   e  accelerazione  dei
          procedimenti amministrativi).
             "(Omissis).
             7. Entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente legge, con regolamenti governativi,
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o  leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti
          ad essi connessi.  La  connessione  si  ha  quando  diversi
          procedimenti  siano  tra  loro  condizionati  o siano tutti
          necessari  per  l'esercizio  di  un'attivita'   privata   o
          pubblica.  Gli  schemi  di  regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su  di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione,  il  parere  delle   Commissioni   permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati  anche  in  mancanza  di detto parere ed entrano in
          vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.   Le   norme,   anche   di   legge,  regolatrici  dei
          procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con  effetto
          dalla  data  di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
          medesimo comma 7.
             9. I regolamenti di cui al  comma  7  si  conformano  ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo  da  ridurre  il  numero delle fasi procedimentali, il
          numero delle amministrazioni intervenienti,  la  previsione
          di atti di concerto e di intesa;
                b)  riduzione  dei termini attualmente prescritti per
          la conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero     presso    diversi    uffici    della    medesima
          amministrazione, e  uniformazione  dei  relativi  tempi  di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successivi modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)snellimento  per  le  piccole  imprese  operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             -  La legge 11 gennaio 1957, n. 6, reca norme in materia
          di "Ricerca e  coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi"  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29
          gennaio 1957).
             - La legge 21 luglio 1967, n. 613, reca norme in materia
          di "Ricerca e  coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi   nel   mare   territoriale   e  nella  piattaforma
          continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n.
          6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e
          gassosi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del  3
          agosto 1967).
             -  La  legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  reca "Norme per
          l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale:  aspetti
          istituzionali,  centrali  idroelettriche  ed  elettrodotti,
          idrocarburi  e  geotermia,  autoproduzione  e  disposizioni
          fiscali"  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16
          gennaio 1991).