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DECRETO-LEGGE 30 maggio 1994, n. 325

Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 467 (in G.U. 28/07/1994, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal: 18-11-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno e del
tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. E' attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di  lire
80 miliardi  da  destinare  al  finanziamento  delle  spese  di  loro
competenza per l'assistenza sanitaria degli  indigenti.  La  predetta
somma  e'  ripartita  ai  comuni  tenendo  conto  del  reddito  medio
pro-capite, secondo modalita' e procedure da stabilirsi  con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita',
sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)   e
l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM). 
  2. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al  31  dicembre  1993,  i
prezzi delle  specialita'  medicinali  classificate  come  medicinali
prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  539,  sono
ridotti delle seguenti misure percentuali,  con  arrotondamento  alle
lire 100 superiori: specialita' medicinali  con  prezzo  superiore  a
lire 15.000 fino a lire 50.000: 2,5 per cento; specialita' medicinali
con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5 per cento. 
  3.  Al  maggiore  onere  derivante  dall'attuazione  del   presente
articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si  provvede
mediante utilizzo delle  maggiori  entrate  erariali  assicurate  dal
decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro  e  della  previdenza
sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza
2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
26 del 2 febbraio 1993. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge  26  novembre
1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  gennaio
1982,  n.  12,  e'  aggiunto,   in   fine,   il   seguente   periodo:
"L'autorizzazione non e'  dovuta  per  le  prescrizioni,  relative  a
prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, e' a totale
carico dell'assistito". 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 SETTEMBRE 2001, N. 347, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 16 NOVEMBRE 2001, N. 405)).