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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 441

Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-7-1994
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Testo in vigore dal: 29-7-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
268;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Aquisito il parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 24 febbraio 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 1994;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Compiti ed attribuzioni
  1. Le attivita' dell'I.S.P.E.S.L. di cui all'art. 1, comma  4,  del
decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  268,  sono  integrate  e
coordinate con le competenze attribuite all'Istituto dall'art. 3  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  luglio 1980, n. 619,
dall'art. 2 della legge 12 agosto  1982,  n.  597,  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  maggio  1988,  n. 175, dal decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277,  e  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. In particolare:
    a)  relativamente  all'art.  1,  comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n.  268,  l'attivita'  di  consulenza  e'
effettuata attraverso:
    1)  la  definizione  di  criteri,  modalita'  e  procedure per la
valutazione dei rischi e dei danni per la salute ai fini  della  loro
eliminazione  in  base  al  progresso  tecnico e normativo in sede di
consulenza  nella  elaborazione  dei  piani  sanitari   nazionali   e
regionali;
    2)  lo  studio delle procedure organizzative e tecniche nel campo
dell'igiene del lavoro e della prevenzione degli  infortuni  e  delle
malattie professionali;
    3)  la consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e
ad organismi pubblici e privati, ai fini della valutazione dei rischi
e dei danni per la salute  e  della  loro  eliminazione  in  base  al
progresso tecnico;
    b)  relativamente  all'art.  1,  comma  4, lettera b), del citato
decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  268,  la  standardizzazione
tecnico-scientifica  delle  metodiche  e procedure di valutazione dei
rischi e' attuato con gli enti  normatori  nazionali  sulla  base  di
appositi protocolli di intesa, anche in collaborazione con l'Istituto
superiore
di sanita';
    c)  relativamente  all'art.  1,  comma  4, lettera c), del citato
decreto legislativo 30 giugno 1993, n, 268, per quanto  attiene  agli
ambienti di lavoro, gia' di competenza dell'Istituto, e agli ambienti
di  vita,  di nuova attribuzione, il compito dell'Istituto si esplica
in   via   prioritaria  nella  proposta  normativa  all'autorita'  di
vigilanza  e  nella  consulenza  per  indicare   le   misure   idonee
all'eliminazione  dei  fattori  di  rischio  e  al  risanamento degli
ambienti di vita e di lavoro, ivi compresa la definizione dei  valori
limite  di  esposizione  a livello nazionale e la partecipazione alla
formulazione di proposte normative a livello comunitario;
    d) relativamente all'art. 1, comma  4,  lettera  d),  del  citato
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'assistenza alle imprese
si  attua  attraverso l'indicazione di metodologie e procedure mirate
alla prevenzione degli  infortuni  derivanti  dall'uso  di  macchine,
attrezzature  ed  impianti  tecnologici  e  di processo, nonche' alla
prevenzione  medesima  nelle  condizioni  ambientali,  ivi   comprese
l'igiene  e  la  medicina  del  lavoro.  L'assistenza alle imprese si
esplica altresi' anche attraverso la formulazione e la  realizzazione
di  progetti  e la definizione di metodologie per l'informazione e la
formazione  del  personale,  nonche'  attraverso  la  definizione  di
fattori ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta
delle  attrezzature  e  nella  disposizione  di metodi di lavoro e di
produzione. Tutte le iniziative devono essere comunicate alle regioni
interessate;
    e) relativamente all'art. 1, comma  4,  lettera  e),  del  citato
decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  268,  l'Istituto esplica
attivita'   di   certificazione   previa   specifica   autorizzazione
ministeriale ed in conformita' delle procedure vigenti previste negli
atti di recepimento delle direttive comunitarie e svolge attivita' di
collaborazione per l'accreditamento di laboratori sulla base di norme
comunitarie;
    f)  nell'ambito  dei  compiti  di  cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e dell'art. 2 del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 18 agosto 1982, n. 597, l'Istituto attesta la conformita'
in  fase  di  costruzione  dei  prodotti  industriali o parti di essi
ovvero dei materiali ad essi destinati, nonche'  delle  procedure  di
