stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1994, n. 211

Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/3/1994
nascondi
vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal: 30-3-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante  delega
al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in  materia  di
lavoro; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1994; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  commissioni  parlamentari  e
constatato,  quanto  alla  commissione  giustizia  del  Senato  della
Repubblica, che e' scaduto il termine di cui  all'art.  1,  comma  2,
della citata legge n. 499 del 1993, senza che sia stato  espresso  il
prescritto parere; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 1994; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
    Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali 
 1. Il comma 1-bis dell'art. 2 del decreto-legge 12  settembre  1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983,
n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai
seguenti: 
  "1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino  a  lire
due milioni. Il datore di lavoro  non  e'  punibile  se  provvede  al
versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione  o  dalla
notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. 
  1-ter. La denuncia di reato e' presentata o trasmessa senza ritardo
dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero  decorso  inutilmente
il termine ivi previsto. Alla  denuncia  e'  allegata  l'attestazione
delle somme eventualmente versate. 
  1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il  corso  della
prescrizione rimane sospeso.". 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - Il testo dell'art. 1 della  legge  n.  499/1993  e'  il
          seguente: 
            "Art.1. - 1. Il Governo della Repubblica e'  delegato  ad
          adottare, entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti
          di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) in materia di assunzione dei lavoratori: 
            1)  mantenere   la   sanzione   penale   per   l'illecita
          intermediazione ed interposizione  nella  costituzione  del
          rapporto di lavoro,  anche  in  riferimento  ai  lavoratori
          provenienti da Paesi extracomunitari, riformulando le norme
          in   modo   da   rendere   piu'    precisa    e    rigorosa
          l'identificazione del mero appalto  di  mano  d'opera,  con
          particolare  riguardo   all'effettivo   trasferimento   del
          rischio di impresa,  alla  reale  consistenza  dell'impresa
          appaltatrice   ed   alle   sue   capacita'   tecniche    ed
          organizzative, prevedendo la pena alternativa  dell'arresto
          non superiore a due anni o  dell'ammenda  non  superiore  a
          lire dieci milioni, con  esclusione  di  ogni  comminatoria
          proporzionale, e stabilendo la sola pena  dell'arresto  per
          le ipotesi di maggiore gravita'  nello  sfruttamento  della
          mano d'opera illecitamente appaltata; 
            2) mantenere la sanzione penale di cui all'art. 4,  comma
          8, della legge 10 aprile 1991, n. 125; 
            3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri
          reati previsti in materia di costituzione del  rapporto  di
          lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo la sanzione
          pecuniaria non superiore a lire dieci milioni,  nonche'  le
          sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene
          accessorie  dei  reati  depenalizzati  ed  equiparando   in
          particolare   l'avviamento   irregolare   al   lavoro   dei
          lavoratori provenienti da Paesi  extracomunitari  a  quello
          dei lavoratori italiani e comunitari; 
            b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del
          lavoro: 
            1) stabilire, per le contravvenzioni  previste  da  leggi
          speciali, una causa di  estinzione  del  reato  consistente
          nell'adempimento, entro un termine non superiore al  limite
          fissato dalla legge,  alle  prescrizioni  obbligatoriamente
          impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare
          la violazione accertata,  nonche'  nel  pagamento  in  sede
          amministrativa di una somma pari ad un quarto  del  massimo
          dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione; 
            2) prevedere che gli organi di vigilanza  riferiscano  in
          ogni caso all'autorita' giudiziaria  la  notizia  di  reato
          inerente la  contravvenzione  e,  successivamente,  l'esito
          della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando  le
          nuove  disposizioni  con  la   disciplina   relativa   allo
          svolgimento  delle  indagini   preliminari,   all'esercizio
          dell'azione penale e alla prescrizione; 
            3)  prevedere  per  le  contravvenzioni  in  materia   di
          sicurezza e  di  igiene  del  lavoro  la  pena  alternativa
          dell'arresto non superiore a sei mesi  o  dell'ammenda  non
          superiore a lire otto milioni, opportunamente  graduate  in
          rapporto  alla  gravita'  degli  illeciti;  stabilire   che
          l'ammenda per reati previsti da  leggi  entrate  in  vigore
          prima del 16 dicembre  1981  sia  comunque  non  inferiore,
          quanto al massimo, al quadruplo  dell'attuale  ammontare  e
          che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore
          in epoca successiva sia comunque non inferiore,  quanto  al
          massimo, all'attuale ammontare; 
            c) in  materia  di  tutela  del  lavoro  minorile,  delle
          lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio: 
            1) mantenere la sanzione penale per le norme  concernenti
          la sicurezza del lavoro e le condizioni  psico-fisiche  del
          lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non
          superiore a sei mesi o dell'ammenda non  superiore  a  lire
          dieci  milioni  e,  nei  casi  di  maggiore  gravita'   con
          riferimento al pericolo concreto per  la  salute,  la  sola
          pena dell'arresto; 
            2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri
          reati, prevedendo la sanzione pecuniaria  non  superiore  a
          lire cinque milioni,  nonche'  le  sanzioni  amministrative
          accessorie corrispondenti alle pene  accessorie  dei  reati
          depenalizzati; 
            d)  in  materia  di  omesso  versamento  delle   ritenute
          previdenziali ed assistenziali, operate sulla  retribuzione
          da parte del datore di lavoro, subordinare  la  punibilita'
          al mancato versamento, entro  un  termine  determinato,  di
          quanto  dovuto,  fermo  restando,  in  ogni  caso,   quanto
          disposto dall'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
            e) salvo quanto stabilito nelle lettere a), b), c) e  d),
          trasformare in illeciti amministrativi  le  contravvenzioni
          in materia di lavoro punite con la sola pena  dell'ammenda,
          nonche' il delitto previsto dall'art. 509, primo comma, del
          codice   penale,   prevedendo,   a   titolo   di   sanzione
          amministrativa, il pagamento di  una  somma  di  denaro  di
          ammontare non superiore a lire due milioni, con  esclusione
          di  ogni  forma  di  sanzione  proporzionale,  nonche'   le
          sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene
          accessorie  dei  reati  depenalizzati;  prevedere  per   la
          contravvenzione di cui all'art. 4  della  legge  22  luglio
          1961, n. 628, la pena dell'arresto non superiore a due mesi
          o dell'ammenda non superiore a lire  un  milione;  abrogare
          l'art. 509, comma secondo, del codice penale; 
            f) prescrivere eventuali  limitazioni  alla  facolta'  di
          pagamento in misura  ridotta,  in  ragione  della  gravita'
          dell'illecito; 
            g) emanare le  norme  di  attuazione  delle  disposizioni
          previste dal presente articolo, le norme  di  coordinamento
          delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato,  nonche'
          le norme di carattere transitorio; individuare  l'autorita'
          competente ad irrogare le sanzioni amministrative  inerenti
          agli illeciti depenalizzati,  tenendo  conto  della  natura
          degli illeciti e delle attribuzioni  delle  amministrazioni
          interessate. 
            2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati,
          nel rispetto dell'art. 14 della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro di  grazia  e  giustizia,  di
          concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, sentite le commissioni permanenti della Camera dei
          deputati e del Senato della Repubblica  competenti  per  la
          materia di cui al presente  articolo,  che  si  pronunciano
          entro quindici giorni dalla comunicazione degli  schemi  di
          decreto. Tale comunicazione deve avvenire  almeno  un  mese
          prima della scadenza della delega".