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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 383

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/2019)
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Testo in vigore dal: 15-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Visto  l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1.   Il   presente   regolamento   disciplina   i  procedimenti  di
localizzazione  delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con
le  indicazioni  dei programmi di lavori pubblici di cui all'articolo
14   della   legge   11  febbraio  1994,  n.  109,  da  eseguirsi  da
amministrazioni  statali  o  comunque  insistenti su aree del demanio
statale  e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi
dagli enti istituzionalmente competenti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Visto  l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1.   Il   presente   regolamento   disciplina   i  procedimenti  di
localizzazione  delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con
le  indicazioni  dei programmi di lavori pubblici di cui all'articolo
14   della   legge   11  febbraio  1994,  n.  109,  da  eseguirsi  da
amministrazioni  statali  o  comunque  insistenti su aree del demanio
statale  e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi
dagli enti istituzionalmente competenti.