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DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 319

Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
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Testo in vigore dal: 12-6-1994
al: 23-11-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 22 febbraio 1994 n. 146 - legge comunitaria 1993, ed
in particolare l'art. 9, recante delega al Governo  per  l'attuazione
della direttiva del Consiglio 92/51/CEE del 18 giugno 1992,  relativa
ad un secondo sistema generale  di  riconoscimento  della  formazione
professionale che integra la direttiva 89/48/CEE; 
  Ritenuta l'oppurtunita' di dare attuazione alla predetta  direttiva
anche  per  sanare  una  violazione  del  trattato  CEE  in  tema  di
professioni marittime; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 22 aprile 1994; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e degli  affari  regionali,  della  pubblica  istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  del
lavoro e della previdenza sociale, della  sanita',  dei  trasporti  e
della navigazione, delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,
del  commercio  con  l'estero  e,  ad  interim,  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica, di  concerto
con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e,  ad  in-
terim, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella
                          Comunita' europea 
  1.  Alle  condizioni  stabilite  dalle  disposizioni  del  presente
decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un  Paese
membro   della   Comunita'   europea   attestanti   una    formazione
professionale al cui possesso  la  legislazione  del  medesimo  Stato
subordina l'esercizio di una professione. 
  2. Il riconoscimento e' concesso a favore del cittadino comunitario
ai  fini  dell'esercizio  in  Italia,  come  lavoratore  autonomo   o
dipendente,  della  professione  corrispondente  a  quella   cui   e'
abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli  di  cui  al  presente
articolo. 
  3.  I  titoli  sono  ammessi   al   riconoscimento   se   includono
l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo: 
    a) un ciclio di studi postsecondari diverso  da  quello  previsto
all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a  tempo
parziale, per il quale una delle condizioni di accesso e', di  norma,
quella di  aver  portato  a  termine  il  ciclo  di  studi  secondari
richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei
cicli di formazione che figurano all'allegato A al presente  decreto.
L'allegato e' modificato ed integrato con decreto del Ministro per il
coordinamento delle  politiche  comunitarie  da  adottarsi  ai  sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo
alle  modificazioni  eventualmente  apportate  all'allegato  C  della
direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992; 
    b) successivamente al compimento di un ciclo di studi  secondari,
un ciclo di studi o di formazione, diverso  da  quelli  di  cui  alla
lettera a), impartito in un istituto di istruzione o in una  impresa,
o, in alternativa, in un istituto di istruzione e in una impresa; 
    c)  un  ciclo  di  studi  secondari   a   carattere   tecnico   o
professionale. 
  4. Sono, altresi', ammessi al riconoscimento i titoli: 
    a) rilasciati in seguito  ad  una  valutazione  delle  qualifiche
personali,  delle  attitudini  o  delle  conoscenze  del  richiedente
ritenute  essenziali  per   l'esercizio   di   una   professione   da
un'autorita' designata in conformita' delle disposizioni  legislative
regolamentari o amministrative di uno Stato  membro,  senza  che  sia
richiesta la prova di una formazione preliminare; 
    b) che sanciscono una formazione che non fa parte di  un  insieme
costituente un titolo ai sensi dell'art.  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,  o  un  titolo  ai  sensi  delle
lettere a), b), e c) del comma precedente; 
    c)  che  comprovano  una  formazione  generale  di   livello   di
istruzione elementare o secondaria. 
