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DECRETO-LEGGE 23 maggio 1994, n. 307

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 457 (in G.U. 23/07/1994, n.171).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1994)
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Testo in vigore dal: 24-5-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  concernenti  l'estinzione  dei  crediti  d'imposta  sui
redditi  e  modalita'  per  la  determinazione dei tassi di interesse
relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro  del
bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  10  del  decreto-legge  23  gennaio  1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. La differenza tra l'importo di 4.500  miliardi  di  lire  e
quello  dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi del
comma 1, e' destinata all'estinzione,  secondo  le  disposizioni  dei
commi  1  e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro
il 31 dicembre 1987 di  ammontare,  al  netto  degli  interessi,  non
inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni  dei  redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito
devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi
al secondo semestre 1993 la misura degli interessi e' fissata nel 3,5
per cento. Il godimento dei titoli di Stato  decorre  dal  1  gennaio
1994.  L'estinzione  di  tali  crediti e' effettuata sulla base delle
richieste presentate entro il 20  settembre  1993  direttamente  agli
uffici  delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale
dei  soggetti  interessati.  Sulla  base  delle  predette  richieste,
l'Amministrazione  finanziaria  procede  all'estinzione  dell'80  per
cento  dei  crediti  indicati  nelle  dichiarazioni  e  dei  relativi
interessi;  il  residuo  ammontare  viene  estinto  al  termine delle
operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai
fini  del  recupero  di  somme  non  spettanti,   si   applicano   le
disposizioni  dell'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto  del  Ministro  del
tesoro,  da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le
caratteristiche   e   le   modalita',   ivi   compresa   la    misura
dell'interesse,  nonche'  le  procedure  di  assegnazione dei titoli.
Qualora l'ammontare  dei  crediti  d'imposta  di  cui  viene  chiesta
l'estinzione   risulti   superiore   all'importo  disponibile  per  i
rimborsi, i crediti stessi  sono  estinti  a  partire  da  quelli  di
importo meno elevato.".