stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 479

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/8/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
nascondi
Testo in vigore dal: 16-8-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 aprile 1994; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 giugno 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                 Disposizioni di carattere generale 
  1. Il presente decreto  legislativo  determina  principi  comuni  e
generali per la gestione  delle  forme  di  previdenza  e  assistenza
obbligatorie le  cui  funzioni  sono  esercitate  dai  seguenti  enti
pubblici: 
    a)  l'Istituto  nazionale  di   previdenza   per   i   dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), istituito ai sensi  dell'art.
4 del presente  decreto,  per  quanto  attiene  alla  previdenza  dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche; 
    b) l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  per
quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del  settore
privato e dei lavoratori autonomi; 
    c) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro e le malattie professionali (INAIL),  per  quanto  attiene
alla materia infortunistica; 
    d) l'Istituto di previdenza per il  settore  marittimo  (IPSEMA),
ente istituito dall'art. 2  del  presente  decreto  legislativo,  per
quanto attiene all'assicurazione per gli infortuni sul  lavoro  e  le
malattie della gente di mare. 
  2. Con decreti del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi  ai  sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  disciplinati,
entro il termine di novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, e per quanto non  espressamente  ivi  previsto,
l'organizzazione e il funzionamento degli enti di  cui  al  comma  1,
secondo i criteri stabiliti nell'art. 3. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge 
              alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                   - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al 
                  Governo dell'esercizio della funzione legislativa e 
                     stabilisce che essa non puo' avvenire se non con 
            determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto 
          per tempo limitato e per soggetti definiti. 
                       - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, 
               conferisce al Presidente della Repubblica il potere di 
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi vaolre di 
          legge e i regolamenti. 
              - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, 
          n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede 
              che: "Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi 
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o 
           piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere 
          enti pubblici di previdenza e assistenza". 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri),   come
          modificato dall'art. 74 del D.Lgs.  3 febbraio 1993, n. 29,
          e' il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronuziarsi  entro  novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dell'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quanto  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte delle legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".