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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 338

Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/06/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1999)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 23-6-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Visto l'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
  Visto l'articolo 7, comma 6, del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  come sostituito dall'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
  Acquisito  il  parere della competente commissione della Camera dei
deputati;
  Considerato  che  il  termine  per  l'emissione  del  parere  della
competente   commissione   del   Senato  della  Repubblica  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'  scaduto  in
data 10 marzo 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 marzo 1993;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Oggetto ed ambito del regolamento
  1. Il  presente  regolamento  disciplina  il  procedimento  per  il
conferimento  di  incarichi  individuali  ad  esperti  da  parte  dei
Ministri.
  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano  anche  ai
soggetti   individuati   dall'articolo   7,   comma  3,  del  decreto
legislativo  10  novembre  1993,  n.  470,  ed  ai  presidenti  delle
autorita' amministrative indipendenti.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma  quinto,  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
            (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi)
             (Omissis).
             7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione
          e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             - L'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica
          10  gennaio  1957,  n. 3, come sostituito dall'articolo 152
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1970, n. 1077, e' il seguente:
             "Art.  380  (Conferimento  di speciali incarichi). - Per
          esigenze speciali i Ministri possono affidare lo  studio  e
          la  soluzione di particolari problemi attinenti agli affari
          di loro competenza a professori universitari  ed  a  membri
          degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni
          centrali.
             In  casi  eccezionali  in  cui  i  problemi  da studiare
          richiedono la particolare competenza  tecnica  di  estranei
          alle  amministrazioni  dello  Stato, gli incarichi predetti
          possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi
          sia  notoriamente  riconosciuta  la  specifica   competenza
          richiesta.
             Gli   incarichi   previsti  dai  precedenti  commi  sono
          conferiti a tempo  determinato  con  decreto  del  Ministro
          interessato,  sentito  il consiglio di amministrazione, non
          possono  superare  l'anno  finanziario  e  possono   essere
          rinnovati  per non piu' di due volte.  Complessivamente non
          possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti
          una  o  piu'  amministrazioni  o  servizi  per  un  periodo
          superiore  a  tre  esercizi  finanziari,  quale  che sia la
          materia  oggetto  dell'incarico.  E'  comunque  escluso  il
          cumulo  degli  incarichi nello stesso esercizio finanziario
          anche  se  da  assolversi  per  conto  di   amministrazioni
          diverse.
             Per  l'osservanza  dei  predetti limiti l'incaricando e'
          tenuto  a  dichiarare  per  iscritto,  sotto  la  personale
          responsabilita',  che nei suoi confronti non ricorre alcuna
          delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
             Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il
          compenso   globale   da    corrispondere    in    relazione
          all'importanza   del   lavoro   affidato  ed  ai  risultati
          conseguiti. Il compenso dovra' essere corrisposto  soltanto
          al   temine  dell'incarico  dopo  la  consegna  del  lavoro
          eseguito".
             - L'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993,
          come sostituito  dall'articolo  5,  comma  6,  del  decreto
          legislativo n.  546/1993 e' il seguente:
             "Art. 7.
             (Omissis).
             6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale
          in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
          incarichi  individuali  ad  esperti  di provata competenza,
          determinando  preventivamente  durata,  luogo,  oggetto   e
          compenso della collaborazione".
             (Omissis)".
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 470/1993
          e' il seguente:
             "Art. 7.
             (Omissis).
             3.   Per  il  Consiglio  di  Stato  e  per  i  tribunali
          amministrativi regionali, per la  Corte  dei  conti  e  per
          l'Avvocatura  generale  dello Stato, le attribuzioni che il
          presente decreto demanda agli organi  di  Governo  sono  di
          competenza rispettivamente, del presidente del Consiglio di
          Stato, del presidente della Corte dei conti e dell'avvocato
          generale  dello  Stato;  le  attribuzioni  che  il presente
          decreto demanda ai dirigenti generali  sono  di  competenza
          dei segretari generali dei predetti istituti".