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DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1993, n. 592

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige concernenti disposizioni di tutela ((delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento)).

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2018)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 31-5-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli  2  e  102  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  recante  approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
405, concernente norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento  scolastico  in
provincia di Trento; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'art.  107,  primo  comma,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  gli
affari  regionali,  di  concerto  con  i  Ministri   della   pubblica
istruzione e dell'interno; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                       Uso della lingua ladina 
 
  1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia
di  Trento  hanno  facolta'  di  usare  la   propria   lingua   nelle
comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e  con
gli uffici, siti nelle localita' ladine, dello Stato, della  regione,
della  provincia  e  degli  enti  locali,  nonche'  dei   loro   enti
dipendenti, e con gli uffici della  regione  e  della  provincia  che
svolgono funzioni  esclusivamente  nell'interesse  delle  popolazioni
ladine anche se siti  al  di  fuori  delle  suddette  localita'.  Dai
predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e  le  Forze
di polizia. 
  2. Qualora l'istanza, la  domanda  o  la  dichiarazione  sia  stata
formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al
comma 1 sono tenuti a rispondere  oralmente  in  ladino,  ovvero  per
iscritto in lingua italiana, che  fa  testo  ufficiale,  seguita  dal
testo in lingua ladina. 
  ((3. Nelle  localita'  ladine  gli  atti  pubblici  destinati  alla
generalita' dei cittadini, gli atti pubblici destinati  a  pluralita'
di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati
ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali e'  prescritto  l'obbligo
dell'esposizione  al  pubblico  o  dell'affissione  e  le  carte   di
identita' sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua
ladina.)) 
  4. Nelle adunanze degli organi elettivi  degli  enti  locali  delle
localita' ladine della provincia di Trento i membri  di  tali  organi
possono usare  la  lingua  ladina  negli  interventi  orali,  con,  a
richiesta, la immediata traduzione  in  lingua  italiana  qualora  vi
siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non  conoscere  la
lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana
che ladina. 
  4-bis. Fermo restando quanto  previsto  nei  commi  precedenti,  la
regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione  degli  atti
normativi e delle circolari di diretto  interesse  delle  popolazioni
ladina, mochena e cimbra  nelle  rispettive  lingue,  e,  per  quanto
riguarda  la  lingua  mochena  e  quella  cimbra,  in  caso  di   non
traducibilita', nella lingua di riferimento. Tale  pubblicazione  e',
di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque,  non
successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del  testo  in
lingua italiana.