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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 1994, n. 282

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine ai procedimenti di competenza del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/05/1994
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-5-1994
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto di dover adottare, in materia, apposito regolamento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 1 ottobre 1993;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza  del Consiglio di Stato, dei tribunali
amministrativi regionali  e  del  tribunale  regionale  di  giustizia
amministrativa   per  il  Trentino-Alto  Adige,  sia  che  conseguano
obbligatoriamente a iniziativa  di  parte,  sia  che  debbano  essere
promossi d'ufficio.
  2.  Nel  presente regolamento, il termine "amministrazione" designa
tutti gli organi di giustizia amministrativa di cui al comma 1.
  3.  I  procedimenti  di  competenza   dell'amministrazione   devono
concludersi  con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per
ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione   dell'organo  od  ufficio  competente  e  della  fonte
normativa. In caso  di  mancata  inclusione  del  procedimento  nelle
tabelle  allegate,  lo  stesso si concludera' nel termine previsto da
altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza,  nel  termine
di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n.   241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
             2. Le disposizioni adottate ai sensi del  comma  1  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
           Note alle premesse:
             - Per il testo degli articoli  2  e  4  della  legge  n.
          241/1990 si veda in nota al titolo.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della  loro  emanazione.  Ai  sensi  del
          comma  4  dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti,
          che devono recare la denominazione  di  "regolamento"  sono
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle
          note alle premesse.