fabbricazione,  alle  disposizioni  di  legge  o  di norme vigenti in
materia di omologazione;
    g)  nell'ambito  del  reciproco  riconoscimento  con  Paesi   non
aderenti alla Comunita' europea, a seguito di accordi di reciprocita'
stipulati  dall'I.S.P.E.S.L.,  l'Istituto  attesta la rispondenza dei
prodotti, degli apparecchi e dei dispositivi di cui alla  lettera  f)
agli  standards  oggetto  dell'accordo.  Gli accordi di reciprocita',
sottoscritti  dall'I.S.P.E.S.L.,  sono  approvati  con  decreto   dei
Ministri   degli  affari  esteri,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, della sanita'  e  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale;
    h)  su  richiesta  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenze per la vigilanza
sulla conformita' dei prodotti industriali finiti  alle  disposizioni
vigenti,  finalizzata  alla  verifica  della  loro  idonea e corretta
installazione,  nonche'  dell'utilizzazione  e  dell'esercizio.   Per
prodotto  industriale  finito  si  intende  l'impianto, la macchina o
l'attrezzatura  in  genere  costituita  da  componenti   o   prodotti
industriali semplici gia' certificati da organismi autorizzati ovvero
muniti  di  attestazione  di  conformita'  da  parte del fabbricante,
secondo  le  procedure imposte dalle direttive comunitarie. Ancora su
richiesta   del   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato   l'I.S.P.E.S.L.  effettua  consulenza  in  tema  di
pianificazione e omogeneizzazione delle procedure di  certificazione,
in armonia alle disposizioni di legge comunitaria e presta assistenza
sulla corretta applicazione delle stesse sul territorio nazionale;
    i) la certificazione, di cui all'art. 1, comma 4, lettera i), del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, nell'ambito delle aziende
ospedaliere  e  dei  presidi  sanitari, si effettua, a richiesta e in
conformita' alle direttive comunitarie, su  macchine  e  attrezzature
nuove  e  su  nuovi impianti ed e' finalizzata alla prevenzione degli
infortuni  ed  alla  sicurezza  del  lavoro.  Essa  consiste  in   un
accertamento   delle   caratteristiche  costruttive  delle  macchine,
attrezzature ed impianti per verificarne la rispondenza  alla  regola
d'arte  ed in un esame della loro corretta ubicazione nelle strutture
sanitarie.
  2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate:
    a) mediante le strutture dell'Istituto articolate secondo  quanto
previsto dal capo III del presente regolamento;
    b) mediante la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. a consorzi aventi
oggetto  e  finalita'  conformi  con i suoi compiti istituzionali. In
particolare  la  partecipazione  dell'I.S.P.E.S.L.  ai  consorzi   e'
consentita nei casi in cui non sia opportuno o possibile l'intervento
diretto  mediante  gli  strumenti  operativi  tipici  dell'Istituto e
quando si renda necessaria la collaborazione con soggetti pubblici  o
privati  mediante  la  costituzione  di una organizzazione comune; la
partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. e' in ogni caso limitata a  consorzi
che  non  hanno fini di lucro. La partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai
consorzi deve essere  autorizzata  in  via  preventiva  dal  comitato
amministrativo dell'Istituto su proposta del direttore dell'Istituto,
sentito  il  comitato  tecnico  scientifico.  La  precisazione  delle
finalita'   da   perseguire   attraverso    ciascun    consorzio    e
l'individuazione  dei  soggetti con i quali consociarsi e' effettuata
dall'I.S.P.E.S.L. sulla base di uno studio di  fattibilita',  tenendo
conto di un disciplinare e di uno statuto. Quanto sopra ai fini della
valutazione  della convenienza sotto il profilo tecnico scientifico e
giuridico-amministrativo della partecipazione  dell'I.S.P.E.S.L.  Gli
statuti  e  gli atti costitutivi del consorzio in nessun caso possono
far carico all'I.S.P.E.S.L.  di  assumere  personale  dipendente  dai
consorzi ai quali l'Istituto partecipa;
    c)  mediante  programmi di ricerca finalizzata. Tali programmi di
durata definita, in particolare,  riguardano  attivita'  di  ricerca,
informazione, documentazione, sviluppo e dimostrazione di prototipi e
dispositivi  relativi a prodotti, processi, protocolli e servizi, con
particolare riguardo alla  sicurezza,  l'igiene  e  la  medicina  del
lavoro negli ambienti di lavoro, trasferibili al sistema produttivo e
al  tessuto economico-sociale sulla base della programmazione annuale
stabilita dai piani  di  attivita'  dell'Istituto.  Ai  programmi  di
ricerca      finalizzata     possono     partecipare     dipartimenti
dell'I.S.P.E.S.L.,  regioni,  unita'  sanitarie  locali   e   presidi
multizonali,  universita',  enti  o consorzi di ricerca, enti locali,
altre amministrazioni dello Stato, imprese  e  consorzi  di  imprese.