  5. Se la formazione e' stata acquisita, per una durata superiore ad
un terzo, in un Paese non appartenente  alla  Comunita'  europea,  il
riconoscimento e' ammissibile se il Paese membro che ha  riconosciuto
i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica che il richiedente e' in
possesso,  oltre  che  del  titolo   formale,   di   una   esperienza
professionale di tre anni, nel caso di possesso di titolo contemplato
alla lettera a) del comma 3, e di due anni, nel caso di  possesso  di
titolo contemplato alle lettere b) e c) del comma 3. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
             - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1993. L'art. 9 recita:
             "Art.   9   (Riconoscimento  dei  titoli  professionali:
          criteri di delega). - 1. L'attuazione della  direttiva  del
          Consiglio 92/51/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e
          criteri direttivi:
               a)  definire i parametri per individuare i titoli e le
          attivita' professionali che rientrano  tra  quelle  contem-
          plate  dalla  direttiva  con  particolare  riferimento alla
          lettera f) dell'articolo 1 della direttiva stessa,  nonche'
          i parametri che individuano una formazione regolamentata;
               b)  prevedere  l'estensione  delle  discipline dettate
          dalle direttive  di  cui  all'allegato  B  della  direttiva
          92/51/CEE,    relative    ad   attivita'   non   salariate,
          all'esercizio   delle   medesime   attivita'    a    titolo
          subordinato;
               c)   per  le  procedure  di  riconoscimento,  ai  fini
          dell'ammissione    all'esercizio    delle    corrispondenti
          attivita'  professionali  da parte di cittadini comunitari,
          provvedere  in  analogia  a  quanto  previsto  dal  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992 n. 115;
               d)  nei  casi  in  cui si rimette allo Stato membro la
          scelta del  meccanismo  compensativo,  dare,  in  linea  di
          massima, la preferenza alla prova attitudinale in luogo del
          tirocinio di adattamento;
               e)   indicare   le   attivita'  professionali  il  cui
          esercizio  richieda  una  precisa  conoscenza  del  diritto
          nazionale  e  in  cui  un  elemento  essenziale  e costante
          dell'attivita' consista nel fornire consulenza o assistenza
          concernenti il diritto nazionale e, in  relaione  ad  esse,
          quale  condizione  d'accesso per i cittadini comunitari, il
          superamento di una prova attitudinale".
             - La direttiva del Consiglio 92/51/CEE e' pubblicata  in
          G.U.C.E.  n. L 209 del 24 luglio 1992.
             -  La direttiva del Consiglio 89/48/CEE e' pubblicata in
          G.U.C.E.  n. L 19 del 24 gennaio 1989.
          Note all'art. 1:
             - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115,  reca  l'attuazione
          della  direttiva  del Consiglio n. 89/48/CEE relativa ad un
          sistema  generale  di   riconoscimento   dei   diplomi   di
          istruzione     superiore    che    sanzionano    formazioni
          professionali di una durata minima di tre  anni.  L'art.  1
          recita:
             "Art.   1   (Riconoscimento  dei  titoli  di  formazione
          professionale acquisiti nella Comunita' europea). - 1. Alle
          condizioni  stabilite  dalle  disposizioni   del   presente
          decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da
          un  Paese  membro  della  Comunita'  europea attestanti una
          formazione professionale al cui  possesso  la  legislazione
          del   medesimo   Stato   subordina   l'esercizio   di   una
          professione.
             2. Il riconoscimento e' concesso a favore del  cittadino
          comunitario   ai   fini   dell'esercizio  in  Italia,  come
          lavoratore  autonomo  o   dipendente,   della   professione
          corrispondente  a  quella cui e' abilitato nel Paese che ha
          rilasciato i titoli di cui al precedente comma.
             3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se  includono
          l'attestazione  che  il richiedente ha seguito con successo
          un ciclo di studi post-secondari di durata  minima  di  tre
          anni  o  di  durata  equivalente  a  tempo parziale, in una
          universita' o in un istituto di istruzione superiore  o  in
          altro istituto dello stesso livello di formazione.
             4.  Se  la formazione e' stata acquisita, per una durata
          superiore a un terzo, in un  Paese  non  appartenente  alla
          Comunita'  europea,  il riconoscimento e' ammissibile se il
          Paese membro che ha riconosciuto  i  titoli  acquisiti  nel
          Paese   terzo  certifica,  oltre  al  possesso  del  titolo
          formale,  che  il  richiedente  e'  in  possesso   di   una
          esperienza professionale di tre anni".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 7 del  D.Lgs.  3  febbaio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di pricinpio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina della materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  La  direttiva  del  Consiglio 92/51/CEE del 18 giugno
          1992 e' pubblicata in G.U.C.E. n L 209 del  24luglio  1992.
          L'allegato  C  contiene  l'elenco  dei  cicli di formazione
          professionale   con   struttura   particolare   contemplati
          nell'art.  1,  lettera  a),  primo comma, secondo trattino,
          lettera  ii)  (identico  all'allegato  A  al  decreto   qui
          pubblicato).