stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1993, n. 597

Regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-03-1994
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 16-3-1994
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  27  della  legge  29  marzo 1983, n. 93, concernente
"Istituzione, attribuzioni  ed  ordinamento  del  Dipartimento  della
funzione pubblica";
  Visto  il  regolamento  concernente  il Dipartimento della funzione
pubblica emanato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
giugno 1984, n. 536;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
novembre  1984,  recante  articolazione  in  servizi  e  reparti  del
Dipartimento della funzione pubblica;
  Visti  gli articoli 17, comma 3, 21, comma 3 e 5, nonche' 40, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti i decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e  12  febbraio
1993, n. 39;
  Ritenuta  l'esigenza  di rideterminare, ai sensi del citato art. 21
della legge  n.  400  del  1988,  competenze  ed  organizzazione  del
Dipartimento della funzione pubblica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 ottobre 1993;
  D'intesa con il Ministro della funzione pubblica;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito della disciplina
  1. Il Dipartimento della funzione pubblica - di seguito  denominato
"Dipartimento"  - e' organizzato secondo le disposizioni del presente
decreto.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare le lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operativo il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 27 della legge n.
          93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego):
             "Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed  ordinamento  del
          Dipartimento  della funzione pubblica). - Nell'ambito della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito  il
          Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
              1)  la  tutela  dell'albo  dei  dipendenti civili dello
          Stato  e  dei  dipendenti  italiani  operanti   presso   le
          organizzazioni internazionali;
              2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale
          in materia di pubblico impiego;
              3)  il coordinamento delle iniziative di riordino della
          pubblica amministrazione e di organizzazione  dei  relativi
          servizi,  anche  per  quanto  concerne  i  connessi aspetti
          informatici;
              4)  il  controllo  sulla  efficienza  e la economicita'
          dell'azione amministrativa anche  mediante  la  valutazione
          della produttivita' e dei risultati conseguiti;
              5)   le  attivita'  istruttorie  e  preparatorie  delle
          trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione
          degli accordi per i vari comparti del pubblico  impiego  ed
          il controllo sulla loro attuazione;
              6)  il  coordinamento  delle  iniziative riguardanti la
          disciplina  del  trattamento  giuridico  ed  economico  dei
          pubblici  dipendenti  e  la  definizione  degli indirizzi e
          delle   direttive    per    i    conseguenti    adempimenti
          amministrativi;
              7)  la  individuazione dei fabbisogni di personale e la
          programmazione del relativo reclutamento;
              8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri
          in ordine ai disegni di legge ed agli  altri  provvedimenti
          concernenti  il  personale  e  gli  aspetti  funzionali  ed
          organizzativi specifici dei singoli Ministeri;
              9) le attivita' necessarie per assicurare,  sentito  il
          Ministero  del tesoro, Provveditorato generale dello Stato,
          la pianificazione dei mezzi materiali e delle  attrezzature
          occorrenti  per il funzionamento degli uffici dello Stato e
          la  massima  utilizzazione  ed   il   coordinamento   delle
          tecnologie    e    della    informatica    nella   pubblica
          amministrazione;
              10) le attivita' connesse con  il  funzionamento  della
          Scuola superiore della pubblica amministrazione;
              11)  la cura, sentito il Ministero degli affari esteri,
          dei rapporti  con  l'OCSE,  l'UES  e  gli  altri  organismi
          internazionali  che  svolgono  attivita'  nel  campo  della
          pubblica amministrazione.
             Nelle  suddette  materie  il  Dipartimento   si   avvale
          dell'apporto   del   Consiglio   superiore  della  pubblica
          amministrazione.
             Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e
          delle impostazioni retributive funzionali nel quadro  degli
          accordi  da  definire  con  le organizzazioni sindacali, le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici
          di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi
          prescritti, alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e
          disaggregati  riguardanti  il personale nonche' la relativa
          distribuzione funzionale e territoriale.
             Alle  dipendenze  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un
          contingente  di cinque ispettori di finanza comandati dalla
          Ragioneria generale dello  Stato  e  di  cinque  funzionari
          particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero
          dell'interno,  i  quali avranno il compito di verificare la
          corretta applicazione degli  accordi  collettivi  stipulati
          presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  presso  le  regioni, le province, i comuni e gli
          altri  enti  pubblici  di  cui  alla  presente  legge.  Gli
          ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno  piena
          autonomia  funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla
          procura generale della Corte  dei  conti  le  irregolarita'
          riscontrate.
             Il  Dipartimento  della funzione pubblica sara' ordinato
          in servizi per la gestione amministrativa degli  affari  di
          competenza.  Le  attivita'  di  studio,  ricerca ed impulso
          saranno organizzate  in  funzione  di  strutture  aperte  e
          flessibili   di   supporto   tecnico   per   le   pubbliche
          amministrazioni.
             Dovra' essere  definito  il  numero  dei  dipendenti  da
          assegnare  al  Dipartimento.  Il  personale  dovra'  essere
          distaccato  da  altre  amministrazioni,  enti  pubblici  ed
          aziende  pubbliche  tenendo  conto dei precisi requisiti di
          professionalita' e specializzazione e  collocato  anche  in
          posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri.  Potra' essere utilizzato anche il personale
          di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.
             All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica
          si provvedera', entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  con uno o piu' decreti del
          Presidente della Repubblica,  a  seguito  di  delibera  del
          Consiglio  dei Ministri adottata su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei   Ministri,   sentite   le   competenti
          commissioni  permanenti  della  Camera  dei  deputati e del
          Senato della Repubblica, sulla base dei principi  stabiliti
          nei commi precedenti".
             -  Si  riportano gli articoli 17, comma 3, 21, comma 3 e
          5,  40,  comma  1  della  legge  n.  400/1988   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
             "Art. 17, comma 3. - Con  decreto  ministeriale  possono
          essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione  da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali non possono  dettare  norme  contrarie  a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri
          prima della loro emanazione".
             "Art. 21, comma 3 e 5. - 3. Per gli altri adempimenti di
          cui  all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
          con  propri  decreti,  istituisce  uffici  e  dipartimenti,
          comprensivi  di una pluralita' di uffici cui siano affidate
          funzioni    connesse,    determinandone    competenze     e
          organizzazione omogenea.
             4. (Omissis).
             5.  Nei  casi  di  dipartimenti posti alle dipendenze di
          Ministri senza  portafoglio,  il  decreto  e'  emanato  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa  con il
          Ministro competente".
             "Art. 40, comma 1. - Fino a quando non saranno emanati i
          decreti  di  cui  al comma 5 dell'art. 21, restano ferme le
          disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici
          cui siano preposti Ministri senza portafoglio".
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1983   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
             -  Il  D.Lgs.  n.  39/1993  reca:  "Norme  in materia di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n.  421".