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LEGGE 15 luglio 1994, n. 445

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso.

note: Entrata in vigore della legge: 17-7-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 17-7-1994
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  16  maggio  1994,  n. 295, recante ulteriore
differimento del termine  previsto  per  l'adozione  dei  regolamenti
concernenti  le  categorie  di documenti da sottrarre all'accesso, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 17 gennaio 1994, n. 35, e 17 marzo 1994, n. 181.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 15 luglio 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  URBANI, Ministro  per  la  funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  16  maggio  1994,  n. 295, recante ulteriore
differimento del termine  previsto  per  l'adozione  dei  regolamenti
concernenti  le  categorie  di documenti da sottrarre all'accesso, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 17 gennaio 1994, n. 35, e 17 marzo 1994, n. 181.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 15 luglio 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  URBANI, Ministro  per  la  funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI