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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
    OBBLIGHI COMUNITARI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    LIBERA CIRCOLAZIONE
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    ASSICURAZIONI
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO III
    PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
  • 22
  • 23
  • 24
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    SANITÀ
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    LAVORO
  • 33
  • 34
  • 35
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VI
    AMBIENTE E AGRICOLTURA
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    RELAZIONI DELLA COMUNITÀ
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-2-1996
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                               ART. 1. 
   (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 
   1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un  anno
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. ((2)) 
   2. Se per effetto di direttive  notificate  nel  secondo  semestre
dell'anno di cui al comma 1 la  disciplina  risultante  da  direttive
comprese nell'elenco e' modificata, senza che siano introdotte  nuove
norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi. 
   3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del  Ministro  per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  congiuntamente   ai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e  di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia  e
del tesoro, se non proponenti. 
   4. Gli schemi dei decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,  a  seguito  di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono  trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su  di
essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di  trasmissione,
il parere delle Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso  tale
termine i decreti sono adottati. 
    5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la
procedura indicata nei commi 3 e 4. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art.  6,  comma  1)
che " Il termine di cui all'articolo  1,  comma  1,  della  legge  22
febbraio 1994,  n.  146,  per  quanto  attiene  all'attuazione  delle
direttive  di  cui  agli  articoli  20,  26,  28  limitatamente  alle
direttive 92/65/CEE e  92/118/CEE,  33,  37,  38  e  57  della  legge
medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1,  comma  1,
della presente legge."