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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 420

Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2015)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 27-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art.
2, commi 7, 8 e 9;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare gli articoli
16 e 17;
  Visto  il  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
dalla  legge  8  febbraio  1934,  n. 367, e successive modificazioni,
nonche'  il  relativo  regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
  Considerato   che  i  termini  per  l'emissione  dei  pareri  delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati  ai  sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
sono scaduti in data 30 marzo 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 13 aprile 1994;
  Ritenuto   di  non  poter  aderire  ai  rilievi  pregiudiziali  del
Consiglio  di Stato, in quanto superati dall'intervenuta delibera del
Consiglio   dei   Ministri   dell'11  febbraio  1994,  nonche'  dalla
deliberazione  in  data  odierna; tenuto altresi' conto che i rilievi
stessi sono stati superati dallo stesso Consiglio di Stato nei pareri
resi su analoghe questioni nelle adunanze del 24 marzo, 31 marzo e 13
aprile 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'industria, commercio ed artigianato;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1. Il presente regolamento disciplina le procedure di concessione e
autorizzazione  per  l'installazione  di impianti di lavorazione o di
deposito di oli minerali.
  2.  Ai fini del presente regolamento si intende per "Ministero", il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La  legge  7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c) regolazione uniforme dei procedimenti dello  stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione
          e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
               d)   riduzione    del    numero    dei    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e) semplificazione e accelerazione delle procedure  di
          spesa  e  contabili, anche mediante adozione, ed estensione
          alle fasi  procedimentali  di  integrazione  dell'efficacia
          degli  atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di cui
          all'art. 51, comma 2, del decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)    unificazione   a   livello   regionale,   oppure
          provinciale   su   espressa   delega,   dei    procedimenti
          amministrativi   per   il   rilascio  delle  autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento  acustico,  dell'acqua, dell'aria e dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g) snellimento per le  piccole  imprese  operanti  nei
          diversi     comparti     produttivi    degli    adempimenti
          amministrativi previsti dalla vigente legislazione  per  la
          tutela ambientale;
               h)   individuazione   delle  responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             - La legge n. 9/1991 reca "Norme  per  l'attuazione  del
          nuovo  Piano  energetico  nazionale: aspetti istituzionali,
          centrali  idroelettriche  ed  elettrodotti,  idrocarburi  e
          geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali".
             -  Il  regio decreto-legge n. 1741/1933 reca "Disciplina
          dell'importazione, della lavorazione, del deposito e  della
          distribuzione   degli   oli   minerali  e  dei  carburanti"
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 1933).
             - Il regio decreto n. 1303/1934 reca  "Approvazione  del
          regolamento  per  l'esecuzione  del  regio  decreto-legge 2
          novembre 1933, n. 1741, che disciplina  l'importazione,  la
          lavorazione,  il  deposito  e  la  distribuzione  degli oli
          minerali e dei loro residui".