L'I.S.P.E.S.L.  assicura adeguata pubblicita' ai programmi di ricerca
proposti per  favorire  la  massima  partecipazione  della  comunita'
scientifica  e  delle  categorie  produttive.  L'Istituto,  in quanto
centro  nazionale  di   informazione,   documentazione,   ricerca   e
sperimentazione  per  il  Servizio  sanitario  nazionale,  opera,  su
richiesta, per organismi pubblici e privati  e  per  le  imprese,  in
materia  di  tutela  della  salute  e della sicurezza e benessere nei
luoghi di lavoro. In relazione, in  particolare,  alla  finalita'  di
centro  nazionale  di  informazione  e  documentazione l'I.S.P.E.S.L.
promuove, in collaborazione con le regioni,  un  sistema  informativo
prevenzionale,  senza oneri a carico del bilancio dello Stato al fine
di uniformare i flussi informativi ed ottimizzare le risorse.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
268;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Aquisito il parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 24 febbraio 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 1994;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Compiti ed attribuzioni
  1. Le attivita' dell'I.S.P.E.S.L. di cui all'art. 1, comma  4,  del
decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  268,  sono  integrate  e
coordinate con le competenze attribuite all'Istituto dall'art. 3  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  luglio 1980, n. 619,
dall'art. 2 della legge 12 agosto  1982,  n.  597,  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  maggio  1988,  n. 175, dal decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277,  e  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. In particolare:
    a)  relativamente  all'art.  1,  comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n.  268,  l'attivita'  di  consulenza  e'
effettuata attraverso:
    1)  la  definizione  di  criteri,  modalita'  e  procedure per la
valutazione dei rischi e dei danni per la salute ai fini  della  loro
eliminazione  in  base  al  progresso  tecnico e normativo in sede di
consulenza  nella  elaborazione  dei  piani  sanitari   nazionali   e
regionali;
    2)  lo  studio delle procedure organizzative e tecniche nel campo
dell'igiene del lavoro e della prevenzione degli  infortuni  e  delle
malattie professionali;
    3)  la consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e
ad organismi pubblici e privati, ai fini della valutazione dei rischi
e dei danni per la salute  e  della  loro  eliminazione  in  base  al
progresso tecnico;
    b)  relativamente  all'art.  1,  comma  4, lettera b), del citato
decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  268,  la  standardizzazione
tecnico-scientifica  delle  metodiche  e procedure di valutazione dei
rischi e' attuato con gli enti  normatori  nazionali  sulla  base  di
appositi protocolli di intesa, anche in collaborazione con l'Istituto
superiore
di sanita';
    c)  relativamente  all'art.  1,  comma  4, lettera c), del citato
decreto legislativo 30 giugno 1993, n, 268, per quanto  attiene  agli
ambienti di lavoro, gia' di competenza dell'Istituto, e agli ambienti
di  vita,  di nuova attribuzione, il compito dell'Istituto si esplica
in   via   prioritaria  nella  proposta  normativa  all'autorita'  di
vigilanza  e  nella  consulenza  per  indicare   le   misure   idonee
all'eliminazione  dei  fattori  di  rischio  e  al  risanamento degli
ambienti di vita e di lavoro, ivi compresa la definizione dei  valori
limite  di  esposizione  a livello nazionale e la partecipazione alla
formulazione di proposte normative a livello comunitario;
    d) relativamente all'art. 1, comma  4,  lettera  d),  del  citato
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'assistenza alle imprese
si  attua  attraverso l'indicazione di metodologie e procedure mirate
