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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1994, n. 174

Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/3/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/1994)
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Testo in vigore dal: 23-11-1994
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                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto l'art. 48 del trattato che istituisce la Comunita'  economica
europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo
con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; 
  Visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht  il  17
febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con legge 3 novembre 1992,
n. 454; 
  Vista la parte prima, titolo II, del  regolamento  n.  1612/68  del
Consiglio delle Comunita' europee del 15 ottobre 1968  relativo  alla
libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita'; 
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
88/C72/02 del 18 marzo 1988; 
  Visto l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n. 29, in applicazione del quale i cittadini degli Stati membri della
Comunita' economica europea  possono  accedere  ai  posti  di  lavoro
presso le  amministrazioni  pubbliche  che  non  implicano  esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri,  ovvero  non  attengono  alla
tutela degli interessi nazionali; 
  Visto l'art. 37, comma 2, del citato decreto, che prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e  le
funzioni per  i  quali  non  puo'  prescindersi  dal  possesso  della
cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso
dei cittadini di cui al comma 1 del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera c), n. 4), della legge 23  ottobre
1992, n. 421, relativo ai procedimenti di selezione per l'accesso  al
lavoro e di avviamento al lavoro; 
  Considerato che occorre provvedere all'individuazione di tali posti
e funzioni identificando i primi in particolari amministrazioni ed in
relazione alle posizioni ordinamentali specificate in  dispositivo  e
indicando le seconde  in  base  alle  competenze  riconducibili  alla
nozione comunitaria di pubblica amministrazione; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 maggio 1993 di delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri al Ministro senza  portafoglio  per  la  funzione  pubblica,
prof. Sabino Cassese; 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso  ai  quali
non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i
seguenti: 
    a) i posti dei livelli dirigenziali delle  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi  dell'art.
6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' i posti dei
corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni; 
    b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  degli  enti  pubblici  non  economici,  delle
province e dei comuni nonche' delle regioni e della Banca d'Italia; 
    c) i posti dei magistrati ordinari,  amministrativi,  militari  e
contabili, nonche' i posti degli avvocati e procuratori dello Stato; 
    (( d) i posti dei ruoli civili e militari  della  Presidenza  del
Consiglio dei  Ministri,  del  Ministero  degli  affari  esteri,  del
Ministero dell'interno, del Ministero  di  grazia  e  giustizia,  del
Ministero della difesa e del Ministero  delle  finanze  e  del  Corpo
forestale dello  Stato,  eccettuati  i  posti  a  cui  si  accede  in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 )). 
  2. Resta fermo il disposto di cui all'art. 1, comma 3, del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.