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DECRETO-LEGGE 30 maggio 1994, n. 324

Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonchè disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 472 (in G.U. 30/07/1994, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/12/1995)
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Testo in vigore dal: 6-12-1995
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la risoluzione  n.  883  del  Consiglio  di  sicurezza  delle
Nazioni Unite in data 11 novembre  1993  sull'embargo  nei  confronti
della Libia che, in quanto adottata ai sensi del capitolo  VII  della
Carta delle Nazioni  Unite,  ha  forza  obbligatoria  per  gli  Stati
membri; 
  Visti i regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati in data 29 novembre
1993 dal Consiglio dell'Unione europea  ed  il  regolamento  n.  3541
approvato il  7  dicembre  1992  dal  Consiglio  dei  Ministri  delle
Comunita' europee; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare  esecuzione
da parte italiana ai predetti atti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia  e
giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del commercio con l'estero e della difesa; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Sono resi indisponibili i fondi e le altre risorse  finanziarie,
incluse quelle derivanti da cessioni di  proprieta'  e  dei  relativi
redditi, posseduti o controllati direttamente  o  indirettamente  dal
Governo e dalle  pubbliche  amministrazioni  della  Libia  o  da  una
impresa libica. 
  2. E' vietato porre a disposizione  del  Governo,  delle  pubbliche
amministrazioni della Libia o di una impresa libica fondi  o  risorse
finanziarie. ((2)) 
  3. Per impresa libica si  intende  qualsiasi  impresa  commerciale,
industriale o di gestione di servizi di  pubblica  utilita',  ovunque
situata o stabilita, che risulti posseduta o controllata direttamente
o indirettamente: 
    a) dal Governo o da amministrazioni pubbliche della Libia; 
    b) ovvero da qualunque "entita'", ovunque situata o  organizzata,
posseduta  o  controllata  dal  Governo   libico   o   da   pubbliche
amministrazioni libiche; 
    c) ovvero da qualunque persona che agisca per conto  del  Governo
libico o  di  pubbliche  amministrazioni  libiche,  o  per  conto  di
qualunque "entita'" di cui alla lettera b). 
  4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle
altre risorse finanziarie derivanti dalla vendita o  dalla  fornitura
di petrolio, di prodotti petroliferi, inclusi il gas  naturale  ed  i
prodotti da esso derivati, o di prodotti  e  di  beni  agricoli,  che
traggono la loro origine dalla Libia e che  sono  esportati  da  quel
Paese successivamente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, a condizione che detti fondi siano versati in conti  bancari
separati ed esclusivamente destinati a tale scopo. 
  5. Ai conti bancari  dell'ambasciata  e  dei  consolati  libici  in
Italia non si applicano i divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,  fermo
restando che i detti conti possono essere  utilizzati  esclusivamente
per le esigenze istituzionali di tali rappresentanze. 
  6. Gli istituti di credito sono tenuti a fornire al  Ministero  del
tesoro, a partire dal maggio 1994, l'indicazione  dei  movimenti  dei
conti intrattenuti presso di essi dai soggetti  di  cui  al  comma  1
verificatisi nel mese precedente. 
  7. L'indisponibilita' di cui al comma 1 non opera  nell'ipotesi  di
rimborso di debiti nei confronti di residenti, assunti  dai  soggetti
previsti nel medesimo comma. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.C.M. 24  novembre  1995  (in  G.U.  5/12/1995,  n.  284)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga  al  divieto  di  cui
all'art. 1,  comma  2,  della  legge  27  luglio  1994,  n.  472,  e'
consentito l'accreditamento in un conto disponibile  della  somma  di
9.750.000 dollari statunitensi, con il vincolo che  la  stessa  venga
destinata dalla Lybian Iron  and  Steel  Corporation  di  Tripoli  al
regolamento delle commesse da affidarsi ad imprese italiane".