alla prevenzione degli  infortuni  derivanti  dall'uso  di  macchine,
attrezzature  ed  impianti  tecnologici  e  di processo, nonche' alla
prevenzione  medesima  nelle  condizioni  ambientali,  ivi   comprese
l'igiene  e  la  medicina  del  lavoro.  L'assistenza alle imprese si
esplica altresi' anche attraverso la formulazione e la  realizzazione
di  progetti  e la definizione di metodologie per l'informazione e la
formazione  del  personale,  nonche'  attraverso  la  definizione  di
fattori ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta
delle  attrezzature  e  nella  disposizione  di metodi di lavoro e di
produzione. Tutte le iniziative devono essere comunicate alle regioni
interessate;
    e) relativamente all'art. 1, comma  4,  lettera  e),  del  citato
decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  268,  l'Istituto esplica
attivita'   di   certificazione   previa   specifica   autorizzazione
ministeriale ed in conformita' delle procedure vigenti previste negli
atti di recepimento delle direttive comunitarie e svolge attivita' di
collaborazione per l'accreditamento di laboratori sulla base di norme
comunitarie;
    f)  nell'ambito  dei  compiti  di  cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e dell'art. 2 del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 18 agosto 1982, n. 597, l'Istituto attesta la conformita'
in  fase  di  costruzione  dei  prodotti  industriali o parti di essi
ovvero dei materiali ad essi destinati, nonche'  delle  procedure  di
fabbricazione,  alle  disposizioni  di  legge  o  di norme vigenti in
materia di omologazione;
    g)  nell'ambito  del  reciproco  riconoscimento  con  Paesi   non
aderenti alla Comunita' europea, a seguito di accordi di reciprocita'
stipulati  dall'I.S.P.E.S.L.,  l'Istituto  attesta la rispondenza dei
prodotti, degli apparecchi e dei dispositivi di cui alla  lettera  f)
agli  standards  oggetto  dell'accordo.  Gli accordi di reciprocita',
sottoscritti  dall'I.S.P.E.S.L.,  sono  approvati  con  decreto   dei
Ministri   degli  affari  esteri,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, della sanita'  e  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale;
    h)  su  richiesta  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenze per la vigilanza
sulla conformita' dei prodotti industriali finiti  alle  disposizioni
vigenti,  finalizzata  alla  verifica  della  loro  idonea e corretta
installazione,  nonche'  dell'utilizzazione  e  dell'esercizio.   Per
prodotto  industriale  finito  si  intende  l'impianto, la macchina o
l'attrezzatura  in  genere  costituita  da  componenti   o   prodotti
industriali semplici gia' certificati da organismi autorizzati ovvero
muniti  di  attestazione  di  conformita'  da  parte del fabbricante,
secondo  le  procedure imposte dalle direttive comunitarie. Ancora su
richiesta   del   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato   l'I.S.P.E.S.L.  effettua  consulenza  in  tema  di
pianificazione e omogeneizzazione delle procedure di  certificazione,
in armonia alle disposizioni di legge comunitaria e presta assistenza
sulla corretta applicazione delle stesse sul territorio nazionale;
    i) la certificazione, di cui all'art. 1, comma 4, lettera i), del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, nell'ambito delle aziende
ospedaliere  e  dei  presidi  sanitari, si effettua, a richiesta e in
conformita' alle direttive comunitarie, su  macchine  e  attrezzature
nuove  e  su  nuovi impianti ed e' finalizzata alla prevenzione degli
infortuni  ed  alla  sicurezza  del  lavoro.  Essa  consiste  in   un
accertamento   delle   caratteristiche  costruttive  delle  macchine,
attrezzature ed impianti per verificarne la rispondenza  alla  regola
d'arte  ed in un esame della loro corretta ubicazione nelle strutture
sanitarie.
