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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1994, n. 130

Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1998)
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Testo in vigore dal: 13-3-1994
al: 8-12-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 5, 6 e 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 23 dicembre 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
  1. Il  presente  regolamento  contiene  disposizioni  attuative  in
materia di dichiarazioni sostitutive, ai sensi della legge 4  gennaio
1968, n. 15, e si applica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai  Ministeri,  alle  altre  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
ordinamento autonomo, agli enti pubblici non  economici,  alle  prov-
ince, ai comuni e agli enti locali. 
          AVVERTENZA: 
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge 
alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il 
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo:
             - La legge n. 15/1968 reca "Norme  sulla  documentazione
          amministrativa  e  sulla legalizzazione e autenticazione di
          firme". Si riporta il testo dell'art. 3 della citata  legge
          n. 15/1968:
             "Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). - I
          regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono
          per  quali  fatti,  stati e qualita' personali, otre quelli
          indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta
          documentazione, una dichiarazione sostitutiva  sottoscritta
          dall'interessato  e  autenticata  con  le  modalita' di cui
          all'art. 20. In tali casi la normale  documentazione  sara'
          successivamente   esibita   dall'interessato   a  richiesta
          dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento
          a lui favorevole.
             I  regolamenti  di  cui  al  primo  comma   stabiliscono
          altresi'  i  casi, le modalita' ed eventualmente il termine
          per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione
          irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonche',  ove
          occorre,  per  la  rettifica  della  dichiarazione  la  cui
          irregolarita' attenga ad elementi non essenziali".
          Note alle premesse:
             -  Per i riferimenti alla legge n. 15/1968, vedi nota al
          titolo.
             - Si trascrive il testo  dell'art.  17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          come  modificato  dall'art. 74 del D.Lgs.  3 febbraio 1993,
          n. 29:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronuziarsi entro novanta giorni dalla  richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa);
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dell'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quanto  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  Si  riportano  gli  articoli 5, 6 e 18 della legge n.
          241/1990  (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
             "Art.  5.  -  1.  Il  dirigente   di   ciascuna   unita'
          organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  se'  o  ad altro
          dipendente  addetto  all'unita'  la  responsabilita'  della
          istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
          procedimento   nonche',  eventualmente,  dell'adozione  del
          provvedimento finale.
             2. Fino a quando non sia  effettuata  l'assegnazione  di
          cui  al  comma  1,  e' considerato responsabile del singolo
          procedimento   il   funzionario   preposto   alla    unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
             3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del
          responsabile  del  procedimento sono comunicati ai soggetti
          di cui all'art. 7 e,  a  richiesta,  a  chiunque  vi  abbia
          interesse".
             "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
               a)  valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti   che  siano  rilevanti  per  l'emanazione  del
          provvedimento;
               b)  accerta  di  ufficio  i   fatti,   disponendo   il
          compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni
          misura   per    l'adeguato    e    sollecito    svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di  dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
          erronee o incomplete e puo' esperire  accertamenti  tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
               c)  propone l'indizione o, avendone la competenza, in-
          dice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
               d)  cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
               e)   adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,  il
          provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti  all'organo
          competente per l'adozione".
             "Art.  18.  - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge le amministrazioni  interessate
          adottano   le   misure  organizzative  idonee  a  garantire
          l'applicazione   delle   disposizioni   in    materia    di
          autocertificazione  e  di presentazione di atti e documenti
          da parte di cittadini a pubbliche  amministrazioni  di  cui
          alla   legge   4   gennaio   1968,   n.  15,  e  successive
          modificazioni e  integrazioni.  Delle  misure  adottate  le
          amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui
          all'art. 27.
             2.  Qualora  l'interessato  dichiari  che fatti, stati e
          qualitia' sono attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica
          amministrazione,  il responsabile del procedimento provvede
          d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di  copia
          di essi.
             3.  Parimenti  sono accertati d'ufficio dal responsabile
          del procedimento i fatti, gli stati e le  qualita'  che  la
          stessa   amministrazione   procedente   o   altra  pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare".
          Nota all'art. 1:
             - Per il riferimento alla legge n. 15/1988, vedi note al
          titolo.