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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 16 marzo 1994, n. 266

Regolamento concernente le norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata di determinati prodotti alimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/5/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1996)
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Testo in vigore dal: 9-5-1996
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  concernente  la  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande ed in particolare l'art. 7 che conferisce  al  Ministro
della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', la potesta'
di consentire con proprio decreto la produzione ed  il  commercio  di
sostanze alimentari e bevande che abbiano subito speciali trattamenti
prescrivendo, del pari,  anche  le  indicazioni  che  debbono  essere
riportate sul prodotto finito; 
  Visto  il  proprio  decreto  11  ottobre  1984,  concernente  norme
igienico-sanitarie   relative   al   confezionamento   in   atmosfera
controllata, costituita da anidride carbonica, azoto e loro  miscele,
di taluni prodotti alimentari; 
  Visto il proprio decreto 27 gennaio 1988, n. 49, concernente  norme
igienico-sanitarie   relative   al   confezionamento   in   atmosfera
modificata delle carni fresche refrigerate; 
  Viste le istanze di autorizzazione all'utilizzazione  di  atmosfere
modificate  inviate  al  Ministero  della  sanita'  da  parte   della
Federalimentare in data 9 aprile  1987,  della  Cirio,  Bertolli,  De
Rica, in data 1 agosto 1988, della E.A.C. in  data  19  luglio  1990,
della Itticonsult in data 13 febbraio 1991 e  della  Era  in  data  8
aprile  1992,  nonche'  quella  di  autorizzazione   di   particolari
atmosfere modificate inviata dalla impresa General  Gas  in  data  10
luglio 1990; 
  Visto il decreto  ministeriale  21  marzo  1973  e  sue  successive
modificazioni ed integrazioni,  concernente  la  disciplina  igienica
degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a  contatto
con le sostanze alimentari o con oggetti d'uso personale; 
  Visto il decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  109,  relativo
all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e  89/396/CEE,  concernenti
l'etichettatura, la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei  prodotti
alimentari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo  1992,  n.
227, relativo al Regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE
che fissa i  requisiti  alla  produzione  ed  agli  scambi  di  carni
macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore  a  cento  grammi  e
delle preparazioni di carni; 
  Considerato che l'impegno di azoto, di anidride carbonica o di loro
miscele, rispondenti a particolari requisiti di purezza, e' utile per
assicurare una migliore e piu' duratura conservazione di  particolari
prodotti alimentari creando condizioni non favorevoli per lo sviluppo
della microflora ed e', per questo motivo, diffuso in  diversi  Stati
membri della CEE; 
  Visti i pareri resi dall'Istituto superiore di sanita' in  data  12
marzo 1991 e  in  data  10  aprile  1992,  i  quali  sono  favorevoli
all'utilizzazione di atmosfere modificate  costituite  da  azoto,  da
anidride carbonica e da  loro  miscele  per  tutte  le  tipologie  di
alimenti eccezion fatta per i prodotti della pesca e per  i  formaggi
molli  e  contrari,  in   assenza   di   ulteriore   evidenza,   alla
utilizzazione della miscela formata da  anidride  carbonica  e  alcol
etilico; 
  Ritenuto consentire l'utilizzazione delle atmosfere modificate solo
nei  casi  in  cui  le  conoscenze  gia'  disponibili  sono  tali  da
dimostrare l'utilita' tecnologica e la sicurezza sanitaria; 
  Ritenuto,  altresi',  di  adottare   specifici   criteri   per   la
presentazione e l'esame  di  future  istanze  relative  ad  atmosfere
modificate e/o prodotti alimentari non ancora autorizzati; 
  Visto  il  parere  del  Consiglio   superiore   di   sanita'   reso
nell'adunanza del 25 maggio 1992; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 29 ottobre 1992; 
  Vista la comunicazione alla  Commissione  delle  Comunita'  europee
effettuata in data 13  luglio  1992  ai  sensi  della  direttiva  del
Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE; 
  Vista l'ulteriore comunicazione alla  Commissione  delle  Comunita'
europee ed agli altri Stati membri effettuata ai sensi  dell'art.  16
della Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 79/112/CEE; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
effettuata in data 31 dicembre 1993 a norma dell'art.  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 27 FEBBRAIO 1996, N. 209 ))