  2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate:
    a) mediante le strutture dell'Istituto articolate secondo  quanto
previsto dal capo III del presente regolamento;
    b) mediante la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. a consorzi aventi
oggetto  e  finalita'  conformi  con i suoi compiti istituzionali. In
particolare  la  partecipazione  dell'I.S.P.E.S.L.  ai  consorzi   e'
consentita nei casi in cui non sia opportuno o possibile l'intervento
diretto  mediante  gli  strumenti  operativi  tipici  dell'Istituto e
quando si renda necessaria la collaborazione con soggetti pubblici  o
privati  mediante  la  costituzione  di una organizzazione comune; la
partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. e' in ogni caso limitata a  consorzi
che  non  hanno fini di lucro. La partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai
consorzi deve essere  autorizzata  in  via  preventiva  dal  comitato
amministrativo dell'Istituto su proposta del direttore dell'Istituto,
sentito  il  comitato  tecnico  scientifico.  La  precisazione  delle
finalita'   da   perseguire   attraverso    ciascun    consorzio    e
l'individuazione  dei  soggetti con i quali consociarsi e' effettuata
dall'I.S.P.E.S.L. sulla base di uno studio di  fattibilita',  tenendo
conto di un disciplinare e di uno statuto. Quanto sopra ai fini della
valutazione  della convenienza sotto il profilo tecnico scientifico e
giuridico-amministrativo della partecipazione  dell'I.S.P.E.S.L.  Gli
statuti  e  gli atti costitutivi del consorzio in nessun caso possono
far carico all'I.S.P.E.S.L.  di  assumere  personale  dipendente  dai
consorzi ai quali l'Istituto partecipa;
    c)  mediante  programmi di ricerca finalizzata. Tali programmi di
durata definita, in particolare,  riguardano  attivita'  di  ricerca,
informazione, documentazione, sviluppo e dimostrazione di prototipi e
dispositivi  relativi a prodotti, processi, protocolli e servizi, con
particolare riguardo alla  sicurezza,  l'igiene  e  la  medicina  del
lavoro negli ambienti di lavoro, trasferibili al sistema produttivo e
al  tessuto economico-sociale sulla base della programmazione annuale
stabilita dai piani  di  attivita'  dell'Istituto.  Ai  programmi  di
ricerca      finalizzata     possono     partecipare     dipartimenti
dell'I.S.P.E.S.L.,  regioni,  unita'  sanitarie  locali   e   presidi
multizonali,  universita',  enti  o consorzi di ricerca, enti locali,
altre amministrazioni dello Stato, imprese  e  consorzi  di  imprese.
L'I.S.P.E.S.L.  assicura adeguata pubblicita' ai programmi di ricerca
proposti per  favorire  la  massima  partecipazione  della  comunita'
scientifica  e  delle  categorie  produttive.  L'Istituto,  in quanto
centro  nazionale  di   informazione,   documentazione,   ricerca   e
sperimentazione  per  il  Servizio  sanitario  nazionale,  opera,  su
richiesta, per organismi pubblici e privati  e  per  le  imprese,  in
materia  di  tutela  della  salute  e della sicurezza e benessere nei
luoghi di lavoro. In relazione, in  particolare,  alla  finalita'  di
centro  nazionale  di  informazione  e  documentazione l'I.S.P.E.S.L.
promuove, in collaborazione con le regioni,  un  sistema  informativo
prevenzionale,  senza oneri a carico del bilancio dello Stato al fine
di uniformare i flussi informativi ed ottimizzare le risorse.