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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 389

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994
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Testo in vigore dal: 15-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1636;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
pubblica   istruzione   e  con  il  Ministro  dei  beni  culturali  e
ambientali;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  I  cittadini  e gli enti appartenenti a Paesi extra comunitari,
che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di
qualunque  ordine  e  grado  ed organismi culturali di qualunque tipo
(accademie,   corsi   di   lingue,  istituti  di  cultura  e  d'arte,
doposcuola,  convitti,  collegi, corsi di conferenze e simili) devono
essere  autorizzati  rispettivamente  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione, ovvero dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.
  2.  I cittadini e gli enti appartenenti alla Comunita' europea, che
intendono  istituire  o  gestire,  nel territorio italiano, scuole di
qualunque  ordine  e  grado ed organismi culturali di qualunque tipo,
hanno  l'obbligo  di  presentare  rispettivamente  al Ministero della
pubblica  istruzione,  ovvero  al  Ministero  per i beni culturali ed
ambientali,   una   denuncia   di  inizio  dell'attivita'  attestante
l'esistenza  dei presupposti e dei requisiti di legge. La denuncia di
inizio     dell'attivita'     sostituisce    l'atto    di    consenso
dell'amministrazione     competente.    L'amministrazione    verifica
d'ufficio,   entro  e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  denuncia,
l'esistenza  dei  presupposti  richiesti  dal  presente  regolamento,
disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attivita'.
  3.  Gli  attestati  rilasciati  da  scuole  o  organismi  culturali
stranieri  in  Italia non hanno il valore legale dei titoli di studio
rilasciati  dalle scuole statali pareggiate o legalmente riconosciute
italiane.
  4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresi',
alle  scuole  ed  agli organismi culturali di proprieta' o di diretta
emanazione  di  persone  o  enti  italiani indirettamente promossi da
persone  o  enti  stranieri,  o  da  essi controllati, o che comunque
abbiano con essi rapporti amministrativi.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma  quinto,  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga  le  leggi  ed emama i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -  L'art.  17,  comma  2,  della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove  norme  in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             -  I  commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica)   sono   i
          seguenti:
             "Art.    2    (Semplificazione   e   accelerazione   dei
          procedimenti amministrativi)
             (Omissis).
             7. Entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente legge, con regolamenti governativi,
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o  leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti
          ad essi connessi.  La  connessione  si  ha  quando  diversi
          procedimenti  siano  tra  loro  condizionati  o siano tutti
          necessari  per  l'esercizio  di  un'attivita'   privata   o
          pubblica.  Gli  schemi  di  regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su  di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione,   il   parere  delle  commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c) regolazione uniforme dei procedimenti dello  stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero    presso    diversi    uffici    della     medesima
          amministrazione,  e  uniformazione  dei  relativi  tempi di
          conclusione;
               d)   riduzione    del    numero    dei    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e) semplificazione e accelerazione delle procedure  di
          spesa  e  contabili, anche mediante adozione, ed estensione
          alle fasi  procedimentali  di  integrazione  dell'efficacia
          degli  atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di cui
          all'articolo  51,  comma  2,  del  decreto  legislativo   3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)    unificazione   a   livello   regionale,   oppure
          provinciale   su   espressa   delega,   dei    procedimenti
          amministrativi   per   il   rilascio  delle  autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento  acustico,  dell'acqua, dell'aria e dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g) snellimento per le  piccole  imprese  operanti  nei
          diversi     comparti     produttivi    degli    adempimenti
          amministrativi previsti dalla vigente legislazione  per  la
          tutela ambientale;
               h) individuazione delle responsabilita' e delle proce-
          dure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             -  Il  testo  della legge n. 1636/1940 (Disciplina delle
          scuole e delle istituzioni culturali straniere  in  Italia)
          e' il seguente:
             "Art.  1.  -  I  cittadini  e  gli  enti  stranieri, che
          intendono istituire o gestire, nel  territorio  del  regno,
          scuole  di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali
          di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti  di
          cultura    e   d'arte,   doposcuola,   convitti,   collegi,
          pensionati, corsi di conferenze  e  simili)  devono  essere
          muniti  di  una  speciale  autorizzazione  governativa.  Le
          domande  di  autorizzazione  devono  essere  presentate  al
          Prefetto della provincia  che  le  trasmette  al  Ministero
          degli  affari  esteri,  il  quale, sentito l'ente nazionale
          dell'insegnamento medio e  superiore  (E.N.I.M.S.)  di  cui
          alla  legge  5 gennaio 1939, n. 15, le inoltra al Ministero
          della   educazione   nazionale   che   deliberera'    sulla
          concessione dell'autorizzazione".
             "Art. 2. - Le disposizioni di cui al precedente articolo
          si  applicano  anche  a  quelle scuole e a quegli organismi
          culturali di proprieta' o diretta emanazione di persone  od
          enti  italiani,  indirettamente  promossi da essi o persone
          straniere o che siano controllati da tali enti o persone  o
          che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi".
             "Art.  3.  - La vigilanza ed il controllo sulle scuole e
          sugli organismi culturali di cui ai precedenti artt. 1 e 2,
          sono  affidate  all'E.N.I.M.S.,  che  li   esercitera'   in
          conformita'  delle  disposizioni  che gli saranno impartite
          dal Ministro per l'educazione nazionale,  di  concerto  col
          Ministro per gli affari esteri".
             "Art.   4.  -  Le  scuole  e  le  istituzioni  culturali
          straniere, gia' esistenti nel regno al momento dell'entrata
          in vigore della presente legge, dovranno chiedere nei  modi
          previsti  dal precedente art. 1, e non oltre mesi tre dalla
          data    di    pubblicazione    della    presente     legge,
          l'autorizzazione a proseguire mella propria attivita'".
             "Art.  5.  - Il Ministro per l'educazione nazionale puo'
          con proprio decreto, emanato di concerto col  Ministro  per
          gli  affari  esteri,  sentito  il  parere  dell'E.N.I.M.S.,
          ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la
          chiusura di quelle scuole straniere che,  a  suo  giudizio,
          non   fossero  ritenute  idonee  a  continuare  la  propria
          attivita'.  In  casi,  pero',  di  urgenza  determinata  da
          particolari   contingenze,   il   Prefetto  competente  per
          territorio puo' ordinare la chiusura provvisoria di  scuole
          od organismi culturali stranieri, informandone l'E.N.I.M.S.
          ed i competenti Ministeri".
             "Art. 6. - Le scuole e gli organismi culturali stranieri
          istituiti    a    seguito    di   accordi   internazionali,
          continueranno a svolgere  la  propria  attivita'  nel  modo
          indicato nei detti accordi.
             Saranno  tuttavia  tenuti a fornire all'E.N.I.M.S. tutte
          le notizie che da  questo  saranno  ad  essi  eventualmente
          richieste".
             "Art.  7.  -  Le  disposizioni  contenute nella presente
          legge  non  si  applicano  alle   istituzioni   contemplate
          nell'art. 39 del concordato fra la Santa Sede e l'Italia".
             "Art.  8.  -  La  presente  legge  entrera' in vigore il
          giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
          